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Sentenza

Sentenza del 30/05/2017 n. 13584 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, che aveva dichiarato tardivo il ricorso introduttivo. T.L. sosteneva, da un lato, che l'Agenzia delle Entrate non fosse legittimata a proporre appello perché non aveva partecipato al primo grado e, dall'altro, che il termine di 60 giorni non potesse decorrere dal rilascio dell'estratto di ruolo, poiché egli aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria e le cartelle, mai ritualmente notificate. Deduceva inoltre la prescrizione della pretesa tributaria e l'illegittimità della riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha compensato le spese. Ha ritenuto legittimato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, poiché la sentenza di primo grado era stata emessa anche nei suoi confronti e poteva produrre effetti pregiudizievoli a suo carico. Quanto alla tardività, la Corte ha stabilito che l'estratto di ruolo può consentire al contribuente di impugnare una cartella non notificata, ma, una volta che il contribuente abbia avuto conoscenza completa della pretesa, il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Poiché T.L. aveva ottenuto l'estratto di ruolo il 19 febbraio 2009 e aveva presentato ricorso solo nel settembre 2009, è decaduto dal diritto di impugnare in quel momento la pretesa e gli atti presupposti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77

    Disciplina l'iscrizione ipotecaria quale misura cautelare della riscossione; l'iscrizione può essere autonomamente impugnata, ma nel rispetto dei termini processuali applicabili.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21

    Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

    Il termine di 60 giorni si applica anche quando il contribuente impugna una pretesa conosciuta tramite estratto di ruolo, purché l'azione abbia natura sostanzialmente impugnatoria.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    L'elenco degli atti impugnabili non esclude la possibilità di contestare un atto non espressamente previsto quando esso renda conoscibile una specifica pretesa tributaria, soprattutto se l'atto tipico non è stato notificato.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3

    La norma non impedisce al contribuente di impugnare anticipatamente un atto precedente non notificato, quando ne abbia avuto piena conoscenza attraverso un estratto di ruolo; tuttavia, se sceglie di impugnarlo, deve rispettare il termine decadenziale.

  • Codice di procedura civile, art. 339

    La legittimazione a proporre appello spetta anche al soggetto che, pur non avendo partecipato materialmente al primo grado, sia stato considerato parte dalla sentenza e possa subirne effetti pregiudizievoli.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Individua i motivi di ricorso per cassazione; nel caso concreto le censure relative alla legittimazione dell'Agenzia e alla tardività sono state ritenute infondate.

  • D.L. n. 223/2006

    Ha introdotto nel sistema l'autonoma impugnabilità dell'iscrizione ipotecaria tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 19704/2015

    Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta.

    La conoscenza dell'atto tramite estratto di ruolo consente una tutela anticipata contro la cartella non notificata, ma l'impugnazione deve essere proposta entro 60 giorni dalla conoscenza completa della pretesa.

Massime di principio

  • La mancata notificazione della cartella non impedisce al contribuente di contestarla quando ne abbia avuto conoscenza completa tramite estratto di ruolo o altro atto equivalente.
  • L'impugnazione anticipata di una pretesa tributaria non notificata è una facoltà, non un obbligo; tuttavia, se il contribuente sceglie di agire, deve rispettare il termine ordinario di 60 giorni.
  • Il giudice tributario può rilevare d'ufficio la tardività del ricorso, anche se il giudice di primo grado non l'ha rilevata.
  • Per individuare l'oggetto del ricorso conta il contenuto sostanziale delle contestazioni e non soltanto il nome dell'atto indicato dal contribuente.
  • Se il ricorso contesta non solo i vizi propri dell'ipoteca, ma anche l'esistenza, la prescrizione o la validità della pretesa tributaria e della cartella, il termine decorre dalla conoscenza della pretesa complessiva.
  • Un ente può essere legittimato ad appellare anche se non ha partecipato materialmente al primo grado, quando la sentenza impugnata lo abbia considerato parte e possa produrre effetti pregiudizievoli nei suoi confronti.
  • La proposizione tardiva del ricorso preclude l'impugnazione autonoma della pretesa in quella sede, salvo la possibilità di contestare successivamente l'atto impositivo tipico quando venga validamente notificato, nei limiti consentiti dalla legge.

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