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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05146/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di banca, preposto a una filiale, aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli per avere consentito, insieme ad altri dipendenti, numerose operazioni bancarie funzionali alla monetizzazione di proventi di una intensa attività di usura, mediante sconto di assegni, con conseguente contestazione di una gestione della filiale ritenuta gravemente scorretta. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione all’ordinanza resa nella fase sommaria; la Corte d’Appello aveva poi respinto il reclamo, ritenendo tempestivo l’esercizio del potere disciplinare e proporzionato il recesso. In cassazione il lavoratore deduceva, con due motivi, la violazione dell’art. 7 L. n. 300/1970 per tardività della contestazione e omesso esame di fatto decisivo, nonché la violazione degli artt. 1 e 3 L. n. 604/1966, dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 2697 c.c., contestando sostanzialmente la valutazione di gravità dei fatti e la giustificatezza del licenziamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il ricorso, pur molto esteso, non conteneva una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi in larga parte nella trascrizione degli atti disciplinari, dei motivi di appello e delle decisioni di merito. Ha inoltre osservato che le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e che ricorreva una ipotesi di doppia conforme, con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 300/1970

    La censura sulla tardività della contestazione disciplinare deve essere dedotta con specifiche critiche alla motivazione della decisione impugnata; non basta una contestazione generica o meramente assertiva.

  • artt. 1 e 3 L. 604/1966

    La legittimità del licenziamento va censurata in modo specifico rispetto agli accertamenti di merito su gravità dei fatti e proporzionalità del recesso.

  • art. 2119 c.c.

    La dedotta giusta causa di licenziamento non può essere rimescolata in sede di legittimità come riesame del fatto e della proporzionalità della sanzione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della regola sull’onere della prova non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatto decisivo è denunciabile solo nei limiti consentiti dal testo vigente e non può essere convertito in una critica alla valutazione di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame è inammissibile se i giudici di merito hanno deciso sui medesimi fatti principali con il medesimo iter logico.

  • art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002

    Al rigetto o all’inammissibilità del ricorso consegue, ove ne ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali contro la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente trascrivere atti di causa o riproporre i motivi di appello.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo giudizio sul merito dei fatti, delle prove e della proporzionalità della sanzione.
  • Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado sui medesimi fatti principali, ricorre la doppia conforme e la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti stabiliti dalla legge.
  • In tema di licenziamento disciplinare, la contestazione sulla tempestività dell’addebito e sulla proporzionalità del recesso richiede una critica mirata agli specifici passaggi logici della decisione di merito.
  • La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. non consente di trasformare il giudizio di legittimità in una revisione delle valutazioni istruttorie compiute dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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