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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05060/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un assicurato, invalido al 91%, volta a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal mese successivo alla domanda amministrativa, senza applicazione del differimento cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010. Il Tribunale di Como aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Milano aveva confermato, ritenendo che il differimento non si applicasse ai trattamenti di vecchiaia anticipata per invalidi almeno all'80% ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503 del 1992. L'INPS ricorre per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010: sostiene che la disciplina del differimento ha portata generale e si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata, non essendo questa compresa tra le deroghe tassative previste dalla norma. Il controricorrente resiste, difendendo l'esclusione del meccanismo delle finestre per la pensione anticipata degli invalidi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che il differimento dell'erogazione della pensione di vecchiaia introdotto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 ha portata generale e si applica anche ai trattamenti di vecchiaia anticipata per invalidi in misura non inferiore all'80%, non essendo prevista per essi una deroga espressa. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda dell'assicurato volta a ottenere la pensione senza differimento. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza solo successivamente alla definizione dei giudizi di merito.

Norme richiamate

  • art. 12 d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    Il differimento di dodici mesi per la decorrenza della pensione di vecchiaia ha portata generale e si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata, salvo deroghe tassative espressamente previste.

  • L. 30 luglio 2010, n. 122

    Norma di conversione del d.l. n. 78 del 2010, che conferma il regime del differimento della decorrenza pensionistica.

  • art. 1, comma 8, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

    La pensione di vecchiaia anticipata per invalidi almeno all'80% costituisce una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione, ma resta un trattamento di vecchiaia soggetto al meccanismo delle "finestre".

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    Norme processuali richiamate per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 81 Cost.

    Richiamato per evidenziare il bilanciamento del legislatore con il limite delle risorse disponibili.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude che l'applicazione del differimento determini manifesta irragionevolezza.

  • art. 38 Cost.

    La disciplina non pregiudica il nucleo essenziale della tutela previdenziale degli invalidi.

Massime di principio

  • Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia previsto da una norma formulata in termini generali si applica a tutti i trattamenti di vecchiaia ricompresi nel suo ambito, salvo esclusioni espressamente previste.
  • La qualificazione di una prestazione come pensione di vecchiaia anticipata non la sottrae, di per sé, al regime generale dei differimenti della decorrenza, quando tale prestazione rientri comunque tra i trattamenti di vecchiaia considerati dalla disciplina di settore.
  • Le deroghe a un meccanismo generale di slittamento della decorrenza pensionistica devono essere interpretate in senso tassativo e non possono essere estese in via analogica sulla sola base della finalità protettiva della prestazione.
  • In materia previdenziale, il riconoscimento di un diritto a pensione anticipata può restare fermo quanto all'an della prestazione, mentre il meccanismo di differimento incide solo sul quando della sua erogazione.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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