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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35187/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza del 14 maggio 2025 della Corte d’appello di Palermo, che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trapani del 27 aprile 2023. Il procedimento riguardava un’associazione operante nei comuni di Trapani ed Erice, diretta da due imputati e finalizzata al traffico di stupefacenti, con approvvigionamenti in Calabria e nel Palermitano, un garage utilizzato per deposito e vendita e plurime cessioni contestate. La Corte d’appello aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, rideterminato le pene — tra cui 12 anni e 6 mesi per l’imputato ricorrente che aveva ottenuto l’annullamento limitato alla pena, 3 anni e 8 mesi ed euro 16.000 di multa per l’imputato la cui identificazione è stata rimessa al giudice di rinvio — e dichiarato prescritti alcuni reati. Un ricorrente ha contestato la propria partecipazione associativa, sostenendo che i contributi fossero occasionali, ha chiesto la riqualificazione dell’associazione ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, ha censurato la recidiva e lamentato l’assenza di motivazione sulla pena. Un altro ha contestato di essere la persona indicata come “Pino” in un’intercettazione e, conseguentemente, la propria responsabilità per un acquisto di stupefacenti in Calabria. Un ulteriore ricorrente ha contestato l’associazione, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, la valutazione dei reati-fine e la pena. Il ricorso di un imputato condannato per associazione ha censurato il ruolo di partecipe, facendo leva sul limitato numero e sulla breve distanza temporale delle trasferte e sul travisamento di una conversazione. Il ricorrente condannato per un acquisto e trasporto di droga dalla Calabria ha contestato l’identificazione quale autista, chiesto la riqualificazione del fatto come di lieve entità e l’applicazione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, nonché censurato recidiva e pena. I due ricorrenti indicati come vertici o partecipi del sodalizio hanno contestato, tra l’altro, la prova dell’associazione, l’uso delle intercettazioni e della videosorveglianza, la riconducibilità delle utenze e dei veicoli, la mancata applicazione dell’art. 74, comma 6, la qualificazione dei reati-fine e il trattamento sanzionatorio. La Corte ha inoltre esaminato le doglianze relative alla lieve entità dei reati-fine, alla recidiva, alla continuazione e alla motivazione delle pene.

La decisione

La Corte ha annullato la sentenza nei confronti dell’imputato condannato per il reato di cui al capo 16), con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, perché mancava una motivazione specifica e verificabile sull’identificazione dell’imputato con il soggetto chiamato “Pino” nell’intercettazione posta a fondamento della condanna; le ulteriori censure di quel ricorrente sono rimaste assorbite. Ha annullato la sentenza nei confronti dell’imputato ricorrente per il reato associativo limitatamente alla determinazione della pena, rinviando sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, poiché la motivazione non indicava il percorso seguito per quantificare il trattamento sanzionatorio; ha rigettato nel resto il suo ricorso, confermando quindi le statuizioni sulla responsabilità e sulla recidiva. Ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli altri cinque imputati, rispettivamente perché generici o aspecifici, reiterativi di doglianze d’appello già respinte, manifestamente infondati, attinenti a valutazioni di merito o perché prospettavano questioni non dedotte in appello. In particolare, ha confermato che la partecipazione associativa può risultare da un contributo funzionale al sodalizio anche se limitato nel tempo e che l’art. 74, comma 6, richiede che il programma associativo e l’attività concretamente svolta siano interamente riconducibili a fatti di lieve entità. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione complessiva degli indici per escludere la lieve entità dei reati-fine e ha giudicato generiche o infondate le censure su recidiva, continuazione e pena. I ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Si é pertanto affermato che la partecipazione ad un’associazione di narcotraffico integra un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in modalità diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell’organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice.

    La partecipazione all’associazione non richiede un’investitura formale né una particolare forma di condotta: è sufficiente un contributo apprezzabile e funzionale agli scopi del sodalizio. Il contributo può anche essere limitato nel tempo, se gli elementi provano l’adesione e il vincolo associativo.

  • art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990

    la fattispecie di cui al comma 6 dell’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta soltanto alla duplice condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità ex art. 73, comma 5, T.U., predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nel paradigma della lieve entità.

    La fattispecie associativa attenuata presuppone sia un programma delittuoso circoscritto a fatti di lieve entità, con struttura e modalità operative coerenti, sia la concreta realizzazione di condotte tutte riconducibili a tale paradigma. La valutazione riguarda il programma associativo nel suo complesso e non soltanto i singoli episodi o il ruolo individuale del sodale.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.

    La lieve entità deve essere accertata mediante una valutazione complessiva degli elementi concreti. Contesto organizzato, reiterazione, modalità operative, disponibilità di più tipi di sostanza e capacità di rifornimento possono escludere la fattispecie attenuata anche quando manchi il sequestro o non sia accertato direttamente il quantitativo.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Decisivo, ai fini della valutazione da compiere da parte del giudice di merito, è invero l’esatto inquadramento del contesto in cui viene svolta l'attività di illecito commercio della sostanza stupefacente, dovendosi escludere il riconoscimento del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nel caso in cui l'attività di spaccio sia svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur se in quantitativi non rilevanti, sono sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico lo stupefacente.

    Il contesto organizzato e la capacità di diffusione sistematica possono prevalere, nella valutazione complessiva, su quantitativi non rilevanti e condurre a escludere la lieve entità.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Così anche quando, anche in mancanza del sequestro della sostanza stupefacente, si pervenga per via indiretta, sulla base di elementi di prova certi (quali l'accertata fornitura di sostanze stupefacenti in modo continuativo, professionale ed economicamente consistente), alla individuazione di un significativo dato ponderale.

    L’assenza di sequestro non impedisce di accertare un dato ponderale significativo e di escludere la lieve entità, se elementi di prova certi dimostrano forniture continuative, professionali ed economicamente consistenti.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti.

    L’attenuante del lucro o dell’evento di speciale tenuità può applicarsi anche ai delitti in materia di stupefacenti; la sua ricorrenza va però valutata in concreto. Nel caso esaminato è stata esclusa in ragione delle risorse economiche richieste dall’approvvigionamento per il sodalizio.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    in tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità.

    La mancanza assoluta o l’apparenza della motivazione costituiscono violazione di legge, perché le decisioni devono essere motivate a pena di nullità; la carenza ha comportato l’annullamento limitatamente alla determinazione della pena.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    in tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    La mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione sono deducibili in cassazione come violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Pur non ponendosi in dubbio che ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario non può sottacersi che né nella sentenza impugnata né in quella di primo grado vi é una specifica motivazione sul dato che al nome “Pino” corrisponda Erice Crispino.

    L’identificazione degli interlocutori di una conversazione intercettata può fondarsi sul riconoscimento delle voci da parte della polizia giudiziaria e su altri elementi di riscontro; tuttavia, se l’identità è decisiva per la responsabilità, la decisione deve motivare specificamente il collegamento tra il soprannome utilizzato e l’imputato.

  • art. 192 c.p.p.

    Pur non ponendosi in dubbio che ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario.

    Il riconoscimento delle voci può costituire elemento probatorio insieme alle altre circostanze di riscontro; chi lo contesta deve indicare elementi oggettivi contrari, ferma la necessità di una motivazione adeguata sull’identificazione decisiva.

  • art. 99 c.p.

    a fronte della sentenza impugnata che, dopo aver declinato i principi in tema di applicazione della recidiva, con riguardo al Baiata cui é contestata la recidiva specifica e reiterata, ha valutato le plurime condanne da cui lo stesso é gravato anche per reati della stessa indole commessi a scopo di lucro, e che presumibilmente trae dal crimine la sua fonte di sostentamento e non mostra segni di resipiscenza, la doglianza si risolve in una critica priva di riferimento ad elementi che siano stati pretermessi o valutati in modo manifestamente illogico.

    La motivazione della recidiva può fondarsi sulla valutazione concreta dei precedenti, della loro omogeneità e degli elementi relativi alla persistente inclinazione a delinquere; una censura che non individui omissioni o illogicità manifeste è generica.

  • art. 110 c.p.

    l'elemento dirimente ai fini della distinzione di tale fattispecie da quella descritta dall'art. 110 cod. pen. è individuato principalmente nel carattere dell'accordo criminoso, il quale nella seconda ipotesi si sostanza in una collaborazione occasionale ed accidentale, diretta alla commissione di illeciti determinati, anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso, la cui realizzazione esaurisce l'accordo stesso, cessando ogni allarme sociale.

    Il concorso di persone si distingue dall’associazione perché consiste in una collaborazione occasionale diretta a illeciti determinati, mentre il vincolo associativo è orientato alla commissione di una serie indeterminata di reati e non si esaurisce con la realizzazione di un singolo fatto.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    nella contestazione di tipo associativo, la «lieve entità» non si misura sul singolo episodio di traffico addebitato a ciascun concorrente, di entità soggettivamente variabile; il riscontro della «lieve entità» deve avere, piuttosto, riguardo al programma delittuoso del sodalizio, esterno ed ulteriore rispetto alla condotta partecipativa (ancorché ad essa finalisticamente legato).

    La gravità del programma associativo è valutata in relazione al progetto criminoso complessivo, non trasferendo automaticamente all’associazione la qualificazione attenuata eventualmente riferibile a singoli episodi o a singoli sodali.

  • art. 4, comma 6, d.P.R. 309/1990

    ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente anche l'adesione e l'apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata.

    La partecipazione all’associazione può sussistere anche se l’adesione e il contributo si riferiscono a una fase temporalmente limitata, purché risultino provati i requisiti del vincolo associativo.

  • art. 521 c.p.p.

    E' invero inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si introduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisito stabilità in forza del principio del "tantum devolutum quantum appellatum".

    Le questioni non dedotte in appello e non rilevabili d’ufficio non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, poiché i punti non devoluti sono sottratti al sindacato del giudice di legittimità.

  • art. 99 c.p.

    a fronte della sentenza impugnata che, dopo aver declinato i principi in tema di applicazione della recidiva, con riguardo a Voi Massimiliano cui é contestata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ha valutato le condanne da cui lo stesso é gravato in materia di stupefacenti (di cui una anche per il reato di cui all’art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990) e che presumibilmente trae dal crimine la sua fonte di sostentamento e non mostra segni di resipiscenza, la doglianza si risolve in una critica priva di riferimento ad elementi che siano stati pretermessi o valutati in modo manifestamente illogico.

    La recidiva può essere motivata mediante una valutazione individualizzata dei precedenti e della loro relazione con la condotta; la contestazione è inammissibile se non indica specifici elementi omessi o valutati in modo manifestamente illogico.

  • art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990

    l'inquadramento giuridico della condotta associativa non si misura sui singoli episodi di cessione, ma va effettuato sulla base del programma delittuoso perseguito, sicché, qualora esso ricomprenda fatti non riconducibili allo schema della lieve entità, la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, del Testo Unico è preclusa per tutti i sodali, ivi compresi quelli ai quali siano ascrivibili reati-fine di minore gravità.

    Se il programma del sodalizio comprende fatti non di lieve entità, l’ipotesi associativa attenuata è esclusa per tutti i partecipi, anche per quelli cui sono attribuiti reati-fine di minore gravità.

Massime di principio

  • La partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non richiede un’investitura formale o una specifica modalità di condotta: è sufficiente un contributo apprezzabile, funzionale alla realizzazione degli scopi del sodalizio. La partecipazione può essere provata anche attraverso un solo reato-fine, se ruolo e modalità dell’azione dimostrano il vincolo associativo, e può riguardare una fase temporale limitata.
  • L’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede una struttura organizzativa, anche rudimentale, idonea a fornire supporto stabile al programma di commettere una serie indeterminata di reati. Il vincolo associativo può essere desunto da contatti stabili, viaggi di approvvigionamento, basi logistiche, divisione dei compiti e modalità ripetute di esecuzione, anche senza un accordo formale espresso.
  • La fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990 richiede che il programma associativo sia esclusivamente diretto alla commissione di fatti di lieve entità e che l’attività concreta sia interamente coerente con tale limite. La valutazione riguarda il programma del sodalizio nel suo complesso e non il singolo episodio o la posizione individuale di ciascun partecipe.
  • La lieve entità del fatto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 va accertata con una valutazione complessiva di tutti gli indici concreti. L’inserimento dello spaccio in un contesto organizzato, la reiterazione, l’impiego di mezzi, la disponibilità di sostanze diverse e la capacità di rifornimento possono escluderla anche in assenza di un sequestro, se prove certe consentono di ricostruire un’attività sistematica o un dato ponderale significativo.
  • L’identificazione di un interlocutore intercettato può fondarsi sul riconoscimento della voce da parte della polizia giudiziaria e su ulteriori elementi di riscontro; quando l’identità costituisce presupposto decisivo della condanna, il giudice deve però spiegare specificamente perché il nominativo o soprannome utilizzato corrisponda all’imputato.
  • La mancanza assoluta o l’apparenza della motivazione integrano violazione di legge. In particolare, la determinazione della pena deve rendere ricostruibile il percorso seguito; la sua omissione comporta annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
  • Una questione non dedotta con l’appello e non rilevabile d’ufficio non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, in quanto il punto non devoluto acquista stabilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniProveCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di personeContinuazioneRecidiva

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