Cassazione Civile, Ordinanza n. 17218/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dalla conoscenza, tramite estratto di ruolo, di un presunto debito da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada pari a Euro 1.458,50, iscritto a ruolo sulla base di una cartella che il debitore assumeva non essere mai stata validamente notificata. In primo grado il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione, ritenendo non provata la notificazione della cartella a mezzo PEC perché non risultava dimostrato che l'indirizzo telematico utilizzato fosse tratto da pubblici registri. In appello, il Tribunale aveva invece riformato la decisione, qualificando l'azione come opposizione recuperatoria e ritenendo che la documentazione idonea a dimostrare la riferibilità dell'indirizzo PEC al destinatario potesse essere prodotta dall'ente riscossore anche in appello, previa rimessione in termini conseguente alla decisione di primo grado. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il debitore denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 320, 345 e 615 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente sovrapposto il rito dell'opposizione all'esecuzione a quello disciplinato dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, attribuendo impropriamente prevalenza al termine ordinatorio per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato; il ricorrente lamentava inoltre che la produzione dell'estratto INI-PEC fosse tardiva e preclusa, nonché che non fosse stato rispettato il principio del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché, nelle opposizioni recuperatorie aventi ad oggetto la mancata notificazione della cartella, il termine di cui all'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150/2011 per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è perentorio in mancanza di espressa previsione, mentre il termine dell'art. 416 c.p.c. opera per gli altri documenti dell'amministrazione; la trasmissione tardiva di tali atti non li rende inutilizzabili. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva specificamente censurato la ratio decidendi del Tribunale relativa alla possibilità di rimessione in termini dell'ente riscossore ex art. 345, comma 3, c.p.c. per effetto della decisione di primo grado. È stato quindi confermato l'esito sfavorevole al ricorrente, con obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge
invocato dal ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio e sulla decisione a sorpresa
invocato dal ricorrente a sostegno della censura di ultrapetizione o omissione di pronuncia
richiamato dal ricorrente per contestare la possibilità di rinviare l'udienza e ammettere produzioni tardive nel rito davanti al giudice di pace
richiamato dalla Corte come norma che consente la rimessione in termini in appello nei limiti della ratio decidendi del Tribunale
invocato dal ricorrente per sostenere che la controversia dovesse essere qualificata come opposizione all'esecuzione
richiamato dal ricorrente in relazione all'onere della prova circa la notificazione della cartella
art. 7 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
il termine per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato non è perentorio in difetto di espressa previsione; la disciplina si applica alle opposizioni recuperatorie
art. 23, primo comma, L. n. 689 del 1981
richiamato come ipotesi di esclusiva deroga espressa al principio della decisione previo contraddittorio, in tema di inammissibilità per tardività del ricorso
il termine previsto da questa norma è perentorio per gli altri documenti depositati dall'amministrazione nel rito richiamato dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nelle opposizioni c.d. recuperatorie contro cartelle per sanzioni amministrative, la documentazione strettamente connessa all'atto impugnato può essere depositata anche oltre il termine di cui all'art. 7, comma 7, d.lgs. n. 150/2011, poiché tale termine non è perentorio in assenza di espressa previsione.
- Il termine perentorio previsto dall'art. 416 c.p.c., richiamato dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011 per gli altri documenti dell'amministrazione, non si estende automaticamente alla documentazione direttamente inerente all'atto opposto.
- In sede di ricorso per cassazione è necessario censurare specificamente tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata impugnazione di una ratio decisiva rende inammissibile o comunque infondata la doglianza sul punto non colpito.
- La tardiva produzione di documenti non rende di per sé inutilizzabile la prova se la legge processuale non prevede espressamente una preclusione perentoria.
- Nel giudizio di opposizione recuperatoria, la questione della notificazione della cartella può essere affrontata anche mediante prova documentale sopravvenuta in appello, ove il giudice ritenga sussistenti i presupposti per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c.
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