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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32915/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano aveva chiesto protezione internazionale deducendo di essere fuggito dal Paese d'origine per ragioni familiari: dopo la morte del padre, lo zio lo avrebbe cacciato di casa insieme alla famiglia per attribuire alla madre la responsabilità della morte del fratello e per impadronirsi delle terre del defunto. La Commissione territoriale aveva negato la protezione; il Tribunale di Milano aveva confermato il diniego; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello perché proposto oltre il termine breve, ritenendo non rilevante il ritardo con cui la struttura di accoglienza aveva comunicato l'ordinanza al richiedente, atteso che il domicilio era stato eletto presso il difensore. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. per avere la Corte d'appello erroneamente imputato a lui il mancato rispetto del termine perentorio e per non averlo rimesso in termini; 2) violazione dell'art. 10, comma 3, Cost. e dell'art. 5 d.lgs. 286/1998 con riguardo alla domanda di protezione umanitaria, lamentando un esame non pieno della sua situazione personale e della condizione della Nigeria; 3) violazione dell'art. 14 d.lgs. 251/2007 per non avere considerato i presupposti della protezione sussidiaria di cui alle lettere a), b) e c).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata era stata notificata telematicamente, mentre il ricorso per cassazione era stato redatto in forma analogica e notificato via PEC; tuttavia mancava, sia sulla copia della sentenza notificata telematicamente sia sulla copia del ricorso notificato telematicamente, l'attestazione di conformità richiesta dalla legge n. 53/1994. Tale omissione comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 369 c.p.c. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese, perché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'errore della Corte d'appello nel non rimetterlo in termini; la Corte di cassazione non esamina il merito del motivo perché il ricorso è dichiarato improcedibile.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Norma richiamata nei motivi di ricorso quale parametro del vizio di violazione di legge.

  • art. 10, comma 3, Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della domanda di protezione umanitaria.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla protezione umanitaria; il motivo non viene esaminato nel merito per improcedibilità.

  • art. 14 d.lgs. 251/2007

    Richiamato dal ricorrente per contestare il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi delle lettere a), b) e c); il motivo non viene esaminato nel merito per improcedibilità.

  • art. 369 c.p.c.

    La mancanza dell'attestazione di conformità della documentazione notificata via PEC determina improcedibilità rilevabile d'ufficio.

  • art. 3-bis l. 53/1994

    La notificazione del ricorso a mezzo PEC è stata eseguita ai sensi di questa disposizione.

  • art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. 53/1994

    Per il ricorso per cassazione notificato via PEC, il difensore deve estrarre copia analogica degli atti e attestarne la conformità agli originali digitali; l'omissione comporta improcedibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata sia stata notificata telematicamente e il ricorso per cassazione sia notificato via PEC, il ricorrente deve depositare in cassazione copia analogica della decisione e della relazione di notificazione, con attestazione di conformità agli originali digitali ai sensi della legge n. 53/1994.
  • La mancata attestazione di conformità della sentenza notificata telematicamente e/o degli atti notificati via PEC determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione, rilevabile d'ufficio ex art. 369 c.p.c.
  • In presenza di improcedibilità per difetto di deposito conforme, la Corte non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito, anche se prospettano violazioni di legge in materia di protezione internazionale.
  • L'elezione di domicilio presso il difensore rende irrilevante, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la tardiva comunicazione materiale del provvedimento da parte della struttura di accoglienza, ma tale questione resta assorbita se il ricorso è improcedibile per ragioni processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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