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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26451/2025 del 30/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il lavoratore aveva prestato servizio presso il Ministero della giustizia sino al 30 settembre 2008 e, dal 1 ottobre 2008, era transitato alle dipendenze dell'azienda sanitaria locale per effetto della normativa sul trasferimento delle funzioni sanitarie penitenziarie al Servizio sanitario nazionale. Sosteneva che, in assenza di una disciplina contrattuale specifica per la progressione economica nel passaggio, dovesse essergli riconosciuta integralmente l'anzianità di servizio maturata e, per comparazione con i dipendenti del comparto sanitario, l'inquadramento nella fascia economica 4 della categoria D, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e, in via anche risarcitoria, delle somme dovute. La corte territoriale aveva invece ritenuto che il trasferimento imponesse solo il riconoscimento dell'anzianità complessiva per gli istituti che la contemplano, ma non l'attribuzione automatica di una fascia retributiva superiore; con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava la violazione della normativa primaria e secondaria sul trasferimento, degli artt. 31 d.lgs. 165/2001 e 2112 c.c., e dei criteri ermeneutici dell'art. 12 disp. prel. c.c., insistendo sul riconoscimento dell'intera anzianità ai fini della posizione economica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha interpretato il quadro normativo sul trasferimento della sanità penitenziaria al SSN nel senso che il servizio prestato presso il Ministero della giustizia va riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche, ma solo quanto agli istituti in cui l'anzianità rileva come dato legale o contrattuale; non ne discende invece un automatismo nell'attribuzione di fasce economiche più elevate, perché la fascia retributiva nel comparto di destinazione non dipende dalla sola anzianità di servizio. Ha inoltre valorizzato il meccanismo di salvaguardia del trattamento economico complessivo precedente, mediante assegno ad personam, e ha escluso che il lavoratore potesse invocare la normativa sul trasferimento per ottenere un miglioramento retributivo rispetto alla posizione di origine. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con gli ulteriori effetti economici di legge.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 283, L. 24 dicembre 2007, n. 244

    "completa attuazione" del riordino della sanità penitenziaria; trasferimento al SSN dei rapporti di lavoro in essere

    attribuisce al legislatore delegato ampio margine nella disciplina del trasferimento, con il solo vincolo delle forme e procedure da definire in contrattazione collettiva

  • art. 3, comma 2, DPCM 1° aprile 2008

    "il personale ... viene inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili"; "la fascia retributiva di confluenza ... è determinata ... tenendo conto del maturato economico"; "il servizio prestato ... viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche"; "la differenza è mantenuta come assegno ad personam"

    il criterio di inquadramento è il maturato economico e non l'automatica valorizzazione dell'anzianità ai fini della fascia economica; il trattamento precedente è salvaguardato tramite assegno ad personam

  • art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230

    individuazione del personale da trasferire al SSN e definizione in sede di contrattazione collettiva delle forme e procedure del trasferimento, "anche" con apposite tabelle di equivalenza

    le tabelle di equivalenza e la contrattazione servono a regolare il passaggio e l'incasellamento del personale nel nuovo sistema, senza imporre un automatismo retributivo fondato sulla sola anzianità

  • art. 31 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    richiamato dal ricorrente quale parametro di mobilità/trasferimento, ma ritenuto non idoneo a fondare la pretesa di un miglioramento economico automatico

  • art. 2112 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la continuità del rapporto e il riconoscimento integrale dell'anzianità; la Corte lo legge in chiave di conservazione del trattamento pregresso, non di incremento delle posizioni economiche

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    invocato come criterio ermeneutico letterale e sistematico, ma non ritenuto idoneo a sovvertire il significato delle norme speciali sul trasferimento

  • art. 35 CCNL 1998/2001 Comparto Sanità

    progressione economica attivata "previa valutazione selettiva" e sulla base dei risultati, delle prestazioni, dell'impegno e della qualità

    la progressione economica nel comparto sanità non è automatica per anzianità, sicché l'anzianità non può fondare da sola il riconoscimento di una fascia superiore

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per gli effetti processuali e contributivi conseguenti al rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel trasferimento di personale da un'amministrazione a un'altra, la disciplina speciale può imporre il riconoscimento integrale dell'anzianità solo per gli istituti in cui essa opera come parametro legale o contrattuale, ma non comporta di per sé l'attribuzione automatica di una fascia economica superiore nel nuovo comparto.
  • Quando la normativa di trasferimento prevede che il trattamento economico complessivo precedente sia salvaguardato e, se necessario, integrato con assegno ad personam, il criterio di tutela è quello della non peggiorabilità della posizione acquisita, non quello del miglioramento retributivo rispetto al pregresso.
  • La corrispondenza tra qualifiche o profili di provenienza e profili di destinazione serve a individuare l'inquadramento più vicino possibile alle mansioni precedentemente svolte, ma non equivale a riconoscimento di mansioni superiori né genera automaticamente progressioni economiche.
  • Se il sistema contrattuale del comparto di destinazione prevede progressioni economiche selettive e non automatiche, l'anzianità di servizio non può essere utilizzata come unico criterio per pretendere l'accesso a una fascia retributiva più elevata.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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