Parere n. 1169/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Guglielmo Salon contro la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Questura di Udine e il Ministero dell’interno nonché nei confronti della Guardia Rurale Ausiliaria Miles Ruris Auxilia – sede provinciale di Udine per l’annullamento: - del decreto n. 10603/GRFVG “L.R. n. 3/2016 - Archiviazione richiesta riconoscimento nomina guardia giurata venatoria volontaria. Salon Guglielmo” del 7 marzo 2024, notificato via pec in pari data; - del parere dd.19 ottobre 2023 della Questura di Udine”; - della comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis, l. 241/90, prot. n. grfvg/2023/0701249 inviata il 17 novembre 2023; - del parere dd. 7 dicembre 2023, Div. PAS 16/B 2023 della Questura di Udine - Divisione PAS; - di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione ha rilevato che l'opposizione dell'amministrazione era rituale e tempestiva e che il ricorso era stato effettivamente trasposto e riassunto in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 48 c.p.a. Di conseguenza, non ha esaminato i motivi di merito né l'istanza cautelare e ha espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione, con assorbimento della domanda cautelare.
Impugnazione del decreto regionale di archiviazione della richiesta di riconoscimento della nomina a guardia giurata venatoria volontaria e degli atti presupposti, con istanza cautelare
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto regionale del 7 marzo 2024 recante l'archiviazione della richiesta di riconoscimento della nomina a guardia giurata venatoria volontaria, nonché i pareri della Questura di Udine e la comunicazione dei motivi ostativi adottata ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Sono stati dedotti cinque motivi concernenti carenza, insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, travisamento ed errore di fatto, difetto di istruttoria, insussistenza dei presupposti dell'archiviazione, violazione dei principi di buon andamento e parità di trattamento e violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost. Nel corso del procedimento consultivo, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato successivamente riassunto davanti al T.A.R. Friuli Venezia Giulia – Trieste.
Osservazioni
Trasposizione del ricorso
L'opposizione proposta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva. Poiché il ricorso è stato riassunto davanti al T.A.R. Friuli Venezia Giulia – Trieste, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
Istanza cautelare
La domanda cautelare è stata assorbita in conseguenza della definizione del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale
L'opposizione rituale e tempestiva dell'amministrazione determina la trasposizione del ricorso nella sede giurisdizionale competente.
art. 48 c.p.a.
atto di costituzione in giudizio e riassunzione
La riassunzione davanti al giudice amministrativo ha perfezionato la trasposizione del ricorso straordinario.
art. 10-bis l. 241/1990
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
La disposizione è richiamata con riferimento a uno degli atti impugnati, senza esame nel merito da parte della Sezione.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione propone ritualmente e tempestivamente opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e il ricorso straordinario viene trasposto e riassunto davanti al giudice amministrativo competente, il procedimento consultivo deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
- La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale impedisce l'esame dei motivi di merito da parte del Consiglio di Stato in sede consultiva.
- L'istanza cautelare proposta nell'ambito del ricorso straordinario resta assorbita dalla dichiarazione di improcedibilità conseguente alla trasposizione del ricorso.
Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un privato contro la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Questura di Udine e il Ministero dell'interno, avente a oggetto l'archiviazione di una richiesta di riconoscimento della nomina a guardia giurata venatoria volontaria.
Premesse e atti impugnati
Il ricorrente ha impugnato il decreto regionale del 7 marzo 2024 che aveva disposto l'archiviazione della richiesta, nonché i pareri della Questura di Udine, la comunicazione dei motivi ostativi adottata ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso.
Il ricorso è stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971 ed era accompagnato da un'istanza cautelare.
Motivi dedotti
Il ricorrente ha formulato cinque motivi, incentrati principalmente su:
- carenza, insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione;
- travisamento ed errore di fatto;
- difetto di istruttoria e insussistenza dei presupposti dell'archiviazione;
- violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990;
- violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e parità di trattamento.
Opposizione e trasposizione
Nel corso del procedimento consultivo, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha notificato opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasferita nella sede giurisdizionale.
Il Ministero dell'interno ha successivamente comunicato che, a seguito dell'atto di costituzione in giudizio previsto dall'art. 48 c.p.a., il ricorso era stato riassunto davanti al T.A.R. Friuli Venezia Giulia – Trieste, dove risultava iscritto al n. 365/2024 di registro generale.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione dell'amministrazione e ha preso atto dell'avvenuta trasposizione e riassunzione del ricorso in sede giurisdizionale.
In ragione di tale sopravvenienza processuale, il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di merito relativi alla legittimità del decreto regionale e degli atti della Questura. La controversia dovrà essere trattata nella sede giurisdizionale davanti al T.A.R. competente.
Conclusioni
Il parere è stato reso nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione. L'istanza cautelare è stata assorbita, poiché la controversia è ormai proseguita davanti al giudice amministrativo.
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