Cassazione Civile, Ordinanza n. 26449/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente sanitario dell’Amministrazione penitenziaria, transitato alla ASL a seguito del trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni e del personale della sanità penitenziaria, contestava l’inquadramento attribuitogli al momento del passaggio. In particolare, sosteneva di avere diritto non solo al riconoscimento del servizio pregresso, ma anche a una fascia retributiva più elevata rispetto a quella assegnata, con conseguente diritto alle differenze economiche. Il ricorso per cassazione censurava la decisione d’appello per violazione della disciplina sul trasferimento dei rapporti di lavoro e del personale (art. 31 d.lgs. n. 165/2001, art. 2112 c.c., legge n. 244/2007, DPCM 1° aprile 2008, art. 12 preleggi e CCNL comparto sanità), assumendo che l’anzianità di servizio e la conservazione di tutti i diritti avrebbero dovuto riflettersi anche sulla fascia economica di inquadramento, e non soltanto sul mantenimento del maturato economico complessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato il rigetto della domanda del lavoratore. Ha affermato che la disciplina speciale sul passaggio al SSN del personale della sanità penitenziaria assicura la conservazione del trattamento economico complessivo e il riconoscimento del servizio pregresso per finalità giuridiche, previdenziali ed economiche, ma non comporta un automatismo nell’attribuzione di fasce retributive superiori nel nuovo comparto. La progressione economica orizzontale nel CCNL sanità dipendeva da meccanismi selettivi e non dalla sola anzianità. Il lavoratore è stato quindi correttamente inquadrato nella categoria corrispondente, con salvaguardia del maturato economico, ma senza diritto alla fascia più alta richiesta. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Norme richiamate
L. 30 novembre 1998, n. 419, art. 5
ha delegato il Governo al riordino della medicina penitenziaria, nel rispetto di principi e criteri direttivi relativi al trasferimento delle funzioni sanitarie e delle risorse al SSN
d.lgs. 22 giugno 1999, n. 230, art. 6
"In sede di contrattazione collettiva ... sono definite le forme e le procedure per il trasferimento del personale ... anche con la definizione di apposite tabelle di equivalenza"
consente la definizione in sede collettiva delle modalità di trasferimento del personale e delle tabelle di equivalenza, senza imporle come requisito indispensabile per il passaggio di tutto il personale
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 283
ha previsto la completa attuazione del riordino della sanità penitenziaria e il trasferimento al SSN delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale sanitario penitenziario
DPCM 1° aprile 2008, art. 3, comma 2
"Il personale ... viene inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili ... La fascia retributiva di confluenza ... è determinata ... tenendo conto del maturato economico ... ove l’importo così determinato non corrisponda ... al dipendente viene assegnata la fascia immediatamente inferiore e la differenza è mantenuta come assegno ad personam"
stabilisce un inquadramento per equivalenza tra profili e la tutela del maturato economico tramite fascia di confluenza e assegno ad personam, senza riconoscere un automatismo di progressione economica per anzianità
DPCM 1° aprile 2008
"Il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della giustizia viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed economiche"
il riconoscimento integrale del servizio vale per gli istituti che prendono in considerazione l’anzianità, ma non comporta l’automatica attribuzione di fasce retributive superiori
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
è richiamato come disciplina del trasferimento di attività e personale, ma non viene interpretato nel senso di imporre un incremento retributivo per effetto della sola anzianità nel nuovo comparto
art. 2112 c.c.
è richiamato a sostegno della continuità dei diritti nel trasferimento, ma la Corte esclude che imponga il riconoscimento automatico di fasce economiche superiori
art. 12 preleggi
è invocato dal ricorrente per l’interpretazione della normativa, ma la Corte ritiene che il dato letterale, logico e sistematico della disciplina non consenta la tesi dell’automatica progressione economica
CCNL comparto sanità, art. 35
"la progressione economica ... si attiva ... previa valutazione selettiva ..."
la progressione economica orizzontale è subordinata a criteri selettivi e meritocratici, non al mero decorso dell’anzianità
Massime di principio
- Nel trasferimento di personale da un’amministrazione a un’altra, il riconoscimento del servizio pregresso può garantire la continuità dell’anzianità ai fini giuridici, previdenziali ed economici, ma non determina di per sé il diritto all’attribuzione di livelli o fasce retributive superiori nel nuovo ordinamento.
- Quando una disciplina speciale di mobilità prevede l’inquadramento per corrispondenza tra profili e la salvaguardia del trattamento economico complessivo, il lavoratore ha diritto a non subire peggioramenti retributivi, non a ottenere un miglioramento automatico delle condizioni economiche.
- Se nel contratto collettivo di destinazione la progressione economica è legata a meccanismi selettivi e valutativi, l’anzianità di servizio, da sola, non può fondare la pretesa di una fascia retributiva più elevata.
- L’assegno ad personam e il mantenimento del maturato economico servono a preservare l’integrità della retribuzione goduta al momento del trasferimento, ma non trasformano il pregresso trattamento in titolo per future progressioni automatiche.
- Nelle controversie sull’inquadramento del personale transitato, occorre distinguere tra riconoscimento del servizio pregresso e riconoscimento della fascia economica: il primo può incidere sugli istituti collegati all’anzianità, il secondo dipende dalla disciplina del comparto di destinazione e dai relativi criteri di sviluppo di carriera.
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