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Sentenza

Sentenza del 30/05/2017 n. 13575 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I.P. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva confermato il rigetto della domanda di rimborso dell’IRAP versata per il 2002, 2003 e 2004. Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997: a suo avviso, l’autonoma organizzazione richiede un apporto organizzativo ulteriore rispetto al lavoro personale, mentre negli anni in questione aveva svolto prevalentemente attività personale e senza dotazioni strumentali particolari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse accertato, sulla base della documentazione fiscale e del registro dei beni ammortizzabili, la presenza di compensi a collaboratori non insignificanti rispetto al reddito e di beni strumentali eccedenti quelli ordinari: elementi idonei a dimostrare l’autonoma organizzazione. La censura è stata considerata generica e non idonea a contestare efficacemente l’accertamento di fatto; la Cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito. Ha inoltre ribadito che chi chiede il rimborso deve provare i presupposti per l’esclusione dall’IRAP. I.P. è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 2.500 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, comma 1, lett. c)

    a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette

    L’attività autonoma è esclusa dall’IRAP solo se manca un’autonoma organizzazione. Questa ricorre quando il professionista è responsabile della propria organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo necessario oppure si avvale non occasionalmente di lavoro altrui. La prova dell’assenza di tali condizioni spetta al contribuente che domanda il rimborso.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1

    La disposizione individua le attività di lavoro autonomo cui si riferisce l’esclusione dall’IRAP prevista dal D.Lgs. n. 446/1997, quando tali attività non siano autonomamente organizzate.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È la disposizione invocata dal ricorrente per denunciare in Cassazione la violazione e falsa applicazione delle norme sull’IRAP; la Corte ha respinto la censura perché generica e non idonea a superare l’accertamento di fatto della CTR.

Massime di principio

  • Per stabilire se un professionista sia soggetto a IRAP non basta considerare che svolga personalmente la parte principale del lavoro: rilevano anche l’impiego non occasionale di collaboratori e la disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo normalmente necessario.
  • Chi chiede il rimborso dell’IRAP deve fornire la prova dell’assenza di un’autonoma organizzazione; la mera affermazione di aver lavorato prevalentemente in proprio non è sufficiente se gli elementi documentali indicano il contrario.
  • La valutazione della documentazione e dei fatti relativi all’organizzazione spetta al giudice di merito e, se motivata adeguatamente, non può essere rivalutata in Cassazione. Una contestazione deve confrontarsi in modo specifico con gli elementi probatori e con le ragioni della decisione.

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