Cassazione Civile, Ordinanza n. 21098/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta di rimborso dell'IVA versata in rivalsa su fatture emesse da una società nei confronti di un Comune a seguito di un precedente giudizio risarcitorio per illegittima occupazione e trasformazione di un terreno. La società aveva assoggettato a IVA solo una parte delle somme liquidate, ritenendo l'altra esente; successivamente, a fronte del mutato orientamento amministrativo espresso in sede di interpello, aveva presentato un'istanza di rimborso per l'IVA già versata. L'Ufficio aveva eccepito la decadenza biennale ex art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 e il difetto di prova del credito. La CTR aveva ritenuto tempestiva la domanda facendo decorrere il termine dalla notifica della risposta all'interpello e aveva escluso carenze probatorie. In cassazione l'Agenzia denunciava: 1) violazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la risposta all'interpello non può far sorgere il presupposto restitutorio né spostare il dies a quo della decadenza; 2) in subordine, violazione del medesimo art. 21 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente escluso l'onere della contribuente di documentare il credito al rimborso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione. Ha quindi affermato che l'istanza di rimborso era tardiva, perché presentata oltre il termine biennale decorrente dal pagamento dell'imposta o, se posteriore, dal verificarsi del presupposto restitutorio, e non dalla notifica della risposta all'interpello. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
termine biennale per la presentazione dell'istanza di rimborso
Il termine decorre dal pagamento dell'imposta o, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione; una risposta dell'Amministrazione all'interpello non è idonea a far decorrere il termine se non ha efficacia costitutiva del diritto.
La censura sull'onere probatorio è stata dichiarata assorbita; la CTR aveva escluso la necessità di ulteriori prove oltre le fatture, ma la Corte non si è pronunciata nel merito su questo profilo.
Richiamato dalla CTR nel confronto con la doglianza dell'Ufficio, ma non oggetto di autonoma ratio decisoria della Corte di cassazione.
Richiamato nel motivo subordinato e nella motivazione della CTR, ma non è la base della decisione di legittimità.
Richiamato nei fatti come norma applicata dalla contribuente per ritenere esente una parte delle somme fatturate.
Massime di principio
- Nel rimborso dell'IVA indebitamente corrisposta, il termine decadenziale previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992 decorre dal pagamento dell'imposta oppure, se successivo, dal momento in cui si verifica il presupposto sostanziale della restituzione.
- Gli atti interpretativi dell'Amministrazione finanziaria, compresa la risposta a interpello, non hanno efficacia costitutiva del diritto al rimborso e non possono, di regola, spostare in avanti il dies a quo della decadenza.
- La decorrenza del termine di rimborso non può essere ancorata a un successivo riconoscimento amministrativo del diritto, salvo i casi in cui la legge attribuisca espressamente a una specifica autorità un potere costitutivo o determinante.
- Quando la tardività dell'istanza risulta pacifica dagli atti e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito rigettando l'originario ricorso introduttivo.
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