Sentenza del 30/05/2017 n. 13560 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
R.M. ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. del Lazio che, riformando la decisione favorevole di primo grado, aveva confermato l’avviso di accertamento relativo al 2001. L’Ufficio aveva determinato maggiori ricavi per 36.592 euro sulla base degli studi di settore. Il contribuente ha contestato: l’ammissibilità dell’appello dell’Agenzia per mancanza della preventiva autorizzazione prevista dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992; l’idoneità dello scostamento dagli studi di settore a costituire una grave incongruenza e a fondare l’accertamento; e la motivazione della C.T.R. sul riferimento alla visura camerale, che attestava la chiusura dell’attività nel 2005.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l’appello dell’Agenzia, perché l’obbligo di autorizzazione previsto dall’art. 52, comma 2, non era più applicabile una volta operative le agenzie fiscali. Ha respinto la seconda censura: gli studi di settore possono fondare un accertamento analitico-induttivo se applicabili al caso concreto e attivati nel contraddittorio; il contribuente deve allegare e provare circostanze che giustifichino ricavi inferiori. R.M. non aveva contestato in modo specifico né il contraddittorio né le ragioni concrete del minor reddito, e il ricorso per cassazione non le indicava. La terza censura è stata dichiarata inammissibile: il riferimento alla visura camerale era svolto ad abundantiam e non costituiva la ratio decidendi. Il ricorrente è stato condannato a pagare all’Agenzia 1.500 euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2
nel processo tributario, la disposizione di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale [...] non è più applicabile una volta divenuta operativa [...] la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57 che ha istituito le agenzie fiscali
Una volta operative le agenzie fiscali, l’obbligo di autorizzazione previsto dalla disposizione per gli uffici ministeriali non si applica all’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57
la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57 che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, spettando a ciascuna agenzia appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali
Con l’istituzione delle agenzie fiscali e il trasferimento delle funzioni e competenze, ciascuna agenzia può proporre appello contro le sentenze sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali senza la precedente autorizzazione prevista per i vecchi uffici.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-sexies, comma 3
i parametri o studi di settore, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo
Lo scostamento dai valori degli studi di settore può giustificare l’avvio dell’accertamento analitico-induttivo, ma non esonera dalla necessità di verificare la pertinenza dello standard al caso concreto e di svolgere il contraddittorio con il contribuente.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
i parametri o studi di settore [...] integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente
L’accertamento analitico-induttivo fondato sugli studi di settore deve svolgersi in contraddittorio. L’Ufficio deve dimostrare l’applicabilità dello standard al caso concreto; il contribuente può allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e contenuto, circostanze che rendano la propria attività diversa dal modello standard e giustifichino un reddito inferiore.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3, 4 e 5
Le censure per violazione di legge o vizio processuale e quelle relative alla motivazione sono state esaminate nei limiti dei motivi proposti; la doglianza motivazionale è inammissibile se riguarda un’argomentazione svolta ad abundantiam, non decisiva e priva di incidenza sulla ratio decidendi.
Massime di principio
- L’appello dell’Agenzia delle Entrate non richiede l’autorizzazione prevista dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 per gli uffici ministeriali, una volta operative le agenzie fiscali.
- Lo scostamento dagli studi di settore può legittimare un accertamento analitico-induttivo, ma l’Ufficio deve dimostrare che lo standard sia applicabile alla specifica attività e deve svolgere il contraddittorio con il contribuente.
- Per superare la ricostruzione standardizzata, il contribuente deve indicare e provare circostanze concrete che spieghino il minor reddito; in cassazione deve inoltre riportare in modo specifico le contestazioni e gli elementi già dedotti, così da consentire il controllo della decisione.
- Una censura contro un’affermazione non decisiva della sentenza è inammissibile per difetto d’interesse quando tale affermazione è svolta ad abundantiam e la decisione si fonda su un’autonoma ratio decidendi non contestata efficacemente.
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