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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20490/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso dal correntista per ottenere la rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente e la ripetizione delle somme asseritamente indebitamente versate. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova dei fatti costitutivi; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, rilevando che l’attore non aveva prodotto la documentazione necessaria, pur dando atto di un precedente giudizio nel quale sarebbe stata espletata una consulenza tecnica contabile. Il ricorrente in Cassazione ha articolato cinque motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto mancanti i fascicoli e non avrebbe esaminato le censure; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., contestando il riparto dell’onere probatorio nella ripetizione di indebito su conto corrente; (3) violazione dell’art. 119 t.u. bancario e dell’art. 210 c.p.c., lamentando il mancato ordine di esibizione della documentazione bancaria; (4) violazione di norme in tema di interessi, usura, capitalizzazione trimestrale e commissione di massimo scoperto; (5) censura sulla condanna alle spese ex art. 96, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, fondata sul mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del correntista e sulla mancata produzione della documentazione rilevante; il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché contrari a principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova del correntista e di presupposti dell’istanza ex art. 210 c.p.c. in relazione all’art. 119 t.u.b.; il quarto motivo è stato ritenuto assorbito; il quinto motivo è stato giudicato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e si fondava su un errore revocatorio estraneo al giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La censura per violazione di legge è stata ritenuta inammissibile quando si poneva in contrasto con principi consolidati della Corte.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La doglianza di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza impugnata conteneva una ratio decidendi chiara e non apparente.

  • art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4

    La motivazione della sentenza di merito non è stata ritenuta apparente.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di ripetizione di indebito su conto corrente, l’onere di provare l’inesistenza della causa debendi grava sul cliente attore.

  • art. 119 d.lgs. n. 385 del 1993, comma 4

    Il cliente ha diritto a ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni, ma tale diritto va esercitato secondo le condizioni stabilite dalla norma e in coordinamento con l’art. 210 c.p.c.

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione può essere disposto solo se ricorrono i presupposti processuali e se la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca senza esito giustificato.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo agli interessi, ma non esaminato nel merito perché il motivo è stato assorbito.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo a usura e interessi, ma non deciso nel merito per assorbimento.

  • L. n. 108 del 1996

    Richiamata dal ricorrente per contestare usura e applicazione degli interessi, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 96 c.p.c., comma 3

    La censura sulle spese aggravate è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la reale motivazione della sentenza impugnata.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito relativo a un conto corrente bancario, il cliente che agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi della propria domanda, inclusa la mancanza della causa giustificativa dei pagamenti contestati.
  • Il principio di vicinanza della prova non consente di spostare automaticamente sulla banca l’onere di produrre il contratto o la documentazione se tali documenti sono normalmente nella disponibilità anche del cliente al momento della sottoscrizione o durante il rapporto.
  • L’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzata in modo surrogatorio rispetto al mancato assolvimento dell’onere probatorio della parte attrice: richiede la previa richiesta della documentazione alla banca e l’assenza di giustificazione nell’omesso adempimento.
  • La censura di motivazione apparente è inammissibile quando la sentenza impugnata esprima con chiarezza la ratio decidendi e il ricorso non si confronti realmente con essa.
  • Le doglianze che presuppongono un errore di percezione del giudice di merito su atti o documenti, se non incanalate nei corretti rimedi, non possono essere veicolate come motivo di legittimità contro la sentenza di appello.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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