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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19689/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da quattro ordinanze ingiunzione emesse dalla Direzione Provinciale del Lavoro nei confronti del legale rappresentante di una società e della società stessa in solido. Le sanzioni riguardavano l’omessa comunicazione, nei termini di legge, al Centro per l’Impiego dell’assunzione complessiva di 64 lavoratori tra il 2000 e il 2002, nonché profili collegati alla consegna della documentazione di assunzione. Alla base degli accertamenti ispettivi vi era anche la contestazione della non genuinità di apparenti subappalti con imprese edili, ritenuti in realtà strumenti di interposizione illecita di manodopera vietata dalla legge vigente ratione temporis. In Cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) ha denunciato la violazione delle norme sulla competenza sanzionatoria, sostenendo che le ordinanze avrebbero dovuto essere emesse dagli enti previdenziali ex art. 35 l. n. 689/1981 perché nei verbali era richiamato anche l’omesso versamento di contributi; 2) ha dedotto la violazione delle norme che avrebbero comportato l’abrogazione degli illeciti contestati e l’applicazione della disciplina più favorevole, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale; 3) ha censurato l’accertamento dell’interposizione di manodopera, lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto provata la fattispecie sulla base di elementi insufficienti e senza prova degli indici costitutivi dell’illecito, in particolare del potere direttivo del committente e dell’assenza di rischio d’impresa in capo all’appaltatore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e comunque infondati i motivi: il primo perché proposto contro una decisione di merito conforme nei due gradi e perché la Corte d’appello aveva accertato, con valutazione di fatto non sindacabile, che le sanzioni riguardavano solo l’omessa comunicazione dell’assunzione e non omissioni contributive; il secondo perché le violazioni dell’art. 9-bis d.l. n. 510/1996 hanno natura sostanziale e non rientrano tra le infrazioni formalmente depenalizzate dall’art. 116, comma 12, l. n. 388/2000, mentre la successiva abrogazione non incideva su fatti anteriori al 2003 e, in materia di sanzioni amministrative, non opera in via generale il principio della legge successiva più favorevole; il terzo perché non era stata dedotta un’erronea ripartizione dell’onere della prova, ma una mera contestazione della valutazione delle prove, e perché l’accertamento dell’interposizione illecita di manodopera era stato compiuto dalla Corte territoriale con motivazione complessiva e puntuale, insindacabile in cassazione se adeguata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 3, l. n. 689/1981

    la competenza degli enti previdenziali a emettere l’ordinanza si estende alle violazioni diverse dall’omissione contributiva solo se vi è stretta connessione con il mancato versamento e se le violazioni sono state accertate in un unico contesto, con trasmissione del rapporto all’ente competente

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri officiosi; non è invece censurabile la diversa valutazione delle prove offerte

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o non la valuti secondo la regola normativa; non basta contestare il modo in cui il prudente apprezzamento è stato esercitato

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    consente la denuncia di violazione di legge sostanziale o processuale nei limiti propri del sindacato di legittimità

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    nei limiti del nuovo testo, il vizio motivazionale è deducibile solo entro un perimetro rigoroso; in presenza di doppia conforme il motivo è inammissibile se non si indicano le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado

  • art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5

    in caso di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se le due decisioni di merito sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo e il ricorrente non dimostra la diversità delle basi fattuali

  • art. 116, comma 12, l. n. 388/2000

    non si applica alle violazioni omissive o tardive della comunicazione di assunzione, che hanno natura sostanziale, perché la norma ha abrogato solo infrazioni meramente formali in materia di collocamento

  • art. 9-bis d.l. n. 510/1996 conv. in l. n. 608/1996

    le violazioni dell’omessa o tardiva comunicazione di assunzione e della consegna della dichiarazione al lavoratore sono infrazioni sostanziali, collegate alla funzione di controllo pubblico del lavoro

  • art. 1 l. n. 1369/1960

    il divieto di intermediazione e interposizione di manodopera opera quando l’appaltatore svolge solo compiti amministrativi del rapporto senza una reale organizzazione autonoma della prestazione finalizzata a un risultato produttivo proprio

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia invertito l’onere probatorio; non se la censura riguarda la valutazione delle prove o la sufficienza degli elementi istruttori

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove previsto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare la semplice valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è denunciabile solo quando siano utilizzate prove non introdotte o si attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto.
  • In materia di sanzioni amministrative, il principio della retroattività della legge successiva più favorevole non opera come regola generale, salvo diversa qualificazione della violazione secondo i criteri convenzionali e costituzionali rilevanti.
  • Le omissioni o tardività nella comunicazione dell’assunzione al Centro per l’Impiego hanno natura sostanziale, poiché attengono alla funzione di controllo pubblico del lavoro, e non rientrano automaticamente nelle sole infrazioni meramente formali depenalizzate.
  • La competenza sanzionatoria degli enti previdenziali ex art. 35 l. n. 689/1981 richiede, per estendersi a violazioni ulteriori rispetto all’omissione contributiva, una stretta connessione con il mancato versamento e un accertamento in unico contesto con trasmissione del rapporto all’ente competente.
  • In tema di intermediazione vietata di manodopera, la presenza di mezzi dell’appaltante è significativa solo se non marginale, non occasionale e non temporanea; la verifica di tali indici è riservata al giudice del merito ed è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l’onere della prova sia stato addossato alla parte sbagliata, non quando si contesti la ricostruzione o la sufficienza del materiale probatorio utilizzato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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