Cassazione Penale, Sentenza n. 35193/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 2 aprile 2026, resa sul riesame dell’ordinanza del G.i.p. del 30 gennaio 2026 che aveva applicato la custodia in carcere. Gli erano provvisoriamente contestati, tra gli altri, il concorso esterno in associazione mafiosa, l’intestazione fittizia di beni, l’associazione finalizzata a frodi assicurative, reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica, nonché riciclaggio e autoriciclaggio, con aggravanti indicate nell’ordinanza. Il ricorrente, avvocato, era accusato di avere fornito un contributo continuativo al clan Contini, anche mediante la trasmissione di messaggi tra detenuti e sodali liberi, la comunicazione di informazioni riservate, condotte corruttive e falsificazioni connesse alla gestione del servizio di ristorazione nell’ospedale San Giovanni Bosco e a frodi assicurative. La difesa ha articolato otto motivi: 1) erronea applicazione della legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria per il concorso esterno, contestando in particolare la prova della continuità e dell’efficacia causale dell’attività di tramite, il collegamento delle frodi assicurative con il clan e la riconducibilità delle attività professionali a un contributo al sodalizio; 2) erronea applicazione dell’art. 512-bis c.p., sostenendo la legittimità della sostituzione di socio e amministratore della società titolare del bar ospedaliero; 3) vizio di motivazione sulla partecipazione all’associazione finalizzata alle frodi assicurative, anche perché il ricorrente non avrebbe commesso reati-fine; 4) inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori rese oltre 180 giorni dall’inizio della collaborazione e insufficiente valutazione della loro attendibilità e della tardività; 5) inutilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni con assistiti per violazione delle garanzie del difensore e del segreto professionale; 6) tardività delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato e conseguente inutilizzabilità degli atti investigativi successivi alla scadenza dei termini, in particolare delle intercettazioni eseguite dal 2018 al 2020; 7) insufficiente motivazione sulla concretezza e attualità dei pericoli di inquinamento probatorio e reiterazione, considerato il tempo trascorso dai fatti, contestati sino al 2020, e la sospensione dall’albo; 8) inadeguatezza e sproporzione della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive. Con motivi aggiunti del 12 giugno 2026 la difesa ha ribadito la censura sulle iscrizioni e sull’inutilizzabilità degli atti successivi al 15 giugno 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi tre motivi sono stati respinti perché diretti, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del materiale indiziario, mentre il Tribunale aveva esaminato gli elementi in modo complessivo e con motivazione non manifestamente illogica; la Corte ha inoltre richiamato i principi per cui il concorso esterno può consistere nel contributo concreto, specifico e volontario del professionista idoneo a conservare o rafforzare il sodalizio, e la partecipazione a un’associazione per delinquere non richiede la commissione dei reati-fine. Il quarto motivo è stato respinto: le dichiarazioni dei collaboratori rese oltre 180 giorni sono utilizzabili nella fase cautelare; la motivazione del riesame aveva inoltre considerato la limitata rilevanza di alcune dichiarazioni e i riscontri nelle intercettazioni. Il quinto motivo è stato respinto perché le conversazioni captate, secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale e non sindacabile in questa sede, non attenevano alla funzione difensiva in senso stretto, ma documentavano condotte delittuose cui l’indagato partecipava direttamente. Il sesto motivo è stato respinto in applicazione dell’orientamento relativo alla disciplina anteriore alla riforma Cartabia: l’eventuale iscrizione tardiva non è sindacabile dal giudice e non determina l’inutilizzabilità degli atti investigativi, ferma la possibile responsabilità del pubblico ministero. Il settimo e l’ottavo motivo sono stati respinti: la presunzione cautelare applicabile ai reati contestati non risultava superata; il Tribunale aveva motivato sulla persistenza dei rapporti con esponenti del clan, sulle modalità delle condotte e sui rischi di reiterazione e inquinamento probatorio. La sospensione dall’albo non eliminava tali rischi, anche perché rimovibile e non idonea a impedire condotte di condizionamento non necessariamente legate all’esercizio formale della professione. La custodia in carcere è rimasta quindi confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; è stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, non conseguendo dalla decisione la sua rimessione in libertà.
Norme richiamate
In ordine al reato di concorso c.d. esterno in associazione di tipo mafioso, la motivazione dei giudici di merito, in realtà, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, integra la condotta di "concorso esterno" l'attività del professionista che fornisca un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso.
Il concorso esterno richiede un contributo consapevole, volontario, concreto e specifico, idoneo a conservare o rafforzare le capacità operative dell’associazione.
In ordine al reato di concorso c.d. esterno in associazione di tipo mafioso, la motivazione dei giudici di merito, in realtà, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, integra la condotta di "concorso esterno" l'attività del professionista che fornisca un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso.
Per il concorso esterno nell’associazione mafiosa è necessario un apporto consapevole e volontario che sia concretamente idoneo a sostenere la capacità operativa del sodalizio e a favorirne il programma criminoso.
E, quanto alla doglianza circa la inconfigurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere – quella di cui al capo 29) – a carico di chi non abbia commesso i reati-fine con cui si attua il programma operativo del sodalizio, basta richiamare la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione, né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione.
La commissione dei reati-fine non è requisito necessario né per configurare l’associazione per delinquere né per provare la partecipazione dell’indagato.
Il ricorso è complessivamente infondato.
La sentenza non sviluppa una specifica interpretazione dell’art. 512-bis c.p.; la contestazione relativa a tale reato è respinta nel quadro della valutazione complessiva dei motivi di gravità indiziaria.
art. 16-quater, comma 1, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8
La tempestività delle dichiarazioni rese dal collaborante è irrilevante in sede cautelare, nella quale è possibile fondare l'accertamento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza anche sulla base di dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 16-quater, comma 1, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, come successivamente modificato, in quanto la sanzione dell'inutilizzabilità ivi prevista riguarda esclusivamente la fase del dibattimento.
La sanzione di inutilizzabilità per le dichiarazioni del collaboratore rese oltre 180 giorni opera nella fase dibattimentale e non impedisce il loro utilizzo ai fini cautelari.
Di conseguenza, l'art. 103, comma 5, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori a garanzia dell’esercizio del diritto di difesa, ha ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali i legali esercitano la loro attività difensiva, e non si estende, quindi, alle conversazioni che integrino esse stesse reato.
Il divieto di intercettazione tutela le comunicazioni inerenti all’attività difensiva; non copre conversazioni che costituiscano esse stesse condotte criminose.
Il divieto di intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi riveste tale qualifica, e per il solo fatto di possederla, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione esercitata, in quanto la "ratio" della regola posta dall'art. 103 cod. proc. pen., va rinvenuta nella tutela del diritto di difesa.
La tutela del segreto professionale non opera come immunità generale del difensore e riguarda le comunicazioni connesse alla funzione difensiva; la sentenza non applica autonomamente l’art. 200 c.p.p., ma respinge la censura di segreto professionale sulla base della natura delle conversazioni captate.
Di conseguenza, l'art. 103, comma 5, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori a garanzia dell’esercizio del diritto di difesa, ha ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali i legali esercitano la loro attività difensiva, e non si estende, quindi, alle conversazioni che integrino esse stesse reato.
La decisione esclude l’inutilizzabilità quando le captazioni non riguardano la funzione difensiva protetta, ma conversazioni che documentano condotte criminose dell’avvocato indagato.
Sin da Sezioni Unite Tammaro è stato affermato che l'omessa annotazione della "notitia criminis" nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina, in primo luogo, l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla.
Nel regime anteriore alla riforma Cartabia, il termine delle indagini decorre dall’iscrizione effettiva del nome dell’indagato; l’omissione o il ritardo nell’iscrizione non rende inutilizzabili gli atti compiuti prima dell’iscrizione.
Sin da Sezioni Unite Tammaro è stato affermato che l'omessa annotazione della "notitia criminis" nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina, in primo luogo, l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla.
Il termine massimo delle indagini e la conseguente inutilizzabilità degli atti successivi decorrono dalla data effettiva di iscrizione del nome dell’indagato, non da quella in cui si assume che l’iscrizione avrebbe dovuto avvenire.
Ciò nondimeno, il tempo trascorso dai fatti contestati deve essere espressamente considerato dal giudice come uno degli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Anche in presenza della presunzione cautelare prevista per determinati reati, il giudice deve considerare espressamente il tempo trascorso dai fatti; tale elemento, da solo, non supera la presunzione e va valutato insieme agli altri dati concreti.
A tal riguardo, deve osservarsi, innanzitutto, che, rispondendo D’Antonio di diversi reati tra quelli previsti dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. (in quanto aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, cod. pen.), la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen.
La Corte considera applicabile la presunzione cautelare di cui all’art. 275, comma 3, in ragione della riconducibilità dei reati contestati al catalogo dell’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
A tal riguardo, deve osservarsi, innanzitutto, che, rispondendo D’Antonio di diversi reati tra quelli previsti dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. (in quanto aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, cod. pen.), la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen.
Per i reati ricompresi nel regime speciale considerato, la presunzione dell’art. 275, comma 3, c.p.p. prevale sulle disposizioni generali in materia di esigenze cautelari.
A tal riguardo, deve osservarsi, innanzitutto, che, rispondendo D’Antonio di diversi reati tra quelli previsti dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. (in quanto aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1, cod. pen.), la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen.
La contestazione di reati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 c.p., nel caso esaminato, concorre a fondare l’applicazione del regime cautelare presuntivo richiamato dalla Corte.
Alla luce di quanto fin qui complessivamente considerato, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Giacché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, si deve disporre ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario ove D’Antonio è attualmente ristretto.
Quando la decisione non determina la rimessione in libertà del detenuto, copia del provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione cautelare sulla gravità indiziaria, il controllo riguarda la conformità della motivazione ai principi di diritto e ai canoni della logica; non consente una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione dell’attendibilità delle fonti e della concludenza degli indizi, salvo che emergano violazioni di legge, mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- La gravità indiziaria deve essere apprezzata con valutazione complessiva e coordinata degli elementi, non mediante un esame atomistico che ne trascuri la portata dimostrativa globale.
- Integra il concorso esterno in associazione mafiosa il contributo del professionista che sia concreto, specifico e volontario, idoneo a conservare o rafforzare la capacità operativa del sodalizio e prestato nella consapevolezza di favorirne il programma criminoso.
- La commissione dei reati-fine non è necessaria per configurare un’associazione per delinquere né per provare la partecipazione dell’indagato.
- Le dichiarazioni di un collaboratore rese oltre il termine di 180 giorni sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e ai fini cautelari; la sanzione di inutilizzabilità prevista per la tardività riguarda la fase dibattimentale. La valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni tardive va rapportata alla loro concreta incidenza sul quadro cautelare e agli eventuali riscontri.
- Il divieto di intercettare le comunicazioni del difensore tutela le conversazioni inerenti all’esercizio della funzione difensiva e non costituisce un’immunità personale o professionale generale; non si estende alle conversazioni che documentano condotte criminose cui il difensore partecipa direttamente.
- Nel regime anteriore alle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, il termine delle indagini preliminari decorre dalla data effettiva di iscrizione del nome dell’indagato; il ritardo o l’omissione dell’iscrizione non determina l’inutilizzabilità degli atti investigativi per il solo fatto che l’iscrizione avrebbe dovuto essere anticipata, ferma l’eventuale responsabilità del pubblico ministero.
- Nel regime cautelare presuntivo applicabile ai reati indicati dall’art. 275, comma 3, c.p.p., il decorso del tempo deve essere considerato espressamente, ma non dimostra da solo l’assenza delle esigenze cautelari o l’irreversibile allontanamento dal sodalizio; va valutato insieme alla persistenza dei rapporti, alla struttura dell’associazione e alle modalità delle condotte.
- La sospensione dall’albo professionale, se rimovibile e non idonea a neutralizzare rischi di inquinamento probatorio non dipendenti dall’esercizio formale della professione, non è di per sé sufficiente a superare le esigenze cautelari.
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