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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35162/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

Tre imputati, condannati dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Aosta, in sede di opposizione a decreto penale e all’esito di giudizio abbreviato, a euro 200 di ammenda ciascuno per il concorso nella contravvenzione di molestie o disturbo alle persone (artt. 110 e 660 c.p.), ricorrevano contro la sentenza del 7 novembre 2025. Il fatto contestato, iniziato nel maggio 2023 e indicato come tuttora in corso, riguardava sedici episodi ai danni di una vicina e dei suoi congiunti, nel contesto di una persistente controversia di vicinato. La ricorrente contestava: la valutazione della petulanza o del biasimevole motivo e l’omesso esame di atti e procedimenti che, a suo dire, dimostravano reciprocità e carattere ritorsivo delle molestie; la contraddizione tra la modesta entità dei singoli episodi e la loro rilevanza penale; la mancanza del requisito del luogo pubblico o aperto al pubblico per alcuni episodi; l’assenza di motivazione sul contributo materiale o morale e sul dolo di concorso. Un secondo ricorrente deduceva, inoltre, l’omessa valutazione della reciprocità e delle vicende civili e penali pregresse, l’assenza del requisito del luogo pubblico o aperto al pubblico per un episodio e il difetto di motivazione sul concorso. Il terzo proponeva censure analoghe sulla reciprocità e sul motivo della condotta, sulla modesta entità degli atti, sulla natura privata di alcuni luoghi e sulla mancata individuazione del contributo concorsuale di ciascun imputato.

La decisione

La Corte ha ritenuto i ricorsi fondati nei limiti indicati e ha annullato la sentenza con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Aosta in diversa persona fisica. Ha rigettato le censure sulla modesta entità dei singoli atti: la loro lieve portata individuale non esclude la rilevanza della condotta complessiva quando la reiterazione nel tempo e l’obiettiva insidiosità producono molestia. Ha rigettato anche le censure sul luogo di commissione: il luogo aperto al pubblico può essere anche privato, se accessibile a una categoria di persone, e nel caso concreto il piazzale comune era accessibile, tra gli altri, ai clienti dell’officina; inoltre, è sufficiente che almeno uno tra autore e persona offesa si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico e può bastare un solo episodio che integri gli elementi della contravvenzione. Ha invece accolto la censura sulla reciprocità delle molestie: pur essendo corretta in astratto la regola per cui la reciprocità, quando sussiste un rapporto di immediatezza o interdipendenza, può escludere la petulanza o il biasimevole motivo, il giudice di merito non aveva valutato concretamente i singoli episodi in rapporto alle vicende e agli atti indicati dai ricorrenti. Ha accolto anche la censura sul concorso di persone: la sentenza aveva affermato la responsabilità di tutti senza precisare gli elementi di prova della partecipazione e il contributo causale, materiale o morale, di ciascuno, sebbene gli episodi fossero in prevalenza attribuiti individualmente. Il giudice di rinvio dovrà valutare la reciprocità e il contributo effettivo di ciascun imputato nei singoli episodi contestati. La pena originaria era di euro 200 di ammenda per ciascun imputato; il testo disponibile non riporta in modo leggibile il dispositivo finale oltre all’annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 660 c.p.

    Mentre il disturbo può essere integrato da una condotta che altera le normali condizioni in cui si svolge l'occupazione delle persone, la molestia suole identificarsi in ciò che altera dolosamente, fastidiosamente o inopportunamente la condizione psichica di una persona, essendo irrilevante se si tratti di alterazione durevole o momentanea.

    La contravvenzione punisce condotte idonee a interferire nella vita privata o di relazione, realizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico oppure mediante telefono e connotate da petulanza o da altro biasimevole motivo. La molestia richiede un’alterazione fastidiosa o importuna della condizione psichica; la reiterazione può rendere molesti atti singolarmente lievi.

  • art. 110 c.p.

    L'atipicità della condotta criminosa concorsuale non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti.

    La responsabilità concorsuale può fondarsi anche su un contributo atipico, materiale o morale, ma la decisione deve individuare la prova di una partecipazione reale e precisare la forma e l’efficienza causale del contributo. Il ruolo svolto rileva per la responsabilità solo se ha apportato un contributo causale al reato.

Massime di principio

  • La contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. può perfezionarsi anche con una sola azione, ma può assumere in concreto forma abituale quando è la reiterazione delle condotte a creare molestia o disturbo; in tal caso, la lieve entità dei singoli atti non esclude la rilevanza penale della condotta complessiva.
  • Ai fini dell’art. 660 c.p., è luogo aperto al pubblico anche un luogo privato accessibile a un numero indeterminato di persone o a una categoria di persone individuata per determinati requisiti, anche soltanto in certi momenti o alle condizioni stabilite da chi esercita il diritto sul luogo.
  • Il requisito del luogo pubblico o aperto al pubblico previsto dall’art. 660 c.p. è integrato quando almeno uno tra l’autore e la persona offesa si trova in tale luogo; può essere sufficiente un singolo episodio conforme alla fattispecie.
  • La reciprocità delle molestie può escludere la petulanza o il biasimevole motivo quando tra le condotte sussista un rapporto di immediatezza o comunque un nesso di interdipendenza; il giudice deve però verificare e motivare concretamente tale relazione, confrontando gli episodi e le circostanze pertinenti, senza limitarsi a enunciare la regola astratta.
  • Nel concorso di persone, il contributo può essere atipico e manifestarsi in forma materiale o morale, ma la responsabilità non può essere affermata in modo indifferenziato: occorre motivare sulla prova della partecipazione reale e individuare la forma e il nesso causale del contributo del singolo concorrente.

Come è indicizzato

MaterieMolestie o disturbo alle personeImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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