Sentenza del 13/12/2023 n. 34865 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto competente il giudice tributario per il ricorso avverso il diniego della transazione fiscale proposta nell'ambito di una procedura di concordato preventivo. Il ricorso deduce quattro motivi: 1) violazione del R.D. n. 267/1942, artt. 182-bis e 182-ter, per avere la CTR erroneamente escluso la natura concorsuale e ancillare della transazione fiscale; 2) nullità della motivazione per contraddittorietà in relazione all art. 132 c.p.c. e art. 36 D.Lgs. 546/1992 e al precedente del Consiglio di Stato; 3) errato riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, con violazione degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. 546/1992; 4) contrasto tra motivazione e dispositivo riguardo alla liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione accoglie il primo e il terzo motivo, assorbendo gli altri. Richiama le Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 8504/2021 e n. 35954/2021, tra le altre) secondo cui le controversie sul diniego dell'agenzia alle proposte di trattamento dei crediti tributari inserite in procedure concorsuali spettano alla giurisdizione ordinaria, in particolare al tribunale fallimentare, in quanto la transazione fiscale inserita nel concordato è regolata dalla legge fallimentare e ha natura ancillare rispetto al processo concorsuale. La sentenza impugnata viene cassata; la Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti alla riassunzione davanti al tribunale competente entro il termine di legge, demandando anche la decisione sulle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267
La transazione fiscale inserita nella procedura di concordato è regolata dalla legge fallimentare e assume natura ancillare al processo concorsuale; perciò le relative controversie rientrano nella competenza del tribunale fallimentare.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nei motivi relativi al riparto di giurisdizione e alla regolarità della motivazione; la Corte rileva che la questione di giurisdizione deve essere decisa secondo i principi sul riparto tra giudice ordinario e giudice tributario.
L. n. 232/2016
art. 1, comma 81 (richiami alla disciplina concorsuale)
Ha rafforzato l'inquadramento sistematico della transazione fiscale all'interno delle procedure concorsuali, con effetto di prevalenza funzionale dell'interesse concorsuale su quello meramente tributario.
D.Lgs. n. 14/2019
Modifiche alla L. Fall. (artt. 180, 182-bis, 182-ter) che sono state interpretate dalle Sezioni Unite come confermative della prevalenza della finalità concorsuale nelle questioni relative alle transazioni fiscali inserite nei concordati.
D.L. n. 125/2020
Interventi normativi successivi che valorizzano l'omologazione e la prevalenza dell'interesse concorsuale, rafforzando l'argomento a favore della giurisdizione fallimentare in caso di diniego dell'agenzia.
D.L. n. 138/2002
Norma richiamata a titolo comparativo: la transazione prevista da tale disciplina, riferita a procedure di definizione dei ruoli in fase esecutiva, rientra nella giurisdizione del giudice tributario; tuttavia essa è distinta dalla transazione inserita nel concordato, che è concorsuale.
Cass. S.U. n. 8504/2021
Principio di diritto enunciato: le controversie relative al mancato assenso dell'agenzia alle proposte di trattamento dei crediti tributari nell'ambito di procedure concorsuali spettano alla giurisdizione ordinaria, per prevalenza dell'interesse concorsuale.
Cass. S.U. n. 35954/2021
Conferma che la scelta dell'amministrazione fiscale rispetto alla proposta di transazione fiscale inserita nel concordato non ha natura provvedimentale idonea a far prevalere la giurisdizione tributaria, essendo questioni funzionalmente rimesse al tribunale fallimentare.
Cass. S.U. n. 25632/2016
Pronuncia richiamata a favore della distinzione tra la transazione fiscale di natura concorsuale e quella prevista dal D.L. 138/2002, quest'ultima di competenza tributaria.
Massime di principio
- Quando la transazione fiscale è inserita in una procedura concorsuale (concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti) e regolata dalla legge fallimentare, le controversie relative al diniego di adesione spettano al giudice ordinario, in particolare al tribunale fallimentare.
- La natura 'ancillare' o 'funzionale' della transazione rispetto alla procedura concorsuale determina la prevalenza dell'interesse concorsuale su quello tributario ai fini del riparto di giurisdizione.
- La transazione fiscale disciplinata dal D.L. n. 138/2002, art. 3 comma 3, che riguarda definizioni dei ruoli in fase esecutiva, resta di competenza del giudice tributario; occorre distinguere sempre la fattispecie normativa e il contesto procedurale.
- Gli uffici e i creditori che impugnano dinieghi di adesione a transazioni fiscali inserite in concorsi devono rivolgersi al tribunale fallimentare; le parti devono riassumere le azioni già intraprese innanzi al giudice competente nei termini di legge.
- Le modifiche normative intervenute (D.Lgs. n. 14/2019, D.L. n. 125/2020, L. n. 232/2016) rafforzano l'orientamento a favore della competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria quando la transazione è parte integrante della gestione concorsuale.
- Occorre verificare la natura della decisione dell'amministrazione (provvedimentale vs manifestazione di volontà concorsuale): se si tratta di mera manifestazione di volontà nell'ambito concorsuale, la giurisdizione è fallimentare.
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