Cassazione Penale, Sentenza n. 35192/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato, sottoposto dal 17 gennaio 2025 alla custodia cautelare in carcere per partecipazione a un’associazione di tipo mafioso, aveva chiesto la revoca o la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l’istanza il 30 settembre 2025; il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell’appello cautelare ex art. 310 c.p.p., aveva confermato il rigetto con ordinanza del 29 gennaio 2026. La difesa ha proposto un unico motivo, deducendo vizio di motivazione mancante, manifestamente illogica e contraddittoria. Ha sostenuto che il tempo trascorso dai fatti, risalenti a dicembre 2020-gennaio 2021, dovesse essere valutato anche nella procedura di revoca o sostituzione e che il cosiddetto “tempo silente” potesse indicare l’inattualità del vincolo associativo. Ha inoltre contestato la valutazione della personalità, affermando che l’indagato era stato assolto con sentenza irrevocabile, da oltre due anni, dal reato associativo previsto dall’art. 74 d.P.R. n. 309/1990; ha precisato che gli altri precedenti risalivano alla fine degli anni Novanta e non coinvolgevano coindagati. Ha lamentato che non fosse stato considerato il periodo successivo ai fatti, durante il quale avrebbe svolto regolare attività lavorativa, e ha censurato l’affermazione secondo cui, in assenza di dissociazione, non sarebbe possibile modificare la misura. La difesa aveva anche indicato il comune di Anzio come possibile luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, sostenendone la distanza dal contesto territoriale dell’associazione. Il Tribunale aveva ritenuto tuttora attuali le esigenze cautelari, valorizzando la gravità dei fatti contestati, il ruolo attribuito all’indagato nel sodalizio — sostegno economico alle famiglie dei detenuti e agevolazione della latitanza del capo cosca —, l’assenza di segnali di rescissione dal gruppo e la presenza della cosca anche nel territorio di Anzio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta l’esclusione del “tempo silente” anteriore all’applicazione della misura dalla valutazione ex art. 299 c.p.p.: nella fase di revoca o sostituzione può rilevare, come fatto sopravvenuto e insieme ad altri elementi, il tempo trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura, mentre il tempo dalla commissione del reato è pertinente alla decisione genetica sulla cautela. Ha inoltre rilevato che il provvedimento genetico era già stato confermato in sede di riesame e che si era formato il giudicato cautelare sulle questioni già dedotte. Quanto al fatto nuovo prospettato dalla difesa, ossia la possibile collocazione agli arresti domiciliari ad Anzio, il Tribunale aveva motivatamente osservato che il clan era attivo anche in quel territorio; il ricorso non si era confrontato con tale ragione decisiva. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Poiché la decisione non comportava la rimessione in libertà, ha disposto la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
In primo luogo, è destituita di fondamento la censura relativa alla rilevanza del tempo decorso dalla commissione dei fatti nella fase della revoca o della sostituzione della misura cautelare.
La norma individua il reato per il quale è applicata la misura cautelare; la decisione non affronta in modo autonomo gli elementi costitutivi del delitto, ma esamina la persistenza delle esigenze cautelari in relazione alla contestata partecipazione mafiosa.
art. 275, comma 3, c.p.p.
I giudici del riesame hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari.
Per i reati soggetti alla disciplina presuntiva dell’art. 275, comma 3, c.p.p., il tempo anteriore all’applicazione della misura non è di per sé un elemento da rivalutare nella procedura ex art. 299 c.p.p.; può invece rilevare il periodo successivo all’applicazione o all’esecuzione, se accompagnato da ulteriori elementi indicativi di un mutamento delle esigenze cautelari.
art. 299 c.p.p.
In questa fase, il "tempo" che può assumere rilievo è, piuttosto, quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura cautelare in poi: solo tale arco temporale, non quello precedente e già considerato, può, a certe condizioni, essere qualificato come fatto sopravvenuto ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.
Nella richiesta di revoca o sostituzione rilevano fatti sopravvenuti idonei a modificare il quadro cautelare; il tempo utile a tale verifica è quello successivo all’applicazione o all’esecuzione della misura, non il periodo già anteriore e considerato nella decisione genetica.
art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p.
La valutazione del c.d. “tempo silente”, quindi, deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare (il quale deve dare valutare esigenze cautelari e indizi di colpevolezza “tenendo conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato”), mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen.
Il giudice che dispone inizialmente la misura deve considerare anche il tempo trascorso dalla commissione del reato nel valutare indizi ed esigenze cautelari; tale specifica valutazione non è richiesta al giudice chiamato a decidere sulla revoca o sostituzione.
art. 310 c.p.p.
In sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari.
Nell’appello cautelare contro il rigetto della richiesta di revoca, il tribunale verifica la correttezza giuridica e la motivazione della decisione rispetto ai nuovi fatti allegati, senza riaprire integralmente l’esame delle condizioni originarie della misura.
art. 309, comma 7, c.p.p.
Al Tribunale adito ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. è attribuito in via esclusiva il controllo sulla validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. (la cui carenza può essere dedotta soltanto con la richiesta di riesame), avendo innanzi tutto riguardo alla situazione processuale coeva al provvedimento impugnato.
Il riesame controlla la validità dell’ordinanza cautelare con riferimento ai requisiti e alla situazione processuale esistenti al momento della sua adozione; il controllo si distingue dalla successiva verifica della persistenza delle condizioni cautelari.
art. 292 c.p.p.
Al Tribunale adito ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. è attribuito in via esclusiva il controllo sulla validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. (la cui carenza può essere dedotta soltanto con la richiesta di riesame), avendo innanzi tutto riguardo alla situazione processuale coeva al provvedimento impugnato.
I requisiti formali dell’ordinanza cautelare sono oggetto del controllo in sede di riesame e le relative carenze devono essere dedotte con tale impugnazione.
art. 649 c.p.p.
Questo effetto è, invero, connaturato allo stesso sistema delle impugnazioni, che, per sua natura, è diretto in modo specifico ad ottenere, da un giudice collegiale sopraordinato, un controllo sulle condizioni di legittimità della disposta misura; per cui, qualora tale controllo sia stato effettuato, le relative pronunzie non possono non spiegare un'efficacia preclusiva allo stato degli atti, in ordine alle questioni trattate, per evidenti ragioni di economia processuale, che giustificano l'estensione analogica al settore in discorso del principio del "ne bis in idem" di cui all’art. 649 cod. proc. pen.
Il principio del ne bis in idem è richiamato in via analogica a fondamento dell’efficacia preclusiva, allo stato degli atti, delle questioni già decise nelle impugnazioni cautelari; la preclusione riguarda le questioni effettivamente dedotte, anche implicitamente, e non quelle soltanto deducibili.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Avverso la predetta ordinanza, hanno proposto ricorso i difensori di Giuseppe Bava, articolando un unico motivo, con cui deducono, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione mancante, manifestamente illogica e contraddittoria.
La disposizione è indicata quale parametro del motivo di ricorso relativo ai vizi della motivazione; la Corte dichiara il ricorso inammissibile perché la censura è manifestamente infondata e non si confronta con una delle ragioni decisive dell’ordinanza.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Giacché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, si deve disporre exart. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario ove Bava è attualmente ristretto.
Quando la decisione non comporta la rimessione in libertà della persona detenuta, la Corte dispone la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Sotto questo profilo, nemmeno può desumersi, come sostenuto dalla difesa, il distacco di Bava dalle dinamiche criminose locali dalla circostanza che egli si era da qualche tempo trasferito e stabilito nella città di Anzio, anche perché la sua cosca di riferimento è da tempo attiva proprio in quel contestoterritoriale.
Il riferimento al precedente associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 compare nella valutazione del Tribunale sui precedenti e sui carichi pendenti; la Corte non decide la responsabilità per tale reato, indicato dalla difesa come oggetto di assoluzione irrevocabile.
Massime di principio
- Nella fase di revoca o sostituzione della misura cautelare, il tempo trascorso dalla commissione del reato non costituisce, di per sé, un fatto sopravvenuto ai sensi dell’art. 299 c.p.p., quando sia già stato valutato o avrebbe dovuto essere considerato nell’ordinanza genetica. Può assumere rilievo il tempo decorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura, se concorrano ulteriori elementi indicativi del venir meno o dell’attenuazione delle esigenze cautelari.
- Il giudice chiamato a decidere sulla revoca o sostituzione può rivalutare fatti originari, ma le questioni già dedotte e decise nelle precedenti impugnazioni cautelari sono precluse allo stato degli atti; la preclusione non si estende alle questioni soltanto deducibili.
- Nel giudizio di appello cautelare contro il rigetto della richiesta di revoca, il tribunale deve controllare la correttezza giuridica e l’adeguatezza della motivazione in relazione ai fatti nuovi allegati, non riesaminare integralmente le condizioni originarie della misura.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone una questione già decisa senza apportare nuovi argomenti e, inoltre, non si confronta con una specifica ragione decisiva della motivazione impugnata.
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