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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05064/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di contratti di lavoro a termine stipulati tra una società operante nei servizi aeroportuali e un lavoratore, per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi. La Corte d'appello ha accolto la domanda del lavoratore, accertando la conversione del rapporto in tempo indeterminato dal 10 aprile 2014 e ordinando la ripresa del rapporto, con condanna al pagamento dell'indennità ex art. 32, comma 5, L. 183/2010. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. 368/2001, degli artt. 19 e 21 d.lgs. 81/2015, dell'art. 30 del c.c.n.l. del personale di terra del trasporto aereo e dell'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la disciplina collettiva di settore avrebbe validamente qualificato come stagionali i contratti in questione, sottraendoli al limite dei trentasei mesi previsto dalla legge. Il lavoratore ha resistito con controricorso e, in via subordinata, ha chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sul rapporto tra la disciplina nazionale e la clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 10 aprile 2014. La Corte ha precisato che la deroga al limite dei trentasei mesi prevista per le attività stagionali richiede una specifica tipizzazione delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva; nel caso concreto, l'art. 30 del c.c.n.l. si è limitato a un rinvio tautologico all'art. 2 d.lgs. 368/2001 e a richiamare generici picchi di stagionalità, senza individuare specifiche attività aventi carattere stagionale in senso proprio. Per questo la norma collettiva non è stata ritenuta idonea a sorreggere la deroga al limite legale. La ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    Richiamato per la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria conseguente alla conversione del rapporto a tempo indeterminato.

  • art. 5, comma 4-ter, d.lgs. 368/2001

    La deroga al limite dei trentasei mesi per i contratti a termine è ammessa solo per attività stagionali definite dalla legge o individuate in modo specifico dalla contrattazione collettiva.

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001

    Stabilisce il limite massimo di trentasei mesi di durata complessiva dei contratti a termine, oltre il quale il rapporto si considera a tempo indeterminato.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 368/2001

    Consente l'apposizione del termine nei rapporti delle imprese di trasporto aereo e servizi aeroportuali entro limiti temporali e percentuali specifici; non è di per sé sufficiente a qualificare come stagionale l'intera attività normale dell'impresa.

  • art. 19, comma 2, d.lgs. 81/2015

    Richiamato dalla Corte d'appello e dalla ricorrente come disciplina applicabile ai contratti successivi; il rinvio opera in coordinamento con l'art. 21, comma 2.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 81/2015

    Norma richiamata in tema di contratti a termine nel nuovo assetto legislativo, in parallelo alla disciplina delle attività stagionali.

  • art. 30 c.c.n.l. per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali dell'8 luglio 2010

    Considerato inidoneo a individuare specifiche attività stagionali, perché si limita a un rinvio generale all'art. 2 d.lgs. 368/2001 e a richiamare generici picchi di stagionalità.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato nel motivo di ricorso per sostenere la corretta interpretazione della normativa e del rinvio alla disciplina collettiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Censura proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine per attività stagionali richiede una tipizzazione specifica delle attività stesse: non basta un richiamo generico alla stagionalità del settore o dell'impresa.
  • Le "punte di stagionalità" o i periodi di maggiore intensità dell'attività produttiva non equivalgono, di regola, ad attività stagionali in senso proprio, perché attengono a un incremento della normale attività aziendale e non a un'attività preordinata e limitata a una stagione.
  • La contrattazione collettiva autorizzata a individuare attività stagionali deve elencare in modo puntuale e non tautologico le attività escluse dal limite legale; un rinvio meramente circolare alla norma di legge non è idoneo a fondare la deroga.
  • Quando il tetto legale di durata complessiva dei contratti a termine è superato e non opera una valida deroga, il rapporto si considera a tempo indeterminato.
  • Nel settore del trasporto aereo, la previsione collettiva che richiami genericamente la "specificità stagionale" dell'attività del personale di terra non basta, da sola, a sottrarre i contratti al limite dei trentasei mesi se non individua concretamente le attività stagionali in senso proprio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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