Cassazione Civile, Ordinanza n. 05057/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato accertato tra le parti per il periodo 1.12.1979-30.9.1999. In un primo giudizio la datrice di lavoro era stata condannata a pagare alla lavoratrice somme per retribuzioni non corrisposte nei mesi di agosto e settembre di ciascun anno, TFR e rimborso di un biglietto aereo. Successivamente la Corte d'appello, accogliendo la revocazione proposta dalla datrice di lavoro ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., ha ritenuto che vi fosse un errore di fatto nella precedente decisione perché erano stati pretermessi documenti contabili prodotti dall'ente, idonei a incidere sulla quantificazione delle somme dovute e a dimostrare che la lavoratrice aveva già percepito importi superiori al dovuto. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza e violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che non vi fosse alcun errore revocatorio e che la questione della documentazione fosse già stata decisa; 2) omesso esame di fatto decisivo e motivazione carente, nonché violazione dell'art. 2099, comma 2, c.c., per mancata corretta determinazione della retribuzione annuale e degli scatti di anzianità; 3) omesso esame dell'esistenza di un patto di conglobamento e violazione degli artt. 1418, 2099 e 2120 c.c., per asserita indeterminatezza dei titoli retributivi ricompresi nel patto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva dato corso alla revocazione: non vi era un implicito rigetto dell'ammissibilità dei documenti, ma una loro semplice pretermissione nella precedente sentenza, costituente errore di fatto revocatorio. Ha poi escluso il vizio di motivazione e l'omesso esame di fatti decisivi, osservando che i motivi miravano in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito, non consentito in cassazione. Quanto al patto di conglobamento retributivo, la Corte ha confermato che la Corte territoriale aveva accertato in fatto che le mensilità di agosto e settembre e il TFR erano compresi in un accordo retributivo annuale più favorevole del trattamento collettivo e che, sulla base della documentazione prodotta, nulla risultava più dovuto oltre al rimborso del biglietto aereo. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio ricorre quando la decisione abbia omesso di considerare documenti o risultanze già agli atti, purché l'errore sia decisivo e non consista in una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione o omissione di pronuncia non è fondata quando il giudice abbia semplicemente trascurato documenti, senza negarne implicitamente l'esame in punto di ammissibilità.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro interpretativo, senza accoglimento della censura.
art. 2909 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi del giudicato interno o esterno; la Corte non ne ravvisa violazione.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei ristretti limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.; non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve essere esistente e non meramente apparente; nella specie la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta sufficiente.
art. 2099, comma 2, c.c.
La determinazione della retribuzione può essere desunta dal concreto assetto pattizio e dalla documentazione prodotta; la censura non può risolversi in contestazione del fatto accertato.
art. 1418 c.c.
La dedotta nullità del patto di conglobamento non è stata accolta poiché la Corte ha accertato in fatto la specificazione dei compensi e la loro maggiore favorevolezza.
art. 2120 c.c.
Richiamato in relazione al TFR; la Corte ha ritenuto che esso fosse incluso nel patto di conglobamento accertato in fatto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. si configura quando il giudice di merito abbia completamente trascurato documenti o risultanze decisive già presenti in atti; non ricorre, invece, quando si contesti soltanto la valutazione data a tali elementi.
- In sede di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste del vizio motivazionale o dell'omesso esame di fatti, se la censura mira in realtà a sovvertire l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
- Un patto di conglobamento retributivo è valido se, in concreto, i compensi inclusi risultano specificati e l'accordo è più favorevole rispetto al trattamento collettivo; quando ciò sia accertato in fatto, non è più configurabile un residuo credito per le voci assorbite.
- L'esame della documentazione contabile e contrattuale può condurre a escludere il residuo dovuto al lavoratore ove risulti che le somme già percepite superavano quanto pretese in giudizio.
- La censura di violazione degli artt. 2099 e 2120 c.c. non può essere accolta se presuppone una diversa ricostruzione del contenuto del rapporto retributivo rispetto a quella, insindacabile in cassazione, operata dal giudice di merito.
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