Cassazione Penale, Sentenza n. 35169/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La controversia riguarda l’individuazione del giudice competente a decidere sull’istanza di liberazione anticipata presentata da un condannato in relazione allo svolgimento di lavori di pubblica utilità applicati come pena sostitutiva con sentenza del 30 maggio 2024 del G.U.P. del Tribunale di Palmi. Con ordinanza del 22 gennaio 2026, il G.U.P. aveva declinato la competenza, indicandola nel Magistrato di Sorveglianza di Reggio Calabria, in conformità a un precedente orientamento della Cassazione. Con ordinanza dell’11 giugno 2026, quest’ultimo ha sollevato conflitto negativo di competenza. Ha sostenuto che il sistema delle pene sostitutive distinguerebbe i lavori di pubblica utilità dalle pene sostitutive modellate sulle misure alternative e che, in base agli artt. 63, comma 3, della legge n. 689 del 1981 e 661, comma 1-bis, c.p.p., la gestione e l’estinzione della pena sostitutiva di lavori di pubblica utilità spetterebbero al giudice che l’ha disposta. Ha inoltre rilevato l’assenza di poteri del Magistrato di Sorveglianza e del pubblico ministero per incidere sulle modalità della pena e l’assenza, per i lavori di pubblica utilità, della disciplina esecutiva prevista dall’art. 661, comma 1, c.p.p. Il Procuratore generale ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, poiché il rifiuto di entrambi i giudici di decidere determinava una stasi procedimentale. Nel merito ha dato continuità all’orientamento secondo cui la liberazione anticipata può essere riconosciuta anche al condannato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e la decisione spetta funzionalmente al Magistrato di Sorveglianza. Le ragioni sistematiche prospettate dal giudice remittente non prevalgono sul dato testuale dell’art. 69, comma 8, e dell’art. 69-bis, comma 4, ord. penit., che attribuisce al Magistrato di Sorveglianza l’adozione del provvedimento di concessione o diniego del beneficio. La Corte ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 20 maggio 2026, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni pertinenti. Ha pertanto dichiarato funzionalmente competente il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Calabria.
Norme richiamate
art. 69, comma 8, legge n. 354 del 1975
Le ragioni sistematiche evidenziate dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Calabria, invero, non superano il tenore letterale della disposizione che individua la competenza del Magistrato di Sorveglianza (art. 69, comma 8, Ord. pen.) e non consentono letture alternative, come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità.
La disposizione attribuisce al Magistrato di Sorveglianza la competenza funzionale sul beneficio; argomenti sistematici non possono prevalere sul suo tenore testuale.
art. 69-bis, comma 4, legge n. 354 del 1975
Insuperabile, dunque, è la disposizione normativa in materia di competenza funzionale, prevedendo il comma 4 dell'art. 69-bis della I. 26 luglio 2975, n. 354, come sostituito, dal d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. in I. 8 agosto 2024, n. 112, che "il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza".
La decisione sulla concessione o sul diniego della liberazione anticipata compete al Magistrato di Sorveglianza, anche quando il beneficio è richiesto in relazione all’esecuzione di lavori di pubblica utilità come pena sostitutiva.
Massime di principio
- La liberazione anticipata può essere concessa al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
- La competenza funzionale a decidere sulla concessione o sul diniego della liberazione anticipata spetta al Magistrato di Sorveglianza anche quando il beneficio riguarda lavori di pubblica utilità applicati come pena sostitutiva.
- Le considerazioni sistematiche sulla gestione delle pene sostitutive e sull’opportunità di concentrare le competenze nel giudice che ha disposto la pena non possono superare una disposizione testuale inequivoca che attribuisce la decisione al Magistrato di Sorveglianza.
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