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Sentenza

Sentenza del 13/12/2023 n. 34896 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Rimborso di imposte (IRES) versate due volte per effetto di un errore di competenza sulla riserva sinistri (stessa imposta computata nel 2006 e nel periodo 2007-2014). L'Amministrazione rettificò con accordo conciliativo e il contribuente ottenne il rimborso; la controversia riguardava il calcolo degli interessi sul rimborso: la società chiedeva che gli interessi decorressero dalla data del versamento (applicazione art. 44 D.P.R. 602/1973) fino alla data dell'ordinativo di pagamento; l'Amministrazione e la C.T.R. avevano invece ritenuto di applicare decorrenze e termini diversi (collegandoli all'accordo conciliativo e facendo riferimento ad art.44-bis e alla validazione della lista di rimborso).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Reale Mutua, ritenendo che quando il rimborso è dovuto per doppia imposizione trova applicazione l'art.44 del D.P.R. 602/1973: gli interessi decorrono dal secondo semestre successivo alla data del versamento delle somme rimborsate (dies a quo). Il dies ad quem per il computo degli interessi è la data dell'ordinativo di pagamento (mandato) inteso come atto conclusivo del procedimento di liquidazione, con il contenuto previsto dalla normativa; la mera validazione della lista di rimborso non equivale all'ordinativo se non contiene gli elementi prescritti. La sentenza della C.T.R. è cassata e la causa è rimessa al giudice a quo per decidere conformemente ai principi stabiliti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 48

    Riferimento alla procedura di accordo conciliativo; la Corte però distingue la definizione conciliativa dalla disciplina sostanziale del rimborso quando il diritto nasce da doppia imposizione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44

    Applicabile ai rimborsi derivanti da doppia imposizione: gli interessi si computano dal secondo semestre successivo alla data del versamento e il dies ad quem è la data dell'ordinativo di pagamento (mandato). Confermata natura compensativa degli interessi.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44-bis

    Norma sui rimborsi effettuati con modalità automatizzata; non modifica la disciplina sostanziale del dies a quo quando il rimborso deriva da doppia imposizione e individua comunque il termine finale nel momento dell'ordinativo/atto conclusivo del procedimento di liquidazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67

    Principio del divieto di doppia imposizione: la stessa imposta non può essere applicata più volte nello stesso presupposto; fondamento del diritto al rimborso nella fattispecie.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 163

    art. 163 (precedentemente art. 127)

    Conferma il principio che impedisce l'applicazione ripetuta della stessa imposta sul medesimo presupposto; richiamato come titolo del diritto al rimborso.

  • L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 75

    Autorizza procedure automatizzate per l'erogazione di rimborsi (anche da istanza); la Corte precisa che tali procedure non abrogano la disciplina sostanziale degli interessi sui rimborsi.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 7 febbraio 2014

    Regolamenta modalità operative per rimborsi automatizzati; la Corte richiama la distinzione tra mera validazione della lista e il vero e proprio ordinativo/atto conclusivo.

  • R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 409

    Definisce i contenuti obbligatori dell'ordinativo di pagamento (mandato): la presenza di tali elementi è essenziale per identificare il dies ad quem del computo degli interessi.

Massime di principio

  • Se il rimborso è dovuto per doppia imposizione, si applica l'art.44 D.P.R. 602/1973: gli interessi sono «compensativi» e decorrono dal secondo semestre successivo alla data del versamento delle somme rimborsate.
  • Il termine finale (dies ad quem) per gli interessi è la data dell'ordinativo di pagamento (mandato) che conclude il procedimento di liquidazione e che deve avere il contenuto formale previsto dalla normativa; la mera validazione della lista di rimborso non vale come ordinativo se non contiene gli elementi prescritti.
  • Le procedure automatizzate di erogazione dei rimborsi (L.342/2000 e provvedimenti attuativi) non modificano la disciplina sostanziale del diritto al rimborso e degli interessi: occorre individuare l'atto finale del procedimento per il dies ad quem.
  • La natura dell'accordo conciliativo non cancella il diritto del contribuente al computo degli interessi secondo le norme ordinarie quando il rimborso è fondato sul principio del divieto di doppia imposizione.
  • In casi analoghi è necessario raccogliere e documentare la data effettiva del versamento (per il dies a quo) e l'esistenza dell'ordinativo/mandato (per il dies ad quem); l'assenza di indicazione degli interessi nelle liste di rimborso è elemento a favore del contribuente per sostenere che non sia stato ancora emesso l'ordinativo.

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