Cassazione Civile, Ordinanza n. 05064/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di contratti di lavoro a termine stipulati tra una società operante nei servizi aeroportuali e un lavoratore, per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi. La Corte d'appello ha accolto la domanda del lavoratore, accertando la conversione del rapporto in tempo indeterminato dal 10 aprile 2014 e ordinando la ripresa del rapporto, con condanna al pagamento dell'indennità ex art. 32, comma 5, L. 183/2010. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. 368/2001, degli artt. 19 e 21 d.lgs. 81/2015, dell'art. 30 del c.c.n.l. del personale di terra del trasporto aereo e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la disciplina collettiva di settore avrebbe validamente qualificato come stagionali i contratti in questione, sottraendoli al limite dei trentasei mesi previsto dalla legge. Il lavoratore ha resistito con controricorso e, in via subordinata, ha chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sul rapporto tra la disciplina nazionale e la clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 10 aprile 2014. La Corte ha precisato che la deroga al limite dei trentasei mesi prevista per le attività stagionali richiede una specifica tipizzazione delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva; nel caso concreto, l'art. 30 del c.c.n.l. si è limitato a un rinvio tautologico all'art. 2 d.lgs. 368/2001 e a richiamare generici picchi di stagionalità, senza individuare specifiche attività aventi carattere stagionale in senso proprio. Per questo la norma collettiva non è stata ritenuta idonea a sorreggere la deroga al limite legale. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria conseguente alla conversione del rapporto a tempo indeterminato.
art. 5, comma 4-ter, d.lgs. 368/2001
La deroga al limite dei trentasei mesi per i contratti a termine è ammessa solo per attività stagionali definite dalla legge o individuate in modo specifico dalla contrattazione collettiva.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001
Stabilisce il limite massimo di trentasei mesi di durata complessiva dei contratti a termine, oltre il quale il rapporto si considera a tempo indeterminato.
art. 2, comma 1, d.lgs. 368/2001
Consente l'apposizione del termine nei rapporti delle imprese di trasporto aereo e servizi aeroportuali entro limiti temporali e percentuali specifici; non è di per sé sufficiente a qualificare come stagionale l'intera attività normale dell'impresa.
art. 19, comma 2, d.lgs. 81/2015
Richiamato dalla Corte d'appello e dalla ricorrente come disciplina applicabile ai contratti successivi; il rinvio opera in coordinamento con l'art. 21, comma 2.
art. 21, comma 2, d.lgs. 81/2015
Norma richiamata in tema di contratti a termine nel nuovo assetto legislativo, in parallelo alla disciplina delle attività stagionali.
art. 30 c.c.n.l. per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali dell'8 luglio 2010
Considerato inidoneo a individuare specifiche attività stagionali, perché si limita a un rinvio generale all'art. 2 d.lgs. 368/2001 e a richiamare generici picchi di stagionalità.
Invocato nel motivo di ricorso per sostenere la corretta interpretazione della normativa e del rinvio alla disciplina collettiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Censura proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine per attività stagionali richiede una tipizzazione specifica delle attività stesse: non basta un richiamo generico alla stagionalità del settore o dell'impresa.
- Le "punte di stagionalità" o i periodi di maggiore intensità dell'attività produttiva non equivalgono, di regola, ad attività stagionali in senso proprio, perché attengono a un incremento della normale attività aziendale e non a un'attività preordinata e limitata a una stagione.
- La contrattazione collettiva autorizzata a individuare attività stagionali deve elencare in modo puntuale e non tautologico le attività escluse dal limite legale; un rinvio meramente circolare alla norma di legge non è idoneo a fondare la deroga.
- Quando il tetto legale di durata complessiva dei contratti a termine è superato e non opera una valida deroga, il rapporto si considera a tempo indeterminato.
- Nel settore del trasporto aereo, la previsione collettiva che richiami genericamente la "specificità stagionale" dell'attività del personale di terra non basta, da sola, a sottrarre i contratti al limite dei trentasei mesi se non individua concretamente le attività stagionali in senso proprio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05057/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05058/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05059/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05060/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05061/2023 del 17/02/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 17 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 05063/2023 del 17/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →