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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10726/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla soppressione delle riduzioni tariffarie sull’energia elettrica riconosciute in forza della contrattazione collettiva ai dipendenti del settore elettrico, poi estese anche ad ex dipendenti in quiescenza e ad alcuni superstiti. I ricorrenti chiedevano l’accertamento del diritto a continuare a fruire dello sconto tariffario anche dopo la disdetta comunicata da ENEL nel 2015 e il successivo accordo aziendale del 27 novembre 2015 che ne fissava la cessazione dal 31 dicembre 2015. Con il primo motivo deducevano violazione delle norme in tema di retribuzione, sostenendo che l’agevolazione tariffaria integrasse un elemento della retribuzione spettante anche al pensionato. Con il secondo motivo invocavano la teoria dei diritti quesiti, affermando che il beneficio fosse entrato definitivamente nel patrimonio dei lavoratori e dunque fosse insensibile alla contrattazione collettiva successiva. Con il terzo motivo denunciavano la violazione dell’art. 1372 c.c. e dei principi sul recesso dai contratti collettivi, sostenendo che il recesso fosse inefficace nei loro confronti perché indirizzato alle sole organizzazioni sindacali, prive di potere di dismettere diritti già maturati senza specifico mandato o ratifica individuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dei ricorrenti diversi dalla parte che aveva rinunciato; per quest’ultima ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, richiamando precedenti conformi sulla medesima vicenda e affermando che l’agevolazione tariffaria non aveva natura retributiva/corrispettiva, ma costituiva un beneficio di fonte collettiva non incorporato nel contratto individuale. Ha escluso che i ricorrenti vantassero un diritto quesito al mantenimento dello sconto, qualificando la loro posizione come mera aspettativa alla conservazione di una disciplina collettiva più favorevole. Conseguentemente ha ritenuto legittimo il recesso unilaterale di ENEL da un regolamento collettivo a tempo indeterminato, non essendo configurabile una perpetuità del vincolo né un divieto di disdetta in mancanza di specifica clausola di salvaguardia. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti, con condanna anche al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2099 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la natura retributiva del beneficio, ma ritenuto inconferente rispetto alla fattispecie.

  • art. 51 T.U.I.R.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la rilevanza reddituale del beneficio; la Corte ne esclude la portata decisiva ai fini della qualificazione civilistica del beneficio.

  • art. 12 L. 153/1969

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi retributiva; la Corte osserva che la qualificazione fiscale non incide sulla struttura del rapporto di lavoro.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato per contestare l’efficacia del recesso dal regolamento collettivo; la Corte afferma che il recesso è consentito per i contratti collettivi a tempo indeterminato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per fondare il rinvio ai precedenti conformi e l’uso del principio di fedeltà ai precedenti.

  • art. 390, secondo comma, c.p.c.

    Indicata come norma che disciplina la rinuncia al ricorso in cassazione in forma rituale e recettizia.

  • art. 391, commi 2 e 4, c.p.c.

    Richiamato ai fini del regolamento delle spese a seguito di rinuncia al ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per i ricorrenti soccombenti; escluso invece per la parte che ha rinunciato, perché la pronuncia è di estinzione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come base di commisurazione dell’ulteriore importo del contributo unificato.

  • art. 36 Cost.

    Escluso dalla Corte come parametro della fattispecie, poiché l’agevolazione tariffaria non è stata ritenuta componente della retribuzione proporzionata e sufficiente.

Massime di principio

  • Un beneficio previsto dalla contrattazione collettiva non assume natura retributiva solo perché economicamente vantaggioso per il lavoratore o fiscalmente trattato come reddito da lavoro; occorre verificare se esso sia effettivamente corrispettivo della prestazione resa.
  • Le clausole collettive non si incorporano automaticamente nel contratto individuale come diritti quesiti: in caso di successione di discipline collettive, la regola è la sostituzione della disciplina precedente, salvo espressa clausola di salvaguardia.
  • La conservazione nel tempo di un trattamento collettivo più favorevole non deriva dal principio del trattamento più favorevole, ma richiede una specifica volontà delle parti collettive.
  • Un contratto collettivo o regolamento collettivo a tempo indeterminato è, in linea di principio, suscettibile di recesso unilaterale, perché la perpetuità del vincolo sarebbe incompatibile con la funzione della contrattazione collettiva e con i canoni di buona fede e correttezza.
  • I diritti dei lavoratori resistono alla disdetta solo se già entrati nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita; non sono protette le mere aspettative di mantenimento di una disciplina più favorevole.
  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è atto recettizio e non richiede accettazione della controparte ai fini dell’estinzione del giudizio, ferma restando la disciplina delle spese.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAppaltoRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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