Cassazione Civile, Ordinanza n. 20667/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La società utilizzatrice aveva agito in giudizio contro la società di leasing chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento di una somma corrispondente agli esborsi sostenuti per opere di ristrutturazione e miglioramento di un immobile di proprietà della convenuta e oggetto del contratto di leasing stipulato tra le parti. Dopo il rigetto della domanda in primo grado e dell'appello, la società utilizzatrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., deducendo che la motivazione non consentisse di individuare la ratio decidendi; con il secondo ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su questioni relative all'art. 17 del contratto di leasing, sostenendo di avere eccepito sia la riduzione equitativa ex art. 1384 c.c. della clausola, sia la nullità della clausola stessa ex artt. 1341 e 1342 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi, perché ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità per tardività del ricorso. Ha accertato che la sentenza d'appello era stata notificata via PEC il 3 luglio 2020 con produzione della relata, delle ricevute di accettazione e consegna, dell'attestazione di conformità e della copia conforme della sentenza; non essendo state mosse contestazioni sulla regolarità della notifica, il termine breve di sessanta giorni è stato ritenuto decorrente. Poiché il ricorso è stato notificato il 29 gennaio 2021, quindi oltre la scadenza del termine, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di euro 6.000 ex art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; la Corte non entra nel merito del motivo perché il ricorso è tardivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale vizio processuale dedotto con il primo motivo di ricorso.
È richiamato a fondamento della censura di omessa pronuncia sul contenuto dell'art. 17 del contratto di leasing.
È richiamato dalla ricorrente per chiedere la riduzione equitativa della clausola contrattuale invocata come penale o comunque come previsione eccessiva.
Sono richiamati dalla ricorrente per sostenere la nullità/inefficacia della clausola contrattuale non specificamente approvata.
È indicato come rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 3-bis legge 21 gennaio 1994, n. 53
È richiamato quale norma sulla notificazione a mezzo PEC prodotta dalla controricorrente per dimostrare la decorrenza del termine breve.
È applicato dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento di una somma equitativa ulteriore in favore della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza impugnata eseguita a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve per ricorrere per cassazione, purché il notificante produca la documentazione essenziale della notificazione e la controparte non contesti la regolarità o la conformità della copia prodotta.
- In mancanza di contestazioni specifiche sulla completezza o corrispondenza all'originale della documentazione notificatoria, la notificazione via PEC della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione.
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione rituale della sentenza è inammissibile, senza che possano essere esaminati i motivi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, alla somma ulteriore ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
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