Cassazione Civile, Ordinanza n. 29708/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'ente ricorrente impugnava, con cinque motivi, la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale, con sanzioni, relativo a un atto di cessione volontaria di terreni stipulato nell'ambito di un procedimento espropriativo per opere pubbliche. Sosteneva, in sintesi, che l'atto dovesse beneficiare dell'esenzione fiscale prevista per gli atti di esproprio e di cessione volontaria quando l'espropriante o l'acquirente sia lo Stato; deduceva inoltre l'equipollenza tra cessione volontaria e decreto di esproprio, la natura emergenziale e derogatoria della procedura, l'asserita competenza esclusiva dello Stato, l'omessa pronuncia sulla questione dell'errata notifica dell'atto anche al proprietario dei terreni e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure principali perché le norme agevolative invocate si riferiscono esclusivamente allo Stato-persona e non si estendono ad altri soggetti pubblici, neppure se svolgano attività amministrativa o siano subentrati in una procedura espropriativa; ha inoltre precisato che lo Stato acquirente, ai fini dell'esenzione, è solo quello destinatario di un trasferimento coattivo e che l'ente ricorrente non può essere assimilato allo Stato. La doglianza sull'omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, oltre che comunque infondata nel merito, poiché la notifica al venditore non incideva sulla validità dell'atto impugnato. Le spese sono state integralmente compensate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 57, comma 8, d.P.R. 131/1986
L'esenzione dall'imposta di registro per atti di esproprio e cessione volontaria opera solo quando l'espropriante o l'acquirente sia lo Stato-persona.
art. 1, comma 2, d.lgs. 347/1990
L'esenzione dall'imposta ipotecaria è riferita esclusivamente allo Stato-persona e non si estende ad altri soggetti pubblici.
art. 10, comma 3, d.lgs. 347/1990
La disciplina agevolativa in materia di imposta catastale è interpretata restrittivamente, essendo limitata allo Stato-persona.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'esenzione nelle procedure espropriative, ma non ritenuto idoneo ad ampliare il beneficio oltre lo Stato-persona.
art. 5 L. 225/1992
Invocato dalla ricorrente per fondare il contesto emergenziale della procedura, senza incidere sull'ambito soggettivo delle esenzioni fiscali.
art. 33 L. R. Campania
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla gestione emergenziale regionale, senza effetto sull'esenzione fiscale richiesta.
art. 10, comma 1, d.l. 91/2014 conv.
Norma invocata quale base del regime speciale emergenziale, non ritenuta sufficiente a estendere l'esenzione fiscale.
DPCM 14.4.1995
Richiamato nel quadro normativo della vicenda emergenziale, ma non decisivo ai fini dell'esenzione tributaria.
Menziata dalla ricorrente tra le fonti del regime emergenziale, senza incidere sul limite soggettivo dell'agevolazione.
artt. 118 e 119 Cost.
Richiamati a sostegno della tesi sull'assetto dei poteri amministrativi, ma non idonei a mutare l'interpretazione restrittiva delle norme esentative.
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e, comunque, infondata nel merito.
Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, trascrivendo i passaggi rilevanti del motivo di appello su cui si assume l'omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Le norme che prevedono esenzioni fiscali in materia di espropriazione per pubblica utilità sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica a soggetti diversi dallo Stato-persona.
- Ai fini dell'esenzione prevista per gli atti di esproprio o di cessione volontaria, la nozione di Stato va intesa in senso soggettivo e non come qualsiasi ente pubblico che svolga attività amministrativa o operi per finalità pubbliche.
- L'agevolazione non spetta quando il procedimento espropriativo sia curato da un soggetto pubblico diverso dallo Stato, anche se subentrato ad altro soggetto o dotato di poteri pubblicistici in un contesto emergenziale.
- Nel ricorso per cassazione la censura di omessa pronuncia richiede specifica indicazione e trascrizione, almeno per i passaggi essenziali, del motivo dedotto nei gradi di merito; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- La eventuale irrituale notifica dell'atto anche al venditore del bene non incide, di per sé, sulla validità dell'atto impugnato, quando ciò non sia previsto come requisito di efficacia o validità dalla disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29507/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29508/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29587/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29591/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29592/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29593/2022 del 11/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →