Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/02/2025 n. 3786 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto il rimborso dell’IRBA versata per gli anni 2013-2020 e impugnato il diniego della Regione, sostenendo che l’imposta fosse incompatibile con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE: il tributo non perseguiva una «finalità specifica», distinta dal generico finanziamento del bilancio, e doveva quindi essere restituito. In cassazione ha contestato che la clausola della legge n. 178/2020, che faceva salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte, impedisse il rimborso, chiedendone la disapplicazione per contrasto con il diritto UE. La Corte ha inoltre esaminato d’ufficio la legittimazione passiva della Regione. L’Agenzia ha eccepito la decadenza biennale, eccezione dichiarata inammissibile perché formulata genericamente e non supportata da puntuali riferimenti agli atti e ai fatti.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto l’IRBA incompatibile con il diritto UE: la destinazione delle entrate al rispetto degli impegni finanziari del piano sanitario regionale non dimostrava un nesso diretto con la tutela della salute o dell’ambiente connessa al consumo di carburante, ma integrava una finalità generale di bilancio. Ha quindi stabilito che l’incompatibilità impedisce di conservare il prelievo anche per le obbligazioni anteriori alla sua soppressione e che la clausola di salvaguardia nazionale e quella regionale devono essere disapplicate. Quanto alla Regione Calabria, ha cassato senza rinvio la sentenza e dichiarato inammissibile il ricorso originario, perché la legittimazione passiva esclusiva per la domanda di rimborso spettava all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Quanto all’Agenzia, ha accolto il ricorso per cassazione, cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accolto il ricorso originario della società, riconoscendo il diritto al rimborso dell’IRBA versata per il 2013-2020. L’eccezione di decadenza biennale dell’Agenzia è stata dichiarata inammissibile. Spese dei giudizi di merito e di legittimità integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/118/CE, art. 1, par. 2

    Le due condizioni, che mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi, hanno carattere cumulativo e, per quanto attiene alla prima di dette condizioni, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia emerge che una finalità specifica ai sensi della disposizione di cui trattasi è una finalità che non sia puramente di bilancio.

    Un’imposta indiretta aggiuntiva sui prodotti sottoposti ad accisa è ammessa solo se rispetta cumulativamente le regole fiscali UE applicabili e persegue una finalità specifica, non meramente finanziaria. Per la Corte, l’IRBA calabrese non soddisfaceva il requisito della finalità specifica.

  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 628

    Sicché, per le stesse ragioni ostative già evidenziate dalla CGUE nella pronuncia menzionata, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna che vorrebbe mantenere al tributo soppresso una residuale efficacia impositiva per il passato, cioè in rapporto alle obbligazioni insorte prima della soppressione stessa.

    La clausola che fa salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte non può mantenere efficace un tributo incompatibile con il diritto UE. Il giudice nazionale deve disapplicarla anche per i periodi precedenti alla soppressione.

  • Legge regionale Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, art. 27

    Alla luce di quanto esposto, dunque, deve ritenersi che, conformemente a quanto affermato dai giudici unionali, la legge regionale n. 34 del 2010 non ha previsto una "finalità specifica" ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, perseguendo solo una finalità generica di supporto al bilancio degli enti territoriali.

    L’indicazione del finanziamento degli impegni del piano di rientro sanitario non basta a qualificare l’imposta come dotata di finalità specifica: manca un collegamento diretto tra il gettito e attività sanitarie specificamente connesse al consumo di carburante.

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 13

    Sul piano giuridico, l'affermazione della legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane, in ragione della natura erariale di prelievi normati dal legislatore statale al fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti periferici, tiene specificamente conto del dato normativo (art. 3, comma 13, della legge n. 549 del 1995, che stabilisce che gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori e che per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente.

    La disciplina statale attribuisce agli uffici finanziari le funzioni di accertamento e liquidazione e richiama la disciplina delle accise per contenzioso e riscossione. Su tale assetto e sulla natura erariale del prelievo la Corte fonda la legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle Dogane per le controversie di rimborso.

  • Legge 14 giugno 1990, n. 428, art. 29, comma 2

    Il conseguente corollario è che l'IRBA è un tributo regionale proprio derivato, in quanto, colpisce la vendita della benzina per autotrazione in base alla quantità, e non al valore, e diviene esigibile nel momento e nel luogo in cui avviene l'immissione al consumo del prodotto energetico; dunque, l'imposta è dovuta al momento della fornitura della benzina al consumatore finale e il fornitore, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 428 del 1990.

    In caso di pagamento indebito dell’IRBA, la domanda di rimborso compete al fornitore che ha versato l’imposta all’Amministrazione finanziaria. Nel caso concreto la società ricorrente era legittimata a chiedere il rimborso in quanto soggetto obbligato al versamento.

  • Codice di procedura civile, art. 363-bis

    Mette conto rilevare, in ultimo, che la situazione è assai prossima a quella decisa da questa Corte, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cod. proc. civ., con riferimento al rimborso di versamenti dell'addizionale provinciale per le accise sull'energia elettrica

    La disposizione è richiamata per inquadrare il precedente di legittimità sul rimborso di un’addizionale analoga; la Corte ne richiama il principio di legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle Dogane come conferma dell’assetto applicabile all’IRBA.

Massime di principio

  • Un’imposta aggiuntiva applicata a prodotti sottoposti ad accisa è incompatibile con la direttiva 2008/118/CE se ha soltanto una funzione di finanziamento generale, anche quando le entrate siano destinate a spese sanitarie generali o al riequilibrio dei bilanci territoriali.
  • Per dimostrare una finalità specifica non basta indicare una destinazione di spesa: occorre un collegamento diretto e verificabile tra il gettito e la finalità dichiarata. In materia ambientale o sanitaria, la destinazione deve riguardare costi o interventi specificamente connessi al consumo del prodotto tassato.
  • Se un tributo è incompatibile con il diritto UE, la sua successiva soppressione non impedisce il rimborso per i periodi precedenti. Le clausole nazionali o regionali che conservano gli effetti delle obbligazioni già sorte devono essere disapplicate nella misura in cui mantengono l’efficacia del prelievo incompatibile.
  • Per i rimborsi dell’IRBA, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in ragione della natura erariale del prelievo e delle funzioni statali di accertamento, liquidazione e gestione del contenzioso; la Regione destinataria del gettito non è il soggetto passivo legittimato nella controversia.
  • In cassazione un’eccezione di decadenza che richieda accertamenti di fatto deve essere specifica e indicare puntualmente gli atti, i documenti e le circostanze su cui si fonda; formulazioni generiche non consentono di esaminarla.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.