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Sentenza

Sentenza del 30/05/2017 n. 13577 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

P.S. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva negato il rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, ritenendo sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione nell’attività professionale. Con l’unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992, il contribuente sosteneva che l’appello fosse sufficientemente specifico: aveva richiamato anche le ragioni della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2001 e affermato di avere svolto l’attività con prevalente apporto personale e senza particolari beni strumentali. Chiedeva di chiarire quando la genericità dei motivi d’appello ne determini l’inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che P.S. non aveva trascritto nel ricorso le parti dell’atto d’appello necessarie a dimostrare che le censure fossero specifiche, impedendo così alla Corte di verificare l’asserita violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992; il motivo è stato quindi dichiarato inammissibile. La CTR aveva ritenuto che il richiamo alla giurisprudenza costituzionale non contestasse le motivazioni della sentenza di primo grado e rivolgesse le censure all’atto impositivo, anziché alla decisione impugnata. Anche in cassazione il contribuente non aveva indicato adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto per cui la sentenza avrebbe dovuto essere riformata. P.S. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.700 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 53 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    il contribuente non ha riportato nel ricorso quelle parti dell'atto di appello necessarie a dimostrare la proposizione, nel ricorso introduttivo del gravame, di motivi articolati in modo specifico, come prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 al fine di consentire alla Corte di valutare la conseguente erroneità della pronuncia di inammissibilità del giudice di secondo grado.

    L’appello tributario deve contenere censure specifiche rivolte alle statuizioni della sentenza di primo grado. Chi in cassazione contesta la dichiarazione d’inammissibilità deve riportare le parti dell’appello che consentano alla Corte di verificare concretamente la specificità dei motivi.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo.

    Anche quando denuncia un errore di diritto, il ricorrente per cassazione deve esporre in modo adeguato i fatti rilevanti che sostengono la diversa valutazione giuridica richiesta; il giudizio di legittimità non serve a ricostruire d’ufficio fatti o atti non indicati.

Massime di principio

  • Un appello non è sufficiente se si limita a riproporre le argomentazioni già formulate in primo grado o richiama principi giurisprudenziali senza confrontarsi con le specifiche ragioni della sentenza impugnata. Occorre indicare quali statuizioni si contestano e perché se ne chiede la riforma.
  • In cassazione, chi denuncia un errore processuale deve riportare o indicare con precisione gli atti e i passaggi rilevanti, così da permettere alla Corte di verificare la censura senza svolgere accertamenti di fatto.
  • La censura deve essere pertinente alla decisione impugnata: contestare direttamente l’atto impositivo, senza criticare il ragionamento della sentenza di primo grado, può non soddisfare i requisiti di specificità dell’appello.
  • Anche una censura formalmente qualificata come violazione di legge deve spiegare quale risultato pratico favorevole deriverebbe dall’annullamento della sentenza e indicare i fatti che giustificano la diversa applicazione della norma.

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