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Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 11338 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

B.L. ha impugnato l'accertamento Irpef relativo al 2004, notificato il 19 dicembre 2009, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva assoggettato a tassazione Euro 182.783 corrisposti dallo IACP in base a una transazione, oltre a irrogare le sanzioni. Il contribuente sosteneva che la somma fosse risarcimento del danno biologico da demansionamento, e quindi non imponibile ai sensi dell'art. 6 T.U.I.R., anziché compensazione di retribuzioni non percepite. Dopo il rigetto nei gradi di merito, in Cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge e omesso esame dell'accordo transattivo e delle prove, insistendo sulla natura biologica del risarcimento; 2) violazione dell'art. 6, comma 2, T.U.I.R., perché il danno biologico sarebbe escluso da tassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha dichiarato non scrutinabile la censura di omessa motivazione secondo la formulazione previgente dell'art. 360, n. 5, c.p.c., poiché, essendo la sentenza d'appello stata pubblicata l'8 gennaio 2013, si applicava la disciplina più restrittiva introdotta nel 2012; ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla qualificazione della transazione, rilevando che il ricorrente non aveva trascritto le clausole rilevanti né indicato la violazione dei criteri ermeneutici, in contrasto con l'autosufficienza del ricorso. Ha respinto anche il secondo motivo: la CTR aveva accertato che la somma compensava il mancato guadagno derivante dal demansionamento e che la denominazione di danno biologico era stata adottata nel corso delle trattative transattive. La dedotta incongruenza tra differenze retributive e danno biologico è stata ritenuta insussistente, anche in considerazione di rivalutazione e interessi. B.L. è stato condannato alle spese di legittimità, liquidate in Euro 7.000 oltre spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato tenuto all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    Ne consegue che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3- bis, quando stabilisce che "le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546", si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull'appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Rv. 629829).

    La disciplina più restrittiva del vizio di motivazione in Cassazione, limitata all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, si applica anche ai ricorsi contro sentenze delle Commissioni tributarie regionali; l'esclusione prevista per il processo tributario riguarda soltanto le disposizioni sull'appello.

  • Artt. 1362 e seguenti c.c.

    Costituisce infatti giurisprudenza consolidata nell'ipotesi in cui sia contestata la qualificazione attribuita dal giudice di merito al contratto intercorso tra le parti, che le relative censure, per essere esaminabili, non possano risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata - come risulta dal ricorso - ma debbono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., ovvero dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

    Chi contesta in Cassazione l'interpretazione o la qualificazione di un contratto deve indicare concretamente la violazione dei criteri legali d'interpretazione oppure un vizio della motivazione: non basta contrapporre la propria lettura a quella del giudice di merito.

  • Art. 6, comma 2, del T.U.I.R.

    Sul punto la CTR ha ricostruito la vicenda, affermando che la somma erogata ha avuto la funzione di reintegrare il danno da demansionamento, e quindi per compensare il mancato guadagno, mentre la qualificazione come "danno biologico" era intervenuta - successivamente- nell'ambito delle trattative e delle reciproche concessioni volte alla stipula della transazione.

    La qualificazione formale attribuita a una somma in una transazione non è decisiva per stabilirne il trattamento fiscale: se, in base alla funzione effettiva accertata, essa sostituisce guadagni non percepiti, è compensativa di lucro cessante e non è esclusa da tassazione come risarcimento di un danno biologico.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

    Quando il ricorso per cassazione è integralmente rigettato e ricorrono i presupposti di legge, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali conta la funzione sostanziale della somma risarcitoria, non soltanto il nome usato nell'accordo: un importo che rimpiazza retribuzioni non percepite può essere qualificato come lucro cessante e assoggettato a imposizione.
  • Per sostenere che una somma transattiva risarcisce un danno biologico anziché sostituire redditi, occorre contestare efficacemente gli accertamenti di merito e documentare il contenuto dell'accordo; in Cassazione vanno riportate le clausole rilevanti e indicati i criteri ermeneutici violati o gli specifici vizi motivazionali.
  • Per le sentenze d'appello pubblicate dopo l'11 settembre 2012, il vizio previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di uno specifico fatto decisivo, discusso tra le parti; non è sufficiente denunciare genericamente una motivazione omessa o insufficiente.

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