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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32621/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un gestore ferroviario, di atti dell'autorità di regolazione e di atti ministeriali e presupposti che avevano rideterminato i criteri di ripartizione degli oneri generali di sistema elettrico, introducendo una nuova componente tariffaria per finanziare le agevolazioni alle imprese ad alto consumo di energia e, al contempo, escludendo le imprese ferroviarie dal beneficio oltre la soglia di 12 GWh mensili. Il Consiglio di Stato, in riforma della declaratoria di tardività del TAR, aveva annullato la delibera ritenendo illogica e carente di motivazione la scelta di negare le agevolazioni alle imprese ferroviarie, reputando che per tali imprese l'energia non fosse un costo comprimibile ma un costo essenziale. Con il ricorso per cassazione le amministrazioni hanno dedotto due motivi di eccesso di potere giurisdizionale: il primo per asserito sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera discrezionale dell'amministrazione, avendo il Consiglio di Stato sostituito un proprio criterio a quello normativamente rimesso all'autorità; il secondo per asserita invasione della competenza esclusiva della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, in quanto il giudice amministrativo avrebbe valorizzato impropriamente la disciplina unionale e la giurisprudenza della Corte di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che il Consiglio di Stato abbia travalicato i limiti esterni della giurisdizione: il richiamo al criterio dell'incomprimibilità dei costi è stato ritenuto un parametro di valutazione della legittimità e logicità della scelta amministrativa, non l'introduzione di una nuova regola sostitutiva dell'amministrazione. Ha inoltre escluso qualsiasi invasione della competenza della Commissione europea, osservando che il Consiglio di Stato si è limitato a richiamare la pronuncia della Corte di giustizia che evocava in astratto il tema degli aiuti di Stato, senza pronunciarsi sulla compatibilità della misura col mercato interno, questione riservata alla Commissione. Il ricorso è stato quindi respinto, con regolazione delle spese secondo soccombenza nei confronti della resistente principale e compensazione nei confronti della controricorrente aderente al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    È richiamato come base del ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato per soli motivi attinenti alla giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    È richiamato quale norma processuale che consente il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 110 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104

    È richiamato quale norma del codice del processo amministrativo che disciplina il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 17 direttiva 2003/96/CE

    È interpretato nel senso che consente sgravi fiscali per imprese a forte consumo di energia e non osta a una normativa nazionale che limiti tali sgravi al settore manifatturiero; la Corte di cassazione rileva che la sentenza amministrativa si è mossa entro questo perimetro interpretativo.

  • art. 39 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Attribuisce ai decreti interministeriali il compito di definire le imprese a forte consumo di energia e all'Autorità quello di rideterminare i corrispettivi degli oneri generali di sistema secondo gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.

  • art. 3 d.m. 5 aprile 2013

    Definisce i requisiti delle imprese ad alto consumo di energia e stabilisce che la rideterminazione degli oneri avvenga secondo criteri di decrescenza in funzione dei consumi, eventualmente anche con riferimento ai settori di attività e al livello di tensione.

  • art. 34, comma 1, lett. a), c.p.a.

    È richiamato per ribadire il perimetro della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo sugli atti amministrativi.

  • art. 26, par. 2, direttiva 2003/96/CE

    È richiamato per evidenziare che la compatibilità di una misura come aiuto di Stato resta questione distinta rispetto alla verifica di conformità alla direttiva fiscale energetica.

  • art. 107, par. 3, TFUE

    È richiamato per indicare il profilo di compatibilità con il mercato interno che rientra nella competenza esclusiva della Commissione europea.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte precisa che non si applica nel caso di specie perché soccombenti sono amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Non vi è eccesso di potere giurisdizionale quando il giudice amministrativo utilizza criteri interpretativi tratti dalla normativa primaria, secondaria o unionale per valutare la coerenza e la logicità dell'atto amministrativo, senza sostituirsi all'amministrazione nella scelta discrezionale.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sui limiti esterni della giurisdizione non si estende agli errori di interpretazione o applicazione del diritto, neppure se fondati su diritto dell'Unione europea; esso opera solo quando il giudice speciale esorbiti dal potere giurisdizionale attribuitogli.
  • La questione della compatibilità di una misura con la disciplina degli aiuti di Stato resta riservata alla Commissione europea; il richiamo, da parte del giudice nazionale, a una pronuncia della Corte di giustizia che evochi in astratto tale profilo non integra di per sé invasione di tale competenza.
  • La valutazione circa l'inclusione o esclusione di una categoria di imprese da un regime agevolativo può essere scrutinata dal giudice amministrativo sotto il profilo della motivazione e della ragionevolezza, se la normativa di riferimento non impone in modo vincolato quella esclusione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziarioDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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