Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05061/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da un assicurato, invalido nella misura dell'80%, volta a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 1° novembre 2015 senza applicazione del differimento temporale c.d. "finestre". Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Torino, su gravame dell'INPS, ha invece riformato la decisione ritenendo che il differimento previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 si applichi anche alle pensioni di vecchiaia anticipate spettanti agli invalidi in misura non inferiore all'80%. Gli eredi del pensionato hanno proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 1, comma 5, L. n. 247 del 2007 e dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, sostenendo che il meccanismo delle "finestre" sarebbe riferito solo a chi maturi il diritto alla pensione all'età ordinaria di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, e non anche alla pensione anticipata per invalidità, la quale mira a tutelare il lavoratore gravemente invalido.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha confermato l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui il differimento dell'erogazione della pensione di vecchiaia ex art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 ha portata generale e si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidi almeno all'80%, non essendo prevista una deroga espressa per tale fattispecie. La Corte ha valorizzato il dato letterale onnicomprensivo della norma, il suo coordinamento sistematico con la disciplina previdenziale e la ratio di contenimento della spesa pubblica, ritenendo che la speciale disciplina di favore per l'accesso anticipato non escluda il successivo slittamento dell'erogazione. Le spese sono state compensate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 5, L. 24 dicembre 2007, n. 247

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi che il differimento non opererebbe per la pensione anticipata degli invalidi; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva invocata dalla parte ricorrente.

  • art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modif. in L. 30 luglio 2010, n. 122

    Ha portata generale: il meccanismo di differimento dell'erogazione della pensione di vecchiaia si applica anche alle pensioni di vecchiaia anticipate per invalidità, salvo deroghe espresse non previste per questa fattispecie.

  • art. 1, comma 8, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

    La pensione ivi prevista è ricondotta ai trattamenti di vecchiaia; costituisce anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto, ma resta soggetta al meccanismo generale delle finestre.

  • art. 81 Cost.

    La disciplina previdenziale è letta in coerenza con il limite delle risorse disponibili e con la finalità di contenimento della spesa.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude che l'applicazione del differimento alla pensione anticipata per invalidi sia manifestamente irragionevole.

  • art. 38 Cost.

    La normativa non viene ritenuta lesiva del nucleo essenziale della tutela previdenziale degli invalidi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nella sentenza impugnata.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato implicitamente nel dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il differimento dell'erogazione della pensione di vecchiaia previsto da una norma di contenimento della spesa previdenziale ha, salvo espresse deroghe, applicazione generale e si estende anche alle ipotesi di pensione di vecchiaia anticipata riconosciute da discipline speciali.
  • Quando una prestazione previdenziale speciale anticipa soltanto il momento di maturazione del diritto rispetto all'età ordinaria, ma resta qualificabile come trattamento di vecchiaia, essa può essere assoggettata ai meccanismi generali di slittamento dell'erogazione previsti dall'ordinamento.
  • L'assenza di un'espressa esclusione legislativa è indice della volontà di applicare la disciplina generale anche alle fattispecie speciali, specie quando la ratio della norma è il contenimento della spesa pubblica.
  • La tutela accordata agli invalidi nell'accesso anticipato alla pensione non implica automaticamente l'esenzione da regole generali che incidono sui tempi di pagamento della prestazione, purché non sia sacrificato il nucleo essenziale del diritto previdenziale.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.