Cassazione Civile, Ordinanza n. 35828/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (riscossore)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento riferita a IVA per gli anni 1986-1988; in primo grado il ricorso era stato accolto. In appello, il giudice tributario regionale aveva ritenuto che la comunicazione relativa all'iscrizione ipotecaria non fosse oggetto del giudizio perché l'atto di intimazione era l'unico impugnato, ravvisando extra petizione sul punto, e aveva inoltre affrontato il tema della validità della notifica e della prescrizione. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2943 c.c., dell'art. 8 L. n. 890/1982 e dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la validità della comunicazione/notifica dell'iscrizione ipotecaria per mancato adempimento delle formalità previste da tali norme e, conseguentemente, aveva ritenuto non interrotto il termine prescrizionale; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2943 c.c. in combinato con gli artt. 50 e 77 del d.P.R. n. 602/1973, assumendo che la CTR avesse errato nel ritenere maturata la prescrizione tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione di pagamento, sul presupposto della supposta invalidità della notifica precedente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la tesi dell'agente della riscossione secondo cui, quando la cartella è notificata direttamente dal concessionario mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non la disciplina della L. n. 890/1982; non è quindi necessaria la successiva raccomandata informativa prevista per il diverso rito notificatorio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di appello per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
Richiamato in relazione all'effetto interruttivo della prescrizione, la cui decorrenza/non decorrenza dipende dalla validità della notificazione degli atti di riscossione.
La Corte esclude la sua applicabilità alla notificazione diretta della cartella effettuata dal concessionario ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
La Corte afferma che non si applica alla notificazione diretta della cartella eseguita mediante raccomandata A/R dal concessionario.
Consente la notificazione diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario; in tal caso operano le regole del servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890/1982.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla sequenza procedimentale tra cartella e intimazione di pagamento.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla riscossione coattiva e agli atti successivi alla cartella.
art. 76 D.L. 25 maggio 2021 n. 73
Norma che ha determinato il subentro a titolo universale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione in Riscossione Sicilia S.p.A.
Norma di conversione del D.L. n. 73/2021 richiamata per il subentro dell'agente della riscossione.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento è notificata direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, non si applica la disciplina della notificazione a mezzo posta della L. n. 890/1982, ma quella del servizio postale ordinario.
- Nella notificazione diretta della cartella prevista dall'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 non è necessaria la successiva raccomandata informativa, poiché il completamento dell'avviso di ricevimento è sufficiente a fornire prova della consegna del plico.
- La validità della notificazione diretta della cartella esclude, in linea di principio, che possa essere affermata l'inefficacia interruttiva ai fini della prescrizione per il solo mancato rispetto delle formalità proprie della L. n. 890/1982.
- Se la decisione di merito che ha accolto la domanda di prescrizione si fonda sull'erronea esclusione della validità della notifica di un atto di riscossione, la censura relativa alla prescrizione successiva può restare assorbita.
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