Sentenza del 09/10/2015 n. 20270 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. Lombardia che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2000. L'accertamento riguardava acquisti di rame per circa 1.590.167.665 lire da una ditta fornitrice priva di adeguata struttura organizzativa, risultata evasore e qualificata come possibile missing trader, nonché il trasporto della merce effettuato da un soggetto risultato a sua volta evasore totale e privo di mezzi e personale. I sette motivi dedotti riguardavano vizi di motivazione, mancata valutazione dell'assenza di un beneficio economico, asserite contraddizioni nel coinvolgimento del contribuente, omessa valutazione della sentenza penale di proscioglimento, erronea presunzione della consapevolezza della frode e violazione delle norme sulla deducibilità dei costi e sulla detrazione IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I motivi relativi ai vizi di motivazione sono stati dichiarati inammissibili perché generici, privi della precisa indicazione dei fatti controversi e decisivi e, in alcuni casi, fondati su circostanze non accertate nella sentenza impugnata. La sentenza penale di proscioglimento non vincolava automaticamente il giudice tributario, poiché il processo tributario segue regole probatorie diverse e ammette anche presunzioni semplici. Quanto all'IVA, la Corte ha ribadito che l'Amministrazione può negare la detrazione se prova, anche mediante presunzioni, l'inesistenza dell'operazione oppure che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode. Nel caso concreto, gli elementi relativi al fornitore e al trasportatore erano idonei a fondare il convincimento dei giudici di merito e non erano stati adeguatamente contestati. S.A. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 12.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
norma applicabile ratione temporis
I motivi di ricorso per cassazione dovevano indicare con precisione il fatto controverso e decisivo oppure formulare un quesito di diritto idoneo a rendere immediatamente comprensibile l'errore attribuito al giudice di merito. Quesiti generici o fondati su fatti non accertati determinano l'inammissibilità.
Il vizio deve riguardare la motivazione interna della sentenza e incidere su un fatto controverso e decisivo. Non è sufficiente contrapporre alla valutazione del giudice una diversa lettura delle prove o dei documenti.
divieto della prova testimoniale
Le diverse regole probatorie del processo tributario, inclusa la limitazione della prova testimoniale e l'utilizzabilità di presunzioni, impediscono di attribuire automaticamente efficacia vincolante a una sentenza penale di assoluzione.
deducibilità dal reddito d'impresa
La deducibilità dei costi richiede che siano effettivi, inerenti e adeguatamente documentati. Nel caso esaminato il motivo non è stato valutato nel merito perché formulato in modo inammissibile e fondato sull'asserita effettività dei costi, non accertata dalla sentenza impugnata.
Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972
diritto alla detrazione dell'IVA
Il diritto alla detrazione è tutelato, ma può essere negato quando l'operazione è inesistente oppure quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'acquisto si inseriva in una frode IVA.
Art. 17 della Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE, ora artt. 167 e seguenti della direttiva 2006/112/CE
diritto del soggetto passivo a detrarre l'IVA pagata a monte
Il principio di neutralità dell'IVA non protegge il contribuente che partecipa consapevolmente, o avrebbe dovuto riconoscere con la normale diligenza, una frode fiscale. La consapevolezza può essere provata anche mediante presunzioni semplici.
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE e sentenza del 12 gennaio 2006, cause C-354/03, C-355/03 e C-484/03
la detrazione non può essere negata senza dimostrare il coinvolgimento consapevole del soggetto passivo
La tutela europea della detrazione presuppone che il contribuente sia estraneo alla frode. La sentenza richiamata dal ricorrente non è stata ritenuta applicabile perché, nel caso concreto, non era stata dimostrata l'inconsapevolezza del contribuente.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la mera esistenza materiale della merce o dei documenti di trasporto non esclude automaticamente una frode IVA: occorre valutare anche l'affidabilità e la struttura effettiva del fornitore e degli altri operatori coinvolti.
- Quando il fornitore è privo di locali, personale, mezzi e adempimenti fiscali, tali circostanze possono costituire presunzioni sufficienti della sua natura di cartiera o missing trader e della conoscibilità della frode da parte dell'acquirente.
- L'Amministrazione finanziaria può provare la consapevolezza, effettiva o colposa, del contribuente anche mediante presunzioni semplici; non è sempre necessaria la prova diretta di un accordo fraudolento o di una retrocessione di denaro.
- L'assenza di un vantaggio economico personale non esclude di per sé il coinvolgimento in una frode e non rende automaticamente illegittimo il recupero dell'IVA o dei costi.
- Una sentenza penale di assoluzione o proscioglimento non vincola automaticamente il giudice tributario, che può utilizzare presunzioni e applica regole probatorie differenti.
- In cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove: bisogna indicare puntualmente il fatto decisivo omesso o contraddittorio, spiegando perché la sua diversa valutazione avrebbe certamente condotto a un esito diverso.
- Per difendere la detrazione IVA in operazioni potenzialmente sospette è essenziale documentare la normale diligenza commerciale: verifica dell'identità e dell'affidabilità del fornitore, della sua struttura, della disponibilità dei beni, della congruità dell'operazione e della regolarità dei trasporti.
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