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Sentenza

Sentenza del 13/12/2023 n. 34851 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del provvedimento del 10 settembre 2020 con cui l'Agenzia delle entrate ha rifiutato il pagamento del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 25, motivando lo scarto telematico per irregolarità o non coincidenza dell'IBAN indicato. La ricorrente ha sostenuto un errore materiale nella indicazione dell'IBAN (mutamento operato dalla banca) e ha evidenziato che dall'IBAN indicato era stato regolarmente pagato l'IVA; l'Agenzia ha eccepito la non impugnabilità del provvedimento di scarto e la non emendabilità dell'errore, riservandosi l'eventuale revisione in autotutela.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto ammissibile l'uso, da parte del giudice tributario, dello strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.; tuttavia, sul punto centrale di merito, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui il comma 12 dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020, nella parte che rinvia alle disposizioni del D.Lgs. n. 546/1992 "per le controversie relative all'atto di recupero", non si applica ai giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego del contributo adottato dall'Agenzia delle entrate (c.d. scarto telematico). Ne consegue che le impugnazioni del diniego/scarto telematico non rientrano nella giurisdizione tributaria; la causa è stata restituita alla Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento per gli ulteriori atti del procedimento conformemente al principio enunciato. Non sono state regolate spese processuali in ragione della natura ufficiosa del rinvio.

Norme richiamate

  • D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 25

    "per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992"

    Il richiamo alla normativa tributaria è stato interpretato in senso restrittivo: vale solo per le controversie relative agli atti di recupero delle somme indebitamente erogate e non per i provvedimenti di diniego (scarti telematici) che concernono l'erogazione del contributo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2

    testo che individua l'ambito della giurisdizione tributaria includendo "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie..."

    La Corte ha richiamato i criteri di individuazione della giurisdizione tributaria e ha ritenuto che il contributo a fondo perduto, nella forma erogata e non assorbita nella base imponibile, non sia di per sé riconducibile alla natura tributaria salvo che non si traduca in un'imposizione o in un credito d'imposta che incida sul tributo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2

    Il rinvio generale alle norme del codice di procedura civile per il processo tributario consente, compatibilmente, l'applicazione di istituti civili (come l'art. 363-bis c.p.c.) anche al processo tributario; ciò ha sostenuto l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale da parte del giudice tributario.

  • Codice di procedura civile, art. 363-bis

    L'art. 363-bis (rinvio pregiudiziale) è applicabile anche al giudice tributario: può essere utilizzato dal giudice di merito per rimandare alla Corte di cassazione quesiti esclusivamente di diritto di rilevanza seriale e nomofilattica; la Corte ha precisato i limiti e la funzione nomofilattico-deflattiva dell'istituto.

  • Norme interpretative e atti collegati (es. D.L. 14 agosto 2020, n. 104; D.L. 28 ottobre 2020, n. 137; D.L. 22 marzo 2021, n. 41)

    Altri decreti che hanno previsto contributi analoghi richiamano criteri simili (uso di dati fiscali, esclusione dalla base imponibile, richiamo al recupero secondo norme tributarie). La Corte ha osservato che, nonostante i richiami, ciò non basta a trasformare automaticamente la natura dell'erogazione in materia tributaria.

  • L. 31 agosto 2022, n. 130 (riforma processo tributario)

    La riforma e la contestuale attenzione alla separazione delle magistrature non ostano, secondo la Corte, all'applicazione di taluni strumenti del codice di procedura civile al processo tributario quando compatibili; però richiedono attenzione nel rispetto del carattere speciale della giurisdizione tributaria.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra atti di recupero (che rientrano nella giurisdizione tributaria) e provvedimenti di diniego/scarto telematico dell'istanza di erogazione: solo i primi sono automaticamente devoluti al giudice tributario per effetto del richiamo al D.Lgs. n. 546/1992.
  • Per valutare la giurisdizione, verificare la 'natura' dell'atto: se l'atto comporta una pretesa tributaria, modifica della base imponibile o è strutturalmente collegato all'accertamento di tributi (o è un credito d'imposta), allora è probabilmente devoluto al giudice tributario; altrimenti l'impugnazione del diniego va proposta davanti all'organo competente (giudice ordinario o altra giurisdizione secondo la qualificazione concreta).
  • Prima di instaurare un giudizio, valutare rimedi alternativi: richiesta di revisione/autotutela all'Agenzia delle entrate (es. per errori materiali come l'indicazione dell'IBAN) e l'eventuale impugnazione davanti al giudice ordinario se il provvedimento è qualificato come amministrativo e non tributario.
  • Il giudice tributario può sollevare questioni pregiudiziali di diritto alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c.; ciò è ammesso anche nel processo tributario quando la questione è esclusivamente di diritto, rilevante in numerosi casi e caratterizzata da gravi difficoltà interpretative (strumento utile per nomofilassi e deflazione del contenzioso).
  • In sede di consulenza o di scelta del foro, documentare accuratamente la natura della controversia (atto di recupero vs diniego erogazione) e gli effetti fiscali dell'agevolazione: la qualificazione giuridica della fattispecie è determinante per l'individuazione della giurisdizione competente.

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