Cassazione Civile, Ordinanza n. 05058/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di addebito e intimazioni di pagamento emessi per contributi dovuti alla gestione previdenziale aziende agricole, che il giudice d'appello aveva ritenuto dovuti solo in parte, dichiarando prescritti i contributi per gli anni anteriori e non prescritti quelli relativi all'anno 1982. Il ricorrente per cassazione non contesta in modo puntuale la ratio della sentenza impugnata sulla regolarità delle notifiche e sulla prescrizione, ma insiste nel sostenere che gli avvisi di ricevimento delle raccomandate prodotte dall'INPS siano mere scritture private, disconoscibili ex art. 214 c.p.c., e che fosse necessaria querela di falso per contestarne le sottoscrizioni. Chiede inoltre la sospensione del giudizio di cassazione in attesa della definizione del separato giudizio di querela di falso, assunto come antecedente logico-giuridico decisivo. In memoria riferisce che il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile la querela di falso per carenza di interesse, e ribadisce la richiesta di sospensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non colpisse specificamente le statuizioni della sentenza d'appello, limitandosi a invocare la pendenza della querela di falso proposta dopo la sentenza impugnata e a riproporre una tesi non confrontata adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale. La Corte ha inoltre ribadito che, se la falsità degli atti del giudizio di merito fosse accertata con sentenza passata in giudicato, il rimedio esperibile sarebbe la revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c., non già la cassazione né la mera sospensione del giudizio in attesa dell'esito della querela. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore dell'INPS e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il semplice disconoscimento della scrittura privata non è il mezzo ritenuto sufficiente dal ricorrente per contestare gli avvisi di ricevimento, ma la Corte evidenzia che tale tesi non incide specificamente sulla ratio della sentenza impugnata.
Le irregolarità lamentate nell'avviso di ricevimento (mancata barratura della casella, mancata indicazione della qualità del consegnatario) non integrano, secondo la motivazione richiamata, ipotesi di nullità della notificazione.
L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto dal medesimo, salvo prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
Il ricorrente richiama la disciplina della querela di falso per contestare la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento.
art. 3, commi 9 e 10, L. 8 agosto 1995, n. 335
È richiamato dal ricorrente nel motivo, in relazione alla disciplina della prescrizione contributiva.
art. 2, comma 19, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638
La Corte d'appello ha applicato la sospensione triennale dei termini di prescrizione per i contributi dovuti o la cui riscossione è affidata all'INPS o all'INAIL.
La Corte esclude che il giudizio di cassazione possa essere sospeso in attesa della definizione della querela di falso proposta dopo la sentenza d'appello.
art. 395, primo comma, n. 2, c.p.c.
Se la falsità degli atti del giudizio di merito sia definitivamente accertata, il rimedio per rimuovere la sentenza fondata su prove false è la revocazione.
art. 398, secondo comma, c.p.c.
La revocazione presuppone un giudizio autonomo con specifici motivi e piena cognizione, idoneo a valutare l'incidenza delle prove false sulla decisione.
È la base della condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non censuri in modo specifico un errore di diritto o di procedura della sentenza impugnata e si limiti a sollecitare la sospensione del giudizio in attesa dell'esito di una querela di falso proposta successivamente alla decisione di merito.
- La falsità di documenti o atti utilizzati nel giudizio di merito, se accertata con decisione passata in giudicato, non consente di ottenere una mera cassazione della sentenza fondata su tali atti, ma deve essere fatta valere mediante revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c.
- Nel giudizio di legittimità la querela di falso non può essere utilizzata per ottenere una revisione del merito fondato su atti già valutati nei precedenti gradi, perché la cassazione non è sede di nuova istruzione probatoria sull'autenticità degli atti di causa.
- L'avviso di ricevimento di una raccomandata, quando risulti consegnato all'indirizzo del destinatario e recante sottoscrizione del consegnatario, è idoneo a provare la consegna fino a querela di falso; eventuali omissioni formali non sempre integrano nullità della notifica.
- La presunzione di conoscenza dell'atto indirizzato al destinatario può essere superata solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
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