Cassazione Civile, Ordinanza n. 26448/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una infermiera che chiedeva di accertare l'esistenza di un rapporto lavorativo con l'azienda sanitaria e di ottenere le differenze retributive conseguenti alla mancata applicazione della tariffa oraria superiore prevista dall'art. 6 del d.p.r. n. 33 del 22 giugno 2010 per il periodo 12 luglio 2010 - 1 gennaio 2012. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo sussistente il rapporto tra le parti perché ricompreso tra quelli trasferiti al Servizio Sanitario Nazionale e proseguito senza soluzione di continuità presso l'ASL, con immediata applicabilità del d.p.r. n. 33/2010. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a un unico motivo, ma nel testo disponibile non è specificato il contenuto sostanziale di tale motivo; è invece riportata l'eccezione della controparte di improcedibilità per tardivo deposito del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla controricorrente, rilevando che il ricorso, notificato il 2 novembre 2022, era stato depositato soltanto il 21 dicembre 2022, quindi oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c. La Corte ha ricordato che tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio e non è sanabile neppure se il controricorso è stato notificato senza eccepirla. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna dell'azienda sanitaria ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 369, comma 1, c.p.c.
termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro la quale esso è stato proposto
Il deposito del ricorso per cassazione nel termine è condizione per la procedibilità; il termine ha natura perentoria e la sua inosservanza comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio.
art. 380 bis 1 c.p.c.
memoria depositata ex art. 380 bis 1 c.p.c.
La controricorrente ha sollevato l'eccezione di improcedibilità nella memoria depositata in tale forma, ma la Corte precisa che l'improcedibilità sarebbe comunque rilevabile d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto o definizione sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis
Costituisce il parametro di riferimento per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 6 del d.p.r. n. 33 del 22 giugno 2010
Nel giudizio di merito era la disposizione invocata per fondare il diritto alle maggiori differenze retributive; la Cassazione non esamina il merito per l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso deve essere depositato in cancelleria nel termine di venti giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c.; il mancato rispetto del termine determina improcedibilità.
- L'improcedibilità del ricorso per cassazione derivante dal tardivo deposito è rilevabile d'ufficio dalla Corte e non può essere sanata dal fatto che la parte resistente abbia comunque notificato il controricorso senza eccepire il vizio.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la parte ricorrente soccombente è tenuta alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e può essere gravata dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.
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