Cassazione Civile, Ordinanza n. 05063/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti e della rinuncia al ricorso da parte della società, espressamente accettata dalla controparte. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha omesso di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ritenendo che l'accettazione della rinuncia esimesse il Collegio da ogni statuizione sul punto.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di somministrazione di lavoro a termine stipulato tra le parti a decorrere dall'1 settembre 2007. In primo e secondo grado il lavoratore aveva ottenuto l'accertamento della nullità del contratto di somministrazione a termine, con conseguente declaratoria di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'11 settembre 2007, oltre alla condanna della società al pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale e di un'indennità risarcitoria pari a sei mensilità. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato tale decisione. Tuttavia, dopo la proposizione del ricorso, le parti hanno conciliato la controversia; la società ha depositato il verbale di conciliazione contenente anche la rinuncia al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio, e il lavoratore ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del processo di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo quando sia accettata dalla controparte.
- La sopravvenuta conciliazione tra le parti, con rinuncia al ricorso e relativa accettazione, determina la chiusura del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
- L'accettazione della rinuncia può esonerare la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
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