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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35168/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 19 dicembre 2025 della Corte d'appello di Milano, che aveva respinto la richiesta di revocare la confisca, disposta dal Tribunale di Milano il 4 aprile 2012 e confermata nei successivi gradi, di un appartamento con annessa autorimessa a Pioltello, intestati alla sorella, e dei saldi attivi di due conti correnti intestati al ricorrente e alla sorella. Il ricorso, articolato in un'unica censura, deduceva violazione degli artt. 10, comma 3, e 28 d.lgs. n. 159/2011 e dell'art. 630 c.p.p., nonché carenza di motivazione sulla rilevanza di documenti bancari rinvenuti nel 2024. Secondo la difesa, gli assegni, riferibili a una precedente compravendita immobiliare effettuata da un terzo nell'interesse della figlia, avrebbero provato che i proventi leciti della successiva vendita erano stati donati al ricorrente e avevano finanziato l'acquisto dei beni confiscati. La Corte ha ritenuto che i documenti non dimostrassero né la provenienza lecita delle somme impiegate per l'acquisto né il collegamento degli assegni con i proventi della vendita; inoltre, non erano stati prodotti gli assegni circolari utilizzati per pagare gli immobili e non risultava provato il dedotto prestito. La difesa sosteneva che tali documenti fossero nuovi perché non prodotti nelle precedenti istanze revocatorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi manifestamente infondati. Ha ribadito che la revoca ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 richiede elementi probatori nuovi: sopravvenuti alla conclusione del procedimento oppure preesistenti ma scoperti incolpevolmente dopo la definitività; non è nuova la prova deducibile e non dedotta, salvo dimostrazione dell'impossibilità di dedurla tempestivamente per forza maggiore. Ha inoltre precisato che il ricorso per cassazione contro il rigetto della revocazione può essere proposto per tutti i vizi di legittimità, compreso quello di motivazione. Nel caso concreto, gli assegni documentavano importi di 15.000 euro, ma non spiegavano la provenienza delle ulteriori somme più consistenti trasferite dal conto del terzo a quello della figlia; mancavano inoltre gli assegni circolari impiegati per l'acquisto dei beni confiscati e la prova che gli assegni prodotti derivassero dalla vendita dell'immobile milanese o documentassero il prestito allegato. La Corte ha giudicato non illogica anche la valutazione della disponibilità degli immobili da parte del ricorrente e dei redditi modestissimi dichiarati dalla coppia. La confisca resta quindi ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 28 d.lgs. n. 159/2011

    In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore.

    La revoca della confisca definitiva presuppone una prova nuova, intesa come prova formatasi dopo la conclusione del procedimento o preesistente ma scoperta incolpevolmente solo dopo la definitività. La prova già deducibile e non dedotta non consente la revocazione, salvo che sia dimostrata una causa di forza maggiore che ne abbia impedito la tempestiva deduzione.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    In tema di confisca di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione non soggiace a limitazioni in ordine ai motivi deducibili, essendo detto ricorso regolato, in forza del rinvio dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alle forme degli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., dall'art. 640 cod. proc. pen., che non prevede alcuna limitazione al riguardo.

    La Corte non attribuisce all'art. 10, comma 3, una specifica interpretazione autonoma; il principio sulla proponibilità dei motivi di ricorso è ricondotto al rinvio dell'art. 28 alle forme della revisione e all'art. 640 c.p.p.

  • art. 630 c.p.p.

    In tema di confisca di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione non soggiace a limitazioni in ordine ai motivi deducibili, essendo detto ricorso regolato, in forza del rinvio dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alle forme degli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., dall'art. 640 cod. proc. pen., che non prevede alcuna limitazione al riguardo.

    Il rinvio alle forme degli artt. 630 e seguenti c.p.p. concorre a disciplinare l'impugnazione della decisione sulla revocazione; il ricorso per cassazione non è limitato quanto ai motivi deducibili.

  • art. 640 c.p.p.

    In tema di confisca di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione non soggiace a limitazioni in ordine ai motivi deducibili, essendo detto ricorso regolato, in forza del rinvio dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alle forme degli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., dall'art. 640 cod. proc. pen., che non prevede alcuna limitazione al riguardo.

    L'art. 640 c.p.p., applicabile tramite il rinvio previsto dall'art. 28 del codice antimafia, non limita i motivi deducibili nel ricorso per cassazione contro il rigetto della richiesta di revocazione, inclusa la censura di vizio di motivazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Quanto, invece, alla tipologia dei vizi relativi ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, avverso i quali si propone ricorso per cassazione, deve evidenziarsi che in questi casi è possibile proporre impugnazione per tutti i vizi di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., tra i quali, naturalmente, deve essere compreso anche il vizio di motivazione del provvedimento censurato.

    Contro la decisione adottata sulla richiesta di revoca della confisca è possibile dedurre in cassazione tutti i vizi di legittimità previsti dall'art. 606 c.p.p., compreso il vizio di motivazione.

Massime di principio

  • La revoca della confisca di prevenzione definitiva ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 richiede elementi probatori nuovi: sono tali le prove sopravvenute alla conclusione del procedimento e quelle preesistenti scoperte incolpevolmente dopo la definitività; non lo sono le prove deducibili e non dedotte, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di deduzione tempestiva per forza maggiore.
  • Il ricorso per cassazione contro il rigetto della richiesta di revocazione della confisca di prevenzione è proponibile per tutti i vizi di legittimità previsti dall'art. 606 c.p.p., incluso il vizio di motivazione.
  • Per ottenere la revoca della confisca definitiva, l'interessato deve fornire elementi probatori nuovi e concretamente idonei a superare la valutazione posta a fondamento dell'ablazione; documenti che attestino soltanto trasferimenti di somme senza dimostrarne la provenienza lecita e il collegamento con l'acquisto dei beni confiscati non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieConfisca di prevenzioneImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiConfisca

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