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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05059/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata riconosciuta a un assicurato con invalidità pari all'86% alla data della domanda amministrativa. La Corte d'appello aveva ritenuto che al trattamento non si applicasse il differimento della decorrenza previsto dalla disciplina delle cosiddette "finestre" e aveva condannato l'INPS a pagare la prestazione dal 1° marzo 2015, senza slittamento. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, sostenendo che il differimento ha portata generale e si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidi, non essendo tale ipotesi compresa tra le deroghe tassative previste dalla norma. Il resistente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Palermo e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando il principio secondo cui il meccanismo delle "finestre" ex art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 opera anche per la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    La disciplina del differimento della decorrenza pensionistica ha valenza generale e si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, salvo deroghe tassative non comprensive di tale fattispecie.

  • legge 30 luglio 2010, n. 122

    Norma di conversione del d.l. n. 78 del 2010, rilevante per la disciplina delle finestre pensionistiche.

  • art. 1, comma 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

    Attribuisce agli invalidi in misura non inferiore all'80% il diritto ad anticipare l'accesso alla pensione di vecchiaia, ma non esclude l'applicazione del successivo slittamento della decorrenza.

  • art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

    L'eliminazione della disciplina delle decorrenze non incide sulle pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che restano soggette al meccanismo delle finestre mobili.

  • legge 22 dicembre 2011, n. 214

    Norma di conversione del d.l. n. 201 del 2011, richiamata in relazione al regime delle decorrenze pensionistiche.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude che l'applicazione del differimento alle pensioni anticipate per invalidità determini manifesta irragionevolezza.

  • art. 38 Cost.

    La disciplina è ritenuta compatibile con la tutela previdenziale costituzionalmente garantita.

  • art. 81 Cost.

    Il bilanciamento legislativo è letto alla luce del limite delle risorse disponibili e della finalità di contenimento della spesa previdenziale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Costituisce il vizio dedotto dall'INPS, per violazione di legge.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ.

    Indicano il rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Il differimento della decorrenza dei trattamenti pensionistici previsto da una norma formulata in termini generali si applica a tutte le ipotesi di pensione di vecchiaia, comprese quelle anticipate per invalidità, salvo che la legge preveda deroghe espressamente e tassativamente individuate.
  • La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non costituisce una pensione diretta di invalidità, ma una anticipazione dei normali tempi di accesso al trattamento di vecchiaia; perciò il beneficio dell'anticipo sul requisito anagrafico non esclude il successivo slittamento della decorrenza della prestazione.
  • Una disciplina speciale che consenta l'accesso anticipato alla pensione incide sui requisiti per maturare il diritto, ma non necessariamente sui tempi della concreta erogazione del trattamento, se una norma successiva regola in modo generale le decorrenze.
  • Le eccezioni a un meccanismo generale di slittamento pensionistico devono essere interpretate restrittivamente quando la struttura della norma e la finalità di contenimento della spesa impongono un'applicazione ampia del regime ordinario.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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