Sentenza del 13/12/2023 n. 34893 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione per difetto di motivazione e, nel merito, per incongruità della stima del valore di un terreno venduto: in atto il prezzo dichiarato era Euro 423.000,00 (383.000 per parte edificabile e 40.000 per parte agricola), mentre l'Agenzia del Territorio valorizzò il terreno in complessivi Euro 974.000,00 (686.000 per edificabile e 288.000 per agricolo), con conseguente liquidazione alle venditrici delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, sanzioni e interessi. Le ricorrenti (e separatamente l'acquirente) hanno proposto ricorsi davanti a CTP, CTR e quindi Cassazione
La decisione
Il ricorso di primo grado fu respinto; il gravame alla CTR fu respinto. In Cassazione i ricorsi sono stati riuniti; la Corte ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per estinzione del debito in conseguenza di compensazioni effettuate da Edil Pomezia S.r.l. (da documentazione dell'agente della riscossione risultavano compensazioni in date e importi indicate), e ha cassato senza rinvio le sentenze impugnate, compensando le spese. Edil Pomezia ha successivamente proposto ricorso per revocazione deducendo un errore di fatto; tale gravame è stato soggetto a rinuncia rituale da parte della ricorrente, con conseguente dichiarazione di estinzione del processo e integrale compensazione delle spese. La Corte ha inoltre precisato che non trova applicazione l'obbligo supplementare di versamento del contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1‑quater, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione
Norme richiamate
Codice civile, art. 1292
L'estinzione del debito (qui per compensazioni operate dall'acquirente) determina la cessazione della materia del contendere; la Corte ha ritenuto che l'estinzione rispetto alla posizione della debitrice principale comportasse la carenza di interesse anche per le venditrici coobbligate
Codice di procedura civile, art. 370, comma 1
Richiamato come norma sul compimento di atti in udienza (l'Agenzia si è costituita per partecipare all'udienza di discussione)
Codice di procedura civile, art. 378
Richiamato in relazione alla memoria depositata dalle parti per dedurre la cessazione della materia del contendere
Codice di procedura civile, art. 391-bis e art. 395, n.4
Norme richiamate dalla ricorrente in revocazione per dedurre errore di fatto; la vicenda procedurale mostra come il ricorso per revocazione sia stato proposto ma poi rinunciato
D.P.R. n.115/2002, art. 13, comma 1‑quater
La Corte ha ritenuto che la disposizione che impone un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato al ricorrente soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione; la norma si applica ai soli casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità
Massime di principio
- La estinzione del debito tributario mediante compensazioni dichiarate dall'agente della riscossione determina la cessazione della materia del contendere e impedisce la prosecuzione del giudizio (mancanza di interesse), anche con riferimento ai coobbligati solidali
- La cessazione della materia del contendere può comportare la cassazione senza rinvio delle sentenze impugnate e la compensazione delle spese tra le parti
- La proposizione di un ricorso per revocazione richiede il rispetto dei presupposti di legge (es. errore di fatto) e può essere estinta per rinuncia rituale, con conseguente estinzione del giudizio revocatorio
- La rinuncia al ricorso per cassazione non comporta l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dal D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1‑quater (tale misura è di stretta interpretazione e si applica ai soli casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità)
- Se una parte ha estinto coattivamente o tramite compensazioni l'obbligazione tributaria per evitare esecuzioni, tale pagamento può comunque determinare la cessazione della controversia e l'impossibilità di proseguire il giudizio; la possibilità di ottenere un rimborso resta una questione distinta, che richiede autonoma tutela e dimostrazione
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