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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13226/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, opposto dall’Amministrazione finanziaria, di rimborso di un credito IVA riferito all’anno 1994. La contribuente aveva chiesto il rimborso di un’eccedenza detraibile; l’Ufficio aveva negato il credito ritenendo, sulla base della documentazione richiesta e in particolare di una nota di credito del 26.05.1993, che il credito non sussistesse. Dopo una complessa vicenda processuale, la CTR, in sede di rinvio, aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che, decorso il termine per l’accertamento di cui all’art. 57 d.P.R. 633/1972, il credito esposto in dichiarazione si fosse "cristallizzato", precludendo ulteriori contestazioni dell’Ufficio. L’Agenzia ha impugnato tale decisione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38-bis e 57 d.P.R. 633/1972, degli artt. 6 l. 212/2000 e 18 l. 241/1990, sostenendo che l’Amministrazione possa contestare il credito IVA richiesto a rimborso anche dopo la scadenza dei termini di accertamento, e che la CTR avesse erroneamente applicato la sospensione dei termini di cui all’art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha affermato che, in tema di rimborso IVA, l’Amministrazione finanziaria può contestare la sussistenza del credito esposto in dichiarazione anche quando siano ormai scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica, senza necessità di un previo provvedimento formale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’appello dell’Ufficio e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto assorbita la seconda questione relativa all’interpretazione dell’art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.P.R. 633/1972

    richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso in tema di rimborso IVA; la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma, ma accoglie la doglianza sull’erroneità della preclusione opposta al potere di contestazione dell’Ufficio.

  • art. 57 d.P.R. 633/1972

    i termini decadenziali per l’accertamento operano per il riscontro dei crediti dell’Amministrazione, non per impedire la contestazione dei debiti/crediti del contribuente richiesti a rimborso; il decorso del termine non comporta cristallizzazione del credito esposto in dichiarazione.

  • art. 57 d.P.R. 633/1972

    norma richiamata dalla ricorrente quanto alla sospensione/differimento dei termini; la relativa questione resta assorbita dall’accoglimento del primo profilo del motivo.

  • art. 6 l. 212/2000

    richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte, nel solco della giurisprudenza di legittimità, esclude che dal comportamento inerte dell’Amministrazione possa derivare un riconoscimento implicito del credito IVA non provato.

  • art. 18 l. 241/1990

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso, senza un autonomo approfondimento decisorio nel provvedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale di deduzione della violazione di legge posto a base del ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memorie illustrative nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In tema di rimborso di imposte e, specificamente, di IVA, il decorso del termine di decadenza per l’accertamento non impedisce all’Amministrazione finanziaria di contestare la sussistenza del credito richiesto a rimborso, poiché i termini decadenziali limitano il potere di accertare i crediti dell’Erario, non quello di opporsi alla pretesa restitutoria del contribuente.
  • Il credito IVA richiesto a rimborso non si consolida per il solo fatto di essere esposto in dichiarazione o di non essere stato tempestivamente disconosciuto: esso esiste solo se risultano provati i fatti generatori che lo fondano.
  • Il principio di neutralità dell’IVA non impone il pagamento di crediti inesistenti o non provati; al contrario, la neutralità opera a tutela del soggetto passivo solo rispetto all’IVA effettivamente dovuta o assolta nell’ambito dell’attività economica.
  • Il silenzio o l’inerzia dell’Amministrazione non equivale, di per sé, a riconoscimento implicito del credito richiesto a rimborso.
  • Quando il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione della decisione di merito, resta assorbito l’esame delle ulteriori questioni strettamente dipendenti o subordinate.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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