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Sentenza

Sentenza del 30/05/2017 n. 13579 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

D.M. ha impugnato, con un unico motivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sostenendo la violazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997. Ha dedotto che il suo lavoro era svolto prevalentemente con apporto personale e senza particolari beni strumentali, e che l'IRAP richiede un'organizzazione dotata di un quid pluris idoneo a rendere l'attività più efficace e remunerativa. Ha inoltre invocato un giudicato favorevole relativo alle annualità 1998-2001. La controversia riguardava il rimborso dell'IRAP versata per il 2001, 2002, 2003 e 2004.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che il precedente giudicato sulle annualità 1998-2001 si estendesse automaticamente agli anni oggetto della causa, poiché l'organizzazione e i fattori produttivi devono essere verificati per ciascun periodo d'imposta. Ha confermato l'accertamento della CTR, secondo cui ricorreva un'autonoma organizzazione: D.M. disponeva di uno studio professionale in locali distinti dall'abitazione, pagava canoni di locazione e compensi a terzi, impiegava beni strumentali eccedenti quelli ordinari e sosteneva spese non insignificanti rispetto al reddito lordo. La documentazione del contribuente non ha superato tali accertamenti; inoltre, gravava su di lui, quale richiedente il rimborso, l'onere di provare l'assenza dei presupposti dell'imposizione. D.M. è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.700 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c)

    a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette

    Il lavoro autonomo è soggetto a IRAP quando il professionista è responsabile della propria organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale non occasionalmente di lavoro altrui. Chi chiede il rimborso deve provare l'assenza di tali condizioni; l'accertamento fattuale del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La disposizione è indicata come base processuale del motivo di ricorso per cassazione, proposto per violazione e falsa applicazione di legge. Il motivo è stato rigettato perché la decisione impugnata ha applicato correttamente i criteri relativi all'autonoma organizzazione.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1

    a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata

    La disposizione individua le attività di lavoro autonomo cui si applica il criterio IRAP dell'autonoma organizzazione; l'esclusione dall'imposta opera soltanto se l'attività è priva di tale organizzazione.

Massime di principio

  • Per il rimborso dell'IRAP, il professionista deve dimostrare che l'attività è stata svolta senza un'organizzazione autonoma: non basta affermare che il lavoro personale era prevalente.
  • La valutazione considera complessivamente locali, beni strumentali, spese e ricorso a collaboratori o terzi. Studio professionale, strumenti eccedenti il minimo indispensabile e lavoro altrui non occasionale possono indicare un apporto organizzativo rilevante; il singolo elemento va però valutato nel contesto concreto.
  • Un giudicato relativo a una precedente annualità fiscale non si estende automaticamente agli anni successivi: può vincolare solo rispetto a elementi dotati di valore condizionante e inderogabile, mentre i fatti organizzativi variabili nel tempo richiedono una verifica per ciascun periodo d'imposta.
  • In cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella del giudice di merito: l'accertamento sull'autonoma organizzazione resta fermo se è congruamente motivato.

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