Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/12/2023 n. 838 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

FINANZA LOCALE - ravvedimento operoso "lungo" - applicabilità - tributi locali - sussiste - applicabilità a periodi di imposta anteriori al 2019 - ammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento e sanzioni IMU relativo al periodo di imposta 2016 per tardivo versamento su sei immobili; questione centrale se fosse applicabile il cosiddetto "ravvedimento operoso lungo" (riduzioni sanzionatorie anche oltre l'anno) ai tributi locali per periodi anteriori al 25/12/2019, alla luce dell'abrogazione del comma 1‑bis dell'art.13 D.Lgs. 472/1997 operata dall'art.10‑bis del D.L. 124/2019 (conv. L.157/2019) e della qualificazione della disposizione come norma interpretativa/retroattiva. Il contribuente aveva sanato i versamenti nel 2018 e richiedeva l'applicazione delle riduzioni previste dal ravvedimento lungo; l'ufficio comunale riteneva invece inapplicabile tale istituto ai versamenti antecedenti l'entrata in vigore della norma.

La decisione

Il Giudice tributario di primo grado di Genova ha accolto il ricorso, ritenendo che l'art.10‑bis del D.L. 124/2019, in quanto norma interpretativa/retroattiva (confortata dalla giurisprudenza di legittimità, es. Cass. ord. n. 26523/2021), abbia efficacia anche rispetto ai tributi locali per periodi anteriori al 25/12/2019. Ne consegue l'applicabilità del ravvedimento operoso "lungo" alla fattispecie (IMU 2016), con conseguente ricalcolo delle sanzioni e annullamento degli interessi di mora come richiesto dal contribuente in via subordinata. Spese compensate per l'incertezza normativa.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 472/1997

    comma 1‑bis previgente che limitava l'applicazione del ravvedimento lungo ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle Dogane

    La norma previgente limitava l'ambito del ravvedimento lungo; con l'abrogazione del comma 1‑bis la disciplina è tornata ad applicarsi a tutti i tributi, compresi quelli locali.

  • art. 10‑bis d.l. n. 124/2019 (conv. con mod. in l. 157/2019)

    disposizione che ha abrogato il comma 1‑bis dell'art.13 D.Lgs. 472/1997 estendendo il ravvedimento lungo ai tributi non gestiti dall'Agenzia delle Entrate

    La Corte ha ritenuto che l'art.10‑bis abbia natura interpretativa e quindi efficacia retroattiva, permettendo l'applicazione del ravvedimento lungo anche per periodi anteriori all'entrata in vigore (ante 25/12/2019).

  • Cass. Sez. V, Ordinanza n. 26523/2021

    decisione di legittimità citata come supporto alla retroattività/interpretatività della modifica

    La giurisprudenza di legittimità ha confermato che la modifica normativa va interpretata con efficacia retroattiva, rafforzando la tesi favorevole al contribuente.

  • DLgs 158/2015

    Riforma dell'istituto del ravvedimento operoso che ha distinto diverse fattispecie (ravvedimento breve, lungo, lunghissimo); utile per inquadrare la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • L'abrogazione del comma 1‑bis dell'art.13 D.Lgs. 472/1997 da parte dell'art.10‑bis del D.L. 124/2019 può essere considerata norma interpretativa con efficacia retroattiva: dunque il ravvedimento "lungo" può essere applicato anche ai tributi locali per periodi anteriori al 25/12/2019 quando la giurisprudenza confermi tale effetto.
  • In caso di incertezza normativa su quale regime sanzionatorio sia più favorevole, opera il principio del favor rei: va applicata la disciplina più favorevole al contribuente al momento dell'accertamento o della pronuncia che chiarisce la normativa.
  • Se il contribuente ha sanato l'omissione mediante ravvedimento operoso e successivamente la normativa o la giurisprudenza estende l'istituto ai tributi locali retroattivamente, il contribuente può ottenere il ricalcolo delle sanzioni secondo il regime più favorevole.
  • Le amministrazioni locali possono opporre che, al momento del pagamento, la disciplina favorevole non era ancora formalmente vigente; tuttavia, se sussiste una interpretazione successiva con efficacia retroattiva, il contribuente ha buone probabilità di successo nel ricorso.
  • In situazioni analoghe è opportuno: (a) documentare i pagamenti e i tentativi di ravvedimento; (b) richiedere il ricalcolo delle sanzioni applicando il ravvedimento lungo; (c) richiamare la giurisprudenza di legittimità (es. Cass. 26523/2021) a supporto della retroattività; (d) considerare la compensazione delle spese per l'incertezza normativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.