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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09880/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di conguaglio COSAP relativo all'anno 2000, notificato dall'ente locale nel 2008, con cui si recuperava una differenza di canone dopo aver ritenuto erronea la originaria quantificazione del dovuto per l'occupazione di suolo pubblico da parte di un commerciante ambulante titolare di posteggi in alcuni mercati cittadini. Il giudizio era stato promosso in opposizione e poi riassunto dopo declinatoria di competenza del Giudice di pace. In appello l'opposizione era stata respinta; il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi: 1) motivazione apparente/contraddittoria della sentenza d'appello sulla pretesa assenza di decadenza e sulla natura privatistica del rapporto; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo l'applicazione del termine quinquennale ex art. 2948 c.c. invece del decennale; 3) violazione dell'art. 63 d.lgs. 446/1997, sulla facoltà degli enti locali di sostituire la TOSAP con il COSAP; 4) violazione del regolamento comunale sulla qualificazione dell'occupazione come temporanea e non permanente; 5) violazione dei canoni di interpretazione contrattuale e della disciplina regolamentare, anche per asserita tutela dell'affidamento e della buona fede; 6) violazione della delibera comunale n. 11/2000, con riguardo alla domanda subordinata di disapplicazione del regolamento/delibera.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso e ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Milano. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione e sulla decadenza, chiarendo che il COSAP è corrispettivo di una concessione reale o presunta, dovuto per l'uso particolare del bene pubblico e non soggetto a decadenza se non prevista; ha confermato che il credito non è soggetto alla prescrizione breve dell'art. 2948 c.c. ma a quella ordinaria decennale; ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi relativi alla qualificazione dell'occupazione, rilevando anche difetto di autosufficienza del ricorso; ha giudicato inammissibile il motivo sull'affidamento/buona fede perché non colpiva la ratio decidendi e perché la tutela invocata non era pertinente nel caso, non essendovi sanzioni o interessi; ha infine dichiarato inammissibile il motivo sulla disapplicazione della delibera/regolamento perché non coglieva il decisum, incentrato sul riparto di giurisdizione e sulla mancanza di deduzioni idonee a dimostrare l'illegittimità manifesta dell'atto amministrativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare motivazione asseritamente carente o contraddittoria; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza d'appello; censura respinta.

  • art. 2946 c.c.

    Applicato dalla Corte come termine ordinario decennale di prescrizione del credito COSAP.

  • art. 2948 c.c.

    Esclusa l'applicazione della prescrizione quinquennale, perché il credito non è assimilabile alle prestazioni periodiche di cui alla norma.

  • art. 63 d.lgs. 446/1997

    Norma che consente ai comuni di sostituire la TOSAP con il COSAP mediante regolamento; il canone è qualificato come corrispettivo di concessione e non come tributo.

  • art. 4 del regolamento comunale di Milano

    Richiamato per la qualificazione delle occupazioni; la censura è stata ritenuta in parte inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nei motivi sul carattere imperativo delle norme regolamentari e sulla tutela dell'affidamento; censura non accolta.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nei motivi sul carattere imperativo delle norme regolamentari e sulla tutela dell'affidamento; censura non accolta.

  • art. 1428 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non vi ha ravvisato rilievo decisivo per la fattispecie.

  • art. 10 L. 212/2000

    Evocato dalla Corte in tema di affidamento del contribuente, ma ritenuto non applicabile nella specie perché la tutela prevista attiene a sanzioni e interessi non richiesti.

  • art. 5 delle disposizioni tariffarie del regolamento COSAP

    Rilevante per il meccanismo di calcolo progressivo delle occupazioni temporanee, che giustificava il conguaglio richiesto.

  • art. 2 delle disposizioni tariffarie del regolamento COSAP

    Indica come temporanee le occupazioni di venditori ambulanti, secondo il regolamento richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Il COSAP, previsto dall'art. 63 d.lgs. 446/1997, ha natura di corrispettivo per una concessione reale o presunta dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici e non di tributo; perciò la mancanza di un formale atto concessorio non esclude la debenza quando vi sia un'occupazione di fatto.
  • Il credito per COSAP non è assimilabile alle prestazioni periodiche soggette a prescrizione breve ex art. 2948 c.c.; si prescrive ordinariamente in dieci anni, con decorrenza collegata alle singole annualità o al termine dell'occupazione.
  • Nella qualificazione delle occupazioni di suolo pubblico non conta soltanto la durata complessiva dell'autorizzazione commerciale, ma la concreta modalità di occupazione del bene; un'occupazione limitata ad alcuni giorni della settimana o ad alcune ore del giorno può essere temporanea anche se l'autorizzazione è pluriennale.
  • Quando si censurano in cassazione regolamenti o delibere comunali, il ricorso deve riportare integralmente il contenuto rilevante dell'atto e indicare puntualmente le regole ermeneutiche asseritamente violate; non basta prospettare una diversa interpretazione.
  • La tutela del legittimo affidamento del contribuente ex art. 10 L. 212/2000 opera nei limiti previsti dalla norma e, in particolare, non estende automaticamente una protezione generale contro richieste di pagamento di imposte o canoni quando non siano in discussione sanzioni o interessi.
  • La domanda di disapplicazione di un atto amministrativo richiede che la censura colga la vera ratio della decisione e che siano allegati profili concreti di illegittimità manifesta; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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