Cassazione Civile, Ordinanza n. 07776/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Due condomini hanno chiesto l'accertamento del difetto di nomina dell'amministratore condominiale e l'annullamento della delibera assembleare del 20 marzo 2017 che ne aveva confermato l'incarico. La controversia nasceva da una precedente assemblea del 27 luglio 2015, il cui verbale era stato contestato come falso: secondo i ricorrenti, in quella data si sarebbe tenuta un'altra assemblea, regolarmente convocata dall'amministratore uscente, che avrebbe nominato un diverso amministratore. In appello erano stati dedotti anche vizi formali della delibera del 20 marzo 2017 (mancata indicazione dei millesimi, degli orari, profili sulla tabella millesimale e sulla convocazione). In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con due motivi, da un lato l'omesso esame di fatti decisivi, la motivazione apparente e la violazione di norme processuali in relazione al riconoscimento della qualità di amministratore al soggetto indicato; dall'altro la violazione degli artt. 1130 c.c. e 69 disp. att. c.c. per i pretesi vizi della delibera del 2017 e per la disciplina delle tabelle millesimali.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non colpiva una autonoma ratio decidendi della sentenza d'appello: la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il corrispondente motivo di gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., e tale statuizione non era stata specificamente censurata. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che l'inammissibilità del secondo motivo consolidava la validità della delibera di conferma del 20 marzo 2017, autonoma fonte dell'investitura dell'amministratore, rendendo irrilevante la questione della precedente nomina del 2015 e della querela di falso sul relativo verbale. La motivazione della sentenza impugnata è stata corretta solo in parte: la Corte di cassazione ha escluso che, nel regime successivo alla riforma del condominio, la nomina dell'amministratore possa desumersi dal solo comportamento concludente dei condomini, perché l'art. 1129, comma 14, c.c. richiede l'indicazione analitica del compenso all'atto dell'accettazione e del rinnovo, a pena di nullità. Tuttavia, ciò non ha inciso sull'esito, poiché la decisione di rigetto trovava comunque fondamento nella conferma formale del 20 marzo 2017. Sono state quindi poste a carico dei ricorrenti le spese e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione di impugnazione della delibera condominiale è stata ritenuta tempestiva dalla Corte territoriale.
È stato invocato per dedurre la mancata convocazione dell'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
È stato invocato per contestare l'approvazione e la redazione delle tabelle millesimali, nonché la loro eventuale modifica.
Richiamato per contestare la possibilità di verificare il raggiungimento delle maggioranze assembleari in assenza dell'indicazione dei millesimi nel verbale.
La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il motivo di appello per difetto di specificità, perché le censure superavano il petitum originario.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
Richiamato per censurare il mancato esame del verbale del 27 luglio 2015 e il modo in cui erano state valutate le risultanze documentali.
Invocato per sostenere la necessità di autorizzare la querela di falso e la sospensione del giudizio.
Invocato per chiedere la sospensione necessaria in ragione della pretesa pregiudizialità del giudizio di falso.
La Corte ha affermato che, nel regime post-riforma, la nomina e il rinnovo dell'amministratore richiedono la specificazione analitica del compenso all'atto dell'accettazione, a pena di nullità; ciò esclude una nomina desumibile solo da comportamento concludente.
È stato richiamato come base del principio, poi ritenuto non pertinente al caso, relativo alla nomina per comportamento concludente nel regime anteriore alla riforma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una sentenza d'appello è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a giustificare la decisione, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes.
- L'omessa impugnazione di una ratio decidendi autonoma determina difetto sopravvenuto di interesse e travolge il ricorso, anche se le censure proposte attaccano il merito di altre argomentazioni della sentenza impugnata.
- Nel condominio post-riforma, la nomina o il rinnovo dell'amministratore non può essere desunta dal solo comportamento concludente dei condomini quando la legge richiede, a pena di nullità, l'indicazione analitica del compenso all'atto dell'accettazione della nomina.
- La validità di una delibera di conferma dell'amministratore costituisce un titolo autonomo e può rendere irrilevante la controversia sulla precedente investitura, nonché sulla querela di falso relativa al verbale di una precedente assemblea, se la delibera impugnata non dipende logicamente da quell'atto anteriore.
- La sospensione necessaria per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. richiede un effettivo rapporto di dipendenza logico-giuridica tra i giudizi; se l'accertamento preteso in altra sede è irrilevante ai fini della decisione, la sospensione va esclusa.
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