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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19777/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INPS)

La controversia

La lite nasce da un verbale ispettivo INPS che aveva fatto valere un credito contributivo nei confronti della società committente, ritenuta obbligata in solido per omissioni contributive della ditta individuale esecutrice della lavorazione. La società aveva agito per l'accertamento negativo del credito, sostenendo che il rapporto fosse di subfornitura e non di appalto e che, comunque, la disciplina della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 non fosse estensibile al credito dell'INPS o non operasse nel caso di mera omissione contributiva, con conseguente tutela automatica dei lavoratori. Denunciava inoltre: il rilievo del DURC rilasciato alla subfornitrice; la mancata considerazione della buona fede della committente che aveva richiesto il DURC; l'applicazione del beneficium excussionis e della decadenza dell'INPS; il valore probatorio del DURC, che secondo la ricorrente avrebbe fatto piena prova della regolarità contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui la responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 opera anche nei rapporti di subfornitura, non solo negli appalti, e tutela anche i crediti contributivi vantati dall'INPS. Ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'esistenza della pretesa contributiva, sia la condotta diligente della committente sia il successivo rilascio del DURC, che può al più integrare un diverso profilo di responsabilità dell'ente ma non paralizza la richiesta dell'INPS. Ha inoltre escluso che l'obbligazione solidale fosse sussidiaria in modo da applicare automaticamente il regime della fideiussione e il relativo termine di decadenza, rilevando che l'eventuale beneficio di preventiva escussione introdotto dal testo novellato dell'art. 29 presuppone condizioni specifiche non dimostrate e, comunque, applicabili solo al periodo di contribuzione successivo alla modifica normativa. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003

    La responsabilità solidale del committente per retribuzioni e contributi opera anche nei rapporti di subfornitura e riguarda anche i crediti previdenziali dell'INPS; è una responsabilità legale che sorge al verificarsi dei presupposti normativi, indipendentemente da dolo o colpa.

  • art. 2116, comma 1, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tutela automatica delle prestazioni previdenziali e limitare l'estensione della solidarietà, ma la Corte non accoglie tale lettura.

  • artt. 4, 5 e 9 L. 192/1998

    Richiamati dalla ricorrente per qualificare il rapporto come subfornitura; la Corte ritiene comunque irrilevante la qualificazione ai fini della solidarietà ex art. 29.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 12, comma 2, preleggi

    Invocato per negare l'analogia nella disciplina della solidarietà e dell'onere di richiesta del DURC.

  • art. 2, comma 1, D.L. 210/2002

    Richiamato dalla ricorrente in tema di regolarità contributiva e DURC.

  • art. 3, comma 8, d.lgs. 494/1996

    Richiamato dalla ricorrente in tema di oneri dell'appaltante/committente sul DURC.

  • art. 7 D.M. 24/10/2007

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina del DURC.

  • art. 1297 c.c.

    Richiamato per sostenere l'accessorietà/non sussidiarietà della coobbligazione e il regime delle obbligazioni solidali.

  • artt. 1292, 1297 e 1957 c.c.

    Invocati per sostenere la natura sussidiaria della pretesa e l'applicabilità del beneficium excussionis/decadenza; la Corte esclude l'equiparazione alla fideiussione.

  • artt. 2700 e 2731 c.c.

    Richiamati per attribuire al DURC efficacia di piena prova; la Corte nega che il DURC successivo paralizzi il credito dell'INPS.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e del valore del DURC.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Usato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.L. 9 febbraio 2012, art. 21, conv. con modif. L. 4 aprile 2012, n. 35

    Ha modificato l'art. 29, comma 2, introducendo il beneficio di preventiva escussione; la Corte precisa che rileva solo per i crediti maturati nel periodo di vigenza della modifica e a condizioni specifiche.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la disciplina della solidarietà; la Corte non lo applica per trasporre automaticamente la disciplina fideiussoria.

  • art. 4237 del 2019

    Citata come precedente sul principio che il regime di solidarietà applicabile è quello vigente al momento in cui sorge il credito.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale del committente prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 è responsabilità legale, non dipendente da colpa, e sorge quando esistono il rapporto contrattuale rilevante e l'inadempimento contributivo del subcontraente.
  • La tutela apprestata dalla norma copre anche i crediti contributivi dell'ente previdenziale, non essendo limitata ai soli crediti retributivi dei lavoratori.
  • La qualificazione del rapporto come appalto o subfornitura non esclude, di per sé, l'applicazione della solidarietà quando la fattispecie concreta rientri nell'area di tutela dell'art. 29, comma 2.
  • La diligenza della committente nella richiesta o nell'ottenimento del DURC può avere rilievo nei rapporti interni o sotto il profilo di eventuale responsabilità dell'ente che abbia rilasciato un DURC erroneo, ma non paralizza la pretesa contributiva dell'INPS verso il coobbligato solidale.
  • Il DURC, anche se rilasciato successivamente e apparentemente regolare, non vale a elidere il debito contributivo accertato e non impedisce l'azione dell'INPS.
  • Il beneficio di preventiva escussione introdotto nel testo novellato dell'art. 29 opera solo nei limiti temporali e alle condizioni previste dalla norma, e non può essere applicato automaticamente né essere assimilato al beneficium excussionis proprio della fideiussione.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenzaContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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