Cassazione Civile, Ordinanza n. 07061/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società di persone e i suoi soci hanno impugnato in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato il loro appello contro la decisione di primo grado, a sua volta sfavorevole rispetto ad avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2009 ai fini IRPEF, IVA e IRAP. L'Ufficio, dopo aver riscontrato gravi anomalie contabili, aveva effettuato un accertamento analitico-induttivo ex art. 39 d.P.R. n. 600/1973, recuperando a tassazione maggiori ricavi e una posta iscritta come debito verso soci, riqualificata come sopravvenienza attiva, con conseguente incremento del reddito imponibile. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 21-septies della L. n. 241/1990, sostenendo che l'avviso fosse privo di adeguata motivazione perché non indicava con sufficiente specificità le gravi irregolarità contestate, con lesione del diritto di difesa. Con il secondo motivo hanno denunciato nullità della sentenza e del procedimento per contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché la CTR aveva ritenuto equa la riduzione delle sanzioni al 40% e congrua la proposta dell'Ufficio in mediazione, ma nel dispositivo aveva concluso per il rigetto del ricorso senza alcuna statuizione coerente su tale riduzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato perché consentiva ai contribuenti di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata in ordine alla riduzione delle sanzioni, tale da rendere la pronuncia nulla ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento analitico-induttivo in presenza di gravi anomalie contabili
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
l'avviso di accertamento deve essere motivato in modo da rendere conoscibili gli elementi essenziali della pretesa tributaria
art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dai ricorrenti a sostegno della dedotta nullità per difetto di motivazione
richiamo formale nel primo motivo, ricondotto dalla Corte al vizio di violazione di legge
art. 156, secondo comma, c.p.c.
la sentenza è nulla quando il contrasto tra motivazione e dispositivo impedisce di individuare con certezza la statuizione del giudice
Massime di principio
- La motivazione dell'avviso di accertamento è requisito di validità dell'atto e va distinta dalla prova della pretesa, che attiene al successivo giudizio di impugnazione.
- L'obbligo motivazionale dell'atto impositivo è soddisfatto quando il contribuente è posto in condizione di comprendere la pretesa fiscale nei suoi elementi essenziali e di difendersi sul debeatur e sul quantum.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del contenuto motivazionale dell'avviso se non si indicano specifici errori di diritto commessi dal giudice di merito.
- La sentenza è nulla quando vi sia un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo tale da rendere incerto il contenuto effettivo della decisione.
- Se nella motivazione il giudice afferma una riduzione delle sanzioni o altra statuizione favorevole, il dispositivo deve essere coerente; in mancanza, la pronuncia non è idonea a rendere conoscibile con certezza l'esito della controversia.
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