Cassazione Civile, Ordinanza n. 37154/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni emesso dall'Agenzia delle Entrate a carico di un contribuente, sulla base di cospicui prelevamenti bancari emersi in esito a una procedura di cd. scudo fiscale. Il contribuente ha impugnato l'atto sanzionatorio contestando la mancanza di prova che i prelevamenti fossero funzionali ad acquisti di beni o servizi soggetti a IVA, e la CTR ha accolto il suo appello. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 218/1997, sostenendo che, essendo stata definita con accertamento con adesione la lite sull'imponibile, il contribuente non poteva più contestare l'atto sanzionatorio fondandosi in realtà sulle ragioni dell'accertamento presupposto ormai definitivo; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente posto a carico dell'Ufficio la prova della destinazione dei prelevamenti ad acquisti imponibili, mentre operava la presunzione legale a carico del contribuente, tenuto a dimostrare analiticamente l'estraneità delle singole movimentazioni ai fatti imponibili.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando l'autonomia del procedimento di irrogazione delle sanzioni rispetto al procedimento di accertamento del tributo e quindi l'inapplicabilità dell'accertamento con adesione al giudizio sull'atto sanzionatorio. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo erronea la distribuzione dell'onere della prova operata dalla CTR in materia di accertamenti bancari e IVA. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuova valutazione del quadro probatorio e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
L'istituto dell'accertamento con adesione riguarda gli avvisi di accertamento e di rettifica e non si estende al procedimento di irrogazione delle sanzioni; la definizione dell'imponibile non rende inammissibile l'impugnazione autonoma dell'atto sanzionatorio.
Rileva nel procedimento di adesione relativo all'avviso di accertamento, ma non spiega effetti preclusivi sull'impugnazione dell'atto di contestazione delle sanzioni.
Attribuisce al trasgressore varie opzioni difensive rispetto all'atto di contestazione sanzionatoria: definizione agevolata, deduzioni difensive, oppure impugnazione diretta.
L'atto di contestazione delle sanzioni, se impugnato, si trasforma ex lege in provvedimento di irrogazione delle sanzioni.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
In tema di accertamenti bancari opera una presunzione legale che pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare l'estraneità dei prelevamenti ai fatti imponibili.
art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
In materia IVA opera un meccanismo probatorio analogo a quello previsto per gli accertamenti bancari, con onere del contribuente di fornire prova analitica contraria.
La Corte ribadisce che l'onere probatorio sull'estraneità delle movimentazioni ai fatti imponibili grava sul contribuente, non sull'Amministrazione finanziaria.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il parametro del primo motivo di ricorso, prospettato come violazione di legge e vizio processuale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del secondo motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Il procedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo: la definizione o la pendenza di quest'ultimo non preclude, di per sé, l'impugnazione dell'atto sanzionatorio.
- L'accertamento con adesione previsto per gli avvisi di accertamento e di rettifica non è applicabile, né direttamente né per effetto riflesso, al giudizio avente a oggetto l'atto di contestazione delle sanzioni.
- In materia di accertamenti bancari e IVA, la presunzione legale consente all'Amministrazione di valorizzare i prelevamenti, ma il contribuente deve fornire prova analitica e specifica dell'estraneità di ciascuna operazione ai fatti imponibili.
- Il giudice di merito deve verificare rigorosamente, per ogni singola movimentazione, la sufficienza e l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente, dando conto in motivazione dell'esame svolto.
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