Cassazione Penale, Sentenza n. 35182/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia aveva applicato all’indagato gli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo per plurime condotte di detenzione, offerta e cessione di hashish contestate a Foggia tra il 24 agosto e il 14 settembre 2024. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, aveva rigettato la richiesta di revoca o modifica della misura. Gli indizi erano stati desunti soprattutto dalle conversazioni intercettate, ritenute indicative della disponibilità di hashish e del coinvolgimento stabile dell’indagato nell’approvvigionamento e nella cessione, nonché dall’arresto del 5 agosto 2024, quando era stato trovato in possesso di 106,7 grammi di hashish dopo l’acquisto di un panetto; tale episodio era oggetto di separato procedimento ed era stato valorizzato come riscontro. Il difensore ha proposto sei motivi: (1) nullità dell’ordinanza genetica per asserita mancanza di autonoma valutazione degli indizi, delle esigenze cautelari e della posizione individuale; (2) violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e travisamento dei gravi indizi, contestando l’interpretazione delle intercettazioni e l’assenza di riscontri per i singoli episodi; quanto al capo B/16, ha sostenuto che l’indicazione che la sostanza non fosse dell’indagato dimostrasse una mera informazione su stupefacente altrui; (3) vizio di motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, in ragione di conversazioni in cui l’indagato dichiarava di non poter soddisfare richieste, della modestia di quantitativi e importi e dell’asserita minore rilevanza del suo ruolo; (4) violazione dei criteri di adeguatezza e graduazione, per omessa spiegazione dell’inidoneità di misure meno afflittive, come obbligo di dimora o di presentazione; (5) omessa valutazione della proporzionalità rispetto alla gravità delle condotte e alla pena prevedibile, anche in considerazione della possibile continuazione con una precedente condanna relativa alla detenzione di hashish; (6) omessa adeguata considerazione del mutamento delle condizioni di vita, essendo stato l’indagato reintegrato al lavoro e titolare dal gennaio 2026 di un contratto a tempo indeterminato, circostanze che, secondo la difesa, avrebbero attenuato il rischio e reso sufficienti il controllo elettronico o obblighi meno afflittivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la motivazione complessiva mostrava l’effettivo vaglio autonomo del giudice, anche perché era stata esclusa una contestazione per la pendenza di altro procedimento e, diversamente dalla richiesta del pubblico ministero, era stata applicata una misura meno afflittiva del carcere. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva una nuova lettura delle intercettazioni, riservata al giudice di merito; la valutazione complessiva delle conversazioni e il riscontro dell’arresto con 106,7 grammi sono stati ritenuti logicamente motivati. Per il capo B/16, l’affermazione che la sostanza appartenesse a terzi è stata giudicata compatibile con un ruolo di intermediario, alla luce dei dettagli su quantitativo, prezzo e tempi dell’operazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: il pericolo di reiterazione era stato fondato sulla pluralità e continuità delle condotte, sui contatti con più acquirenti, sui precedenti, sull’inserimento nel mercato e sulla prosecuzione dei rapporti illeciti durante una precedente sottoposizione agli arresti domiciliari; le difficoltà occasionali e i modesti importi non rendevano illogica la prognosi. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il Tribunale aveva spiegato che misure non custodiali non avrebbero impedito la prosecuzione dei contatti e aveva graduato la risposta applicando gli arresti domiciliari invece del carcere. Anche il quinto è stato ritenuto manifestamente infondato: la proporzionalità era stata valutata considerando il complesso e non occasionale delle condotte, era stata esclusa allo stato la lieve entità e non era stata ritenuta favorevole la prognosi sulla sospensione condizionale; la prospettata continuazione era una previsione futura non idonea a dimostrare l’illegittimità della valutazione cautelare. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile: il Tribunale aveva considerato il nuovo impiego ma, motivatamente, lo aveva reputato insufficiente a superare gli altri elementi prognostici; la diversa ponderazione richiesta dalla difesa non è sindacabile in cassazione. L’indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c-bis), c.p.p.
Il requisito dell’autonoma valutazione prescritto dall’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. deve essere verificato in senso sostanziale, alla luce del complessivo contenuto del provvedimento.
L’autonoma valutazione si accerta dal contenuto sostanziale dell’ordinanza: non occorre una formulazione stilisticamente indipendente dalla richiesta cautelare, ma deve emergere l’effettiva conoscenza degli atti e il loro vaglio critico.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il Tribunale non ha attribuito valenza indiziaria a singole espressioni isolate, ma ha proceduto a una lettura complessiva delle conversazioni, considerate convergenti nel delineare la stabile disponibilità di hashish da parte del ricorrente e il suo coinvolgimento nelle attività di approvvigionamento, offerta e cessione.
Nella valutazione cautelare delle condotte di detenzione e cessione di stupefacenti, le conversazioni possono essere apprezzate unitariamente e nel contesto, considerando gli elementi convergenti indicativi della disponibilità della sostanza e del contributo alle operazioni.
art. 274, lett. c), c.p.p.
Il requisito dell’attualità non postula l’imminenza di una specifica occasione per delinquere, ma richiede una prognosi fondata sulle modalità concrete dei fatti, sulla personalità dell’indagato e sul contesto nel quale le condotte sono maturate.
L’attualità del pericolo di reiterazione non richiede la previsione di un’occasione criminosa imminente; deve risultare da una prognosi concreta basata sulle modalità dei fatti, sulla personalità e sul contesto, con specifici elementi a sostegno.
art. 275 c.p.p.
Il Tribunale ha spiegato che misure non custodiali, quali l’obbligo di dimora o di presentazione alla polizia giudiziaria, non sarebbero idonee a impedire la prosecuzione dei contatti funzionali alla reiterazione delle condotte.
La scelta della misura deve essere motivata in rapporto al rischio concreto e alla capacità della misura di contenerlo; le alternative meno afflittive possono essere escluse quando gli elementi del caso mostrino che non impedirebbero la prosecuzione dei contatti illeciti.
art. 275, comma 2-bis, c.p.p.
La valutazione richiesta dall’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. è stata, pertanto, compiuta sulla base degli elementi disponibili nella fase cautelare.
La valutazione cautelare di proporzionalità e della pena prevedibile va effettuata sulla base degli elementi disponibili nella fase cautelare, senza che una mera ipotesi futura di riconoscimento della continuazione imponga una diversa conclusione.
art. 125, comma 3, c.p.p.
A fronte di tali argomentazioni, il ricorso si limita a denunciare genericamente l’appiattimento del provvedimento sulla prospettazione accusatoria, senza indicare quali specifici elementi indiziari o cautelari sarebbero stati recepiti senza vaglio, né confrontarsi con le parti dell’ordinanza valorizzate dal Tribunale.
La censura relativa alla motivazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni del provvedimento e indicare gli elementi che sarebbero stati recepiti senza autonoma valutazione; la doglianza generica non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 81, secondo comma, c.p.
La prospettata applicazione della continuazione con la precedente condanna costituisce, allo stato, una diversa previsione sulla pena irrogabile.
La possibile applicazione della continuazione con una precedente condanna, se prospettata soltanto come ipotesi futura, non dimostra di per sé l’erroneità della valutazione cautelare di proporzionalità.
art. 110 c.p.
Il Tribunale ha proceduto a una lettura complessiva delle conversazioni, considerate convergenti nel delineare la stabile disponibilità di hashish da parte del ricorrente e il suo coinvolgimento nelle attività di approvvigionamento, offerta e cessione.
Il contributo dell’indagato alle operazioni di cessione può essere desunto, nella valutazione cautelare, dal complesso delle conversazioni e dalle circostanze della trattativa, anche quando la sostanza sia indicata come appartenente a terzi.
art. 568 c.p.p.
L’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle comunicazioni intercettate costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
In sede di legittimità l’interpretazione delle intercettazioni è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale o del travisamento dedotto; non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale attraverso una lettura alternativa.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Essa può essere sindacata in sede di legittimità soltanto quando la valutazione risulti manifestamente illogica o quando sia dedotto il travisamento del contenuto informativo della conversazione, e non anche quando il ricorrente si limiti a proporne una lettura alternativa.
Il controllo di legittimità sull’interpretazione delle intercettazioni è circoscritto alla manifesta illogicità o al travisamento del contenuto informativo; non consente una rivalutazione di merito.
art. 616 c.p.p.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di ragioni che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L’autonoma valutazione richiesta per l’ordinanza cautelare si verifica in senso sostanziale sul complessivo contenuto del provvedimento: non è necessaria una diversità stilistica dalla richiesta del pubblico ministero, purché risulti l’effettivo esame degli atti e il vaglio critico degli elementi, delle esigenze cautelari e della posizione individuale.
- L’interpretazione delle conversazioni intercettate è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. In cassazione è censurabile solo in presenza di manifesta illogicità o di specifica deduzione di travisamento del contenuto informativo, non quando si propone una lettura alternativa.
- Nella valutazione cautelare di condotte di cessione di stupefacenti, il contributo dell’indagato e la sua disponibilità dell’operazione possono essere desunti dal contenuto complessivo della conversazione e dai dettagli della trattativa, anche se la sostanza è dichiarata appartenere a terzi.
- L’attualità del pericolo di reiterazione non esige l’imminenza di una specifica occasione criminosa; richiede una prognosi concreta, sostenuta da elementi relativi alle modalità dei fatti, alla personalità dell’indagato e al contesto. La pluralità e continuità delle condotte e la loro prosecuzione durante una precedente misura cautelare possono fondare tale prognosi.
- La scelta di una misura cautelare meno afflittiva va motivata rispetto alla sua concreta idoneità a contenere il rischio. La dimostrata prosecuzione dei contatti illeciti durante una misura custodiale può giustificare l’esclusione di misure non custodiali, purché la motivazione sia collegata alle modalità specifiche delle condotte.
- La proporzionalità della misura è valutata sulla base del complesso delle condotte e degli elementi disponibili nella fase cautelare. La prospettazione di un futuro riconoscimento della continuazione non impone, da sola, una diversa prognosi sulla pena prevedibile.
- Un’occupazione stabile sopravvenuta è un elemento favorevole da considerare, ma non determina automaticamente il venir meno del pericolo di reiterazione: va apprezzata insieme agli altri elementi concreti, e la sua diversa ponderazione non è rimessa alla Corte di cassazione quando la valutazione di merito sia motivata e non manifestamente illogica.
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