Sentenza del 30/05/2017 n. 13561 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. dell’Emilia Romagna che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo al 2003, con cui erano stati contestati maggiori ricavi e determinato un maggior reddito d’impresa di 82.799 euro. L’Ufficio sosteneva che gli elementi raccolti — reddito dichiarato di soli 7.428 euro, utilizzo di ombrelloni e lettini superiore a quello indicato nello studio di settore, estate particolarmente favorevole e presenza di villeggianti anche nei giorni feriali — potessero fondare un accertamento analitico-induttivo. Contestava inoltre che la C.T.R. avesse annullato integralmente l’atto senza rideterminare gli eventuali ricavi non dichiarati e denunciava l’insufficiente esame delle circostanze rilevanti. Il contribuente aveva resistito con controricorso.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, relativo all’idoneità degli elementi presuntivi, e il terzo, relativo al loro mancato o insufficiente esame; ha dichiarato assorbito il secondo motivo, che presupponeva l’eventuale illegittimità solo parziale dell’accertamento e la rideterminazione delle imposte. Ha cassato la sentenza della C.T.R. e rinviato alla C.T.R. dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, affinché valuti la rilevanza delle circostanze indicate e la fondatezza dell’avviso. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. La Cassazione non ha definitivamente accertato la fondatezza del recupero fiscale.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
è legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa D.P.R. n. 600 del 1973 , ex art. 39, comma 1, lett. d), anche in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l'esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente
La disposizione consente l’accertamento analitico-induttivo anche se la contabilità è formalmente regolare, quando risulti complessivamente inattendibile; maggiori ricavi o minori costi possono essere desunti da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, che spostano sul contribuente l’onere di fornire prova contraria.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
La norma è richiamata quale fondamento dell’accertamento in materia di IVA. La Corte non ne espone un’interpretazione autonoma: il rinvio richiede di valutare se le circostanze indicate dall’Ufficio siano idonee a sostenere l’accertamento.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 35, comma 3
Sono richiamati dall’Agenzia nel motivo che chiedeva, in caso di illegittimità parziale dell’accertamento, di rideterminare i ricavi e le imposte invece di annullare l’atto integralmente. La Cassazione dichiara tale motivo assorbito e non formula una regola interpretativa su queste disposizioni.
Codice di procedura civile, art. 277
È richiamato dall’Agenzia con riferimento alla richiesta di rideterminazione parziale della pretesa tributaria. La Corte non decide il motivo, dichiarandolo assorbito, e non ne fornisce un’interpretazione.
Massime di principio
- Una contabilità formalmente corretta non impedisce l’accertamento analitico-induttivo se, valutata nel complesso, risulta inattendibile o antieconomica.
- La modesta entità del reddito dichiarato, la difformità tra attrezzature effettivamente utilizzate e quelle indicate nello studio di settore e le condizioni concrete dell’attività possono concorrere, se valutate insieme, a costituire presunzioni gravi, precise e concordanti. Non determinano però automaticamente la fondatezza dell’accertamento.
- Il giudice deve esaminare concretamente gli elementi presuntivi dedotti dall’Ufficio e spiegare perché li ritiene o meno attendibili; non può trascurarli né respingerli senza un’adeguata valutazione.
- La cassazione con rinvio per insufficiente esame degli indizi non equivale a una conferma definitiva della pretesa fiscale: spetta al giudice del rinvio verificarne la fondatezza alla luce delle circostanze del caso.
- La richiesta di rideterminare parzialmente la pretesa, anziché annullare integralmente l’atto, può restare assorbita quando la cassazione per altri motivi impone prima una nuova valutazione della fondatezza dell’accertamento.
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