Cassazione Civile, Ordinanza n. 32591/2025 del 14/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un soggetto che aveva sottoscritto con un ente due contratti di collaborazione coordinata e continuativa del 21.6.2004 e del 4.10.2004 ha agito per ottenere: l’accertamento della nullità/illegittimità dei contratti perché asseritamente in contrasto con il d.lgs. n. 276/2003; la declaratoria che il rapporto, in realtà, fosse di lavoro subordinato sin dal 21.6.2004; l’inquadramento nella qualifica dirigenziale secondo il CCNL dirigenti commercio; il pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 151.347,62; e l’accertamento dell’illegittimità del recesso, da qualificarsi come licenziamento. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d’appello aveva confermato il rigetto, ma con diversa motivazione, ritenendo valido il primo contratto per la presenza di un progetto e valido anche il secondo contratto, anch’esso contenente un progetto sufficientemente specifico. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione di norme processuali e degli artt. 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003, lamentando che non fosse stata considerata la mancanza di un vero progetto nel primo contratto e la mancata ratifica della nomina; (2) violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 188 disp. att. c.p.c., oltre a omesso esame e violazione delle norme sul lavoro a progetto, sostenendo che il progetto fosse solo richiamato in premessa e non inserito nel contratto; (3) violazione dell’art. 2094 c.c. e delle norme sui contratti a progetto, oltre a nullità della sentenza e del procedimento, con riferimento al secondo contratto, ritenuto invece dalla corte valido e completo; (4) violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., per difetto di motivazione sulla domanda di differenze retributive, poiché il giudice d’appello aveva escluso la possibilità di quantificare il lavoro svolto per mancanza di orari e giornate fisse e per l’assenza di elementi idonei a misurare la durata della prestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché cumulavano in un’unica censura plurime doglianze eterogenee, in violazione del principio di chiarezza del ricorso per cassazione; inoltre, ha osservato che le doglianze miravano in sostanza a un nuovo esame del merito, precluso in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, ha anche rilevato che, essendovi una doppia conforme di merito, il ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente le divergenze tra le ragioni poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza d’appello, onere non assolto. Sul terzo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel contratto di lavoro a progetto, il progetto o programma deve essere specifico, articolato e distinto dalla routine, ma ha ritenuto che la valutazione della corte territoriale fosse di merito e coerente con tale principio. Sul quarto motivo, ha dichiarato la censura generica e quindi inammissibile, perché non indicava quali violazioni fossero concretamente ravvisabili né quali compensi fossero dovuti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato quale norma asseritamente violata per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché cumulata con altre doglianze e comunque diretta a contestare valutazioni di merito.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate; la Corte ha escluso che la censura consentisse un riesame del merito.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili e volte a sollecitare una diversa valutazione delle prove.
La Corte ha ribadito che il lavoro a progetto richiede un progetto o programma specifico, distinto da una mera routine, dettagliato e finalizzato in termini di azioni, tempi, risorse, ruoli e risultati.
Richiamato dal ricorrente in relazione all’asserita illegittimità dei contratti; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo la valutazione di merito della corte territoriale non sindacabile.
art. 111 Cost.
Richiamato per vizio di motivazione; la Corte ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente nei termini dedotti dal ricorrente.
Richiamato per difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero sostanzialmente a contestare il merito.
Richiamato insieme ai vizi motivazionali; la Corte non ha ravvisato il vizio denunciato.
Richiamato per sostenere la subordinazione del rapporto; la Corte ha respinto la censura perché diretta a sovvertire l’accertamento di merito sulla validità dei contratti a progetto.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e la loro diversità.
Il vizio di omesso esame è stato ritenuto non scrutinabile per la doppia conforme e, comunque, prospettato in modo generico.
art. 13 d.p.r. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la formulazione cumulativa di plurime censure eterogenee in un unico motivo viola il requisito di chiarezza e determina l’inammissibilità del motivo, quando impone alla Corte un’opera di selezione e scomposizione delle doglianze.
- Le contestazioni che mirano, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, a ottenere un nuovo esame delle risultanze istruttorie o una diversa valutazione del contenuto contrattuale sono inammissibili in sede di legittimità, se risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del merito.
- In caso di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostra che esse siano tra loro diverse.
- Nel contratto di lavoro a progetto, il progetto o programma deve essere specifico, articolato e autonomamente apprezzabile rispetto alla normale routine produttiva; la sua verifica, una volta compiuta dal giudice di merito, non è sindacabile in cassazione se logicamente motivata.
- La censura relativa alla mancata quantificazione di differenze retributive deve indicare in modo puntuale i fatti costitutivi del credito, la misura del lavoro svolto e i criteri concreti di calcolo; la mera invocazione di criteri legali, senza specifiche risultanze fattuali, rende la doglianza generica e inammissibile.
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